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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 38195/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame, con ordinanza del 19 maggio 2021, ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 23 aprile 2021, che aveva respinto la sua istanza di revoca del sequestro e restituzione di un fondo agricolo di proprietà del Comune di Napoli.

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, dìsp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 318 e 324 cod. proc. pen.); mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente è un terzo interessato alla restituzione del bene immobile in sequestro, quale titolare di un contratto di locazione del fondo rustico, stipulato nel 1996 e ancora in corso di validità.

Il Comune di Napoli è solo virtualmente proprietario non avendo mai avuto la disponibilità del terreno.

Con motivazione non condivisibile il Tribunale del riesame ha ritenuto non dimostrata la coincidenza dell'immobile in sequestro con quello locato dal ricorrente in relazione anche alla relazione tecnica del consulente della difesa, Geom. [OSCURATO:PERSONA].

Invece oggetto del contratto di locazione è proprio il fondo rustico in sequestro in quanto la particella 22 si riferisce solo al fabbricato rurale e non a tutto il fondo, individuato con i confini e non con i riferimenti alle particelle catastali.

Inoltre, le particelle 713, 760 e 761 cui ha fatto riferimento l'ordinanza impugnata dovrebbero essere il risultato di un frazionamento del fondo successivo alla data di stipula del contratto di locazione del fondo (del 22 febbraio 1996), e a causa - probabilmente - anche dell'acquisizione del fondo al patrimonio del Comune per lottizzazione abusiva.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici ed articolato in fatto.

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.

Nel nostro caso i motivi di ricorso risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso).

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi proposto per motivi non consentiti.

Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e ha rilevato come dal contratto di affitto (per la legittimazione a richiedere la restituzione vedi Sez. 3, Sentenza n. 26196 del 22/04/2010 Cc., dep. 09/07/2010, Rv. 247693) del fondo non emerge la coincidenza tra il bene in sequestro e quello concesso in locazione al ricorrente (terzo interessato).

Nel contratto si fa esclusivo riferimento alla particella 22 e non a quelle 713, 760 e 761 interessate al sequestro.

Nel ricorso in cassazione solo ipoteticamente si prospetta una variazione delle particelle successivamente alla stipula del contratto di locazione, in maniera generica.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame, con ordinanza del 19 maggio 2021, ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 23 aprile 2021, che aveva respinto la sua istanza di revoca del sequestro e restituzione di un fondo agricolo di proprietà del Comune di Napoli. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, dìsp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 318 e 324 cod. proc. pen.); mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente è un terzo interessato alla restituzione del bene immobile in sequestro, quale titolare di un contratto di locazione del fondo rustico, stipulato nel 1996 e ancora in corso di validità. Il Comune di Napoli è solo virtualmente proprietario non avendo mai avuto la disponibilità del terreno. Con motivazione non condivisibile il Tribunale del riesame ha ritenuto non dimostrata la coincidenza dell'immobile in sequestro con quello locato dal ricorrente in relazione anche alla relazione tecnica del consulente della difesa, Geom. [OSCURATO:PERSONA]. Invece oggetto del contratto di locazione è proprio il fondo rustico in sequestro in quanto la particella 22 si riferisce solo al fabbricato rurale e non a tutto il fondo, individuato con i confini e non con i riferimenti alle particelle catastali. Inoltre, le particelle 713, 760 e 761 cui ha fatto riferimento l'ordinanza impugnata dovrebbero essere il risultato di un frazionamento del fondo successivo alla data di stipula del contratto di locazione del fondo (del 22 febbraio 1996), e a causa - probabilmente - anche dell'acquisizione del fondo al patrimonio del Comune per lottizzazione abusiva. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici ed articolato in fatto. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nel nostro caso i motivi di ricorso risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi proposto per motivi non consentiti. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e ha rilevato come dal contratto di affitto (per la legittimazione a richiedere la restituzione vedi Sez. 3, Sentenza n. 26196 del 22/04/2010 Cc., dep. 09/07/2010, Rv. 247693) del fondo non emerge la coincidenza tra il bene in sequestro e quello concesso in locazione al ricorrente (terzo interessato). Nel contratto si fa esclusivo riferimento alla particella 22 e non a quelle 713, 760 e 761 interessate al sequestro. Nel ricorso in cassazione solo ipoteticamente si prospetta una variazione delle particelle successivamente alla stipula del contratto di locazione, in maniera generica. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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