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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16381/2026

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ata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tinelli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso lostudio del primo in [OSCURATO:PERSONA] N. 54-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della PUGLIA-Sez.dist. diLecce n. 984/2015 depositata il 04/05/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/20261.

In data 28 maggio 2008, veniva notificata a [OSCURATO:PERSONA] Giampierola cartella di pagamento n. 05920080014235719, che traeva originedall'avviso di accertamento n.

RFD0107000532/2007, notificato in data 14dicembre 2007, con il quale l'Agenzia delle entrate determinava unmaggior reddito di partecipazione, in capo al medesimo, a seguito delmaggior reddito determinato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con l'avvisodi accertamento n.

RFD020700406/2007, per anno d'imposta 2000, delquale egli era socio al 50%.Specifica il ricorso per cassazione che “l'avviso di accertamentoemesso nei confronti del socio era divenuto definitivo per mancataimpugnazione e l'Ufficio, di conseguenza, aveva provveduto a notificare lacartella di pagamento oggetto del presente giudizio”.2.

Il contribuente impugnava la cartella deducendo la nullità del ruolo,per difetto di valida notifica dell'avviso sottostante, e della cartella, peromessa indicazione del responsabile del procedimento e per difetto dimotivazione.3.

La CTP di Lecce, con sentenza del 15 febbraio 2010, n;47805/2010, accoglieva il ricorso, ritenendo nulla la notifica dell’avviso.“In particolare” – espone il ricorso – “i Giudici di prime cure, dopo averrespinto la contestazione relativa alla nullità della notifica dell'avviso diaccertamento prodromico, n.

RFD010700532/2007, contenentel'imputazione del reddito da partecipazione, confermando che esso erastato notificato ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., annullavano il ruoloderivante da tale avviso, rilevando la nullità della notifica dell'avviso diaccertamento n.

RFD020700406/2007 emesso nei confronti della societàpartecipata”.Numero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/20264.

L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla CTR della Puglia, con lasentenza in epigrafe, alla stregua della seguente motivazione: La C.T.P., con decisione n. 47-05-2010, del 9-12-2009, accoglieva ilricorso e annullava la cartella di pagamento n. 059 2008 0014287471IRPEF 2000, impugnata dalla suddetta società.L'annullamento della cartella di pagamento si basava sull'accoglimento delmotivo pregiudiziale della nullità della notificazione alla [OSCURATO:SOCIETA]dell'avviso di accertamento di un maggiore reddito di impresa.La citata sentenza […] è stata confermata da questa Commissione, in dataodierna.In conseguenza, poiché la controversia “de qu[a]” è direttamentedipendente dalla succitata decisione, non vi è dubbio che anche lasentenza appellata debba essere confermata […].[I]l contribuente essendo stato un debitore “inerte” per mancataimpugnazione dell'atto impositivo, può avvalersi del giudicato favorevoleemesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. facendo venire meno ogniefficacia anche nei confronti dei soci […].[N]el caso di specie, non è stato violato il principio della corrispondenzatra il chiesto e il pronunciato poiché il giudice “a quo” non ha interferitonel potere dispositivo delle parti e in conseguenza non ha alterato alcunodegli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causapretendi”) attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diversoda quello richiesto e non compreso nell’ambito della domanda.Né altresì possono essere esaminate le doglianze dell'Ufficio relative allanullità della notifica dell'avviso emesso nei confronti della societàpartecipata, in quanto, per quest'ultima, vi è un distinto e diversogiudizio .Numero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/20265.

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia con quattro motivi.Resisteva la contribuente con articolato controricorso.5.1.

Non avendo avuto seguito la procedura di definizione agevolata dicui all’istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197 del2022, veniva fissata l’odierna udienza in camera di consiglio pertrattazione e decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del relativo ricorso si denuncia: “Violazionedell'art. 36 D.Lvo 546/92, 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4c.p.c.”.1.1.

La sentenza impugnata “non rispetta i requisiti minimi dellamotivazione c.d. ‘per relationem’”.

Essa si limita a richiamare la sentenzad’appello nella causa sociale.1.2.

Il motivo è infondato.Il richiamo, nella sentenza impugnata, alla sentenza d’appello(confermativa di quella di primo grado) nel giudizio sociale è sufficiente aifini motivazionali.

Infatti, nel ragionamento (corretto o meno) della CTR, avenire in rilievo è il fatto in sé della conferma, nel giudizio socialecelebrato in appello alla medesima udienza dinanzi al medesimo Collegio,della decisione di primo grado di annullamento della cartella indirizzataalla società per ritenuta “nullità [a monte] della notificazione allaSO.[OSCURATO:SOCIETA]. dell'avviso di accertamento di un maggiore reddito diimpresa”, ossia dell’avviso sociale n.

RFD020700406/2007, onde trarne laconseguenza del venir meno del presupposto altresì dell’avviso personalen.

RFD0107000532/2007 notificato per trasparenza al contribuente,abilitato a giovarsi della decisione favorevole alla società in quanto rimasto“inerte” rispetto all’impugnazione di cartella ed avviso sociali.Numero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/2026La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, di per sé, superala soglia del cd. minimo costituzionale (Cass., Sez.

U, n. 8053 del 2014).2.

I rimanenti motivi, per sovrapposizione di censure, possono essereenunciati congiuntamente.3.

Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione dell'art. 295 c.p.c. inrelazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.”.3.1.

“Ha errato la CTR allorché non ha sospeso il processo pendenteinnanzi ad essa: infatti, stante la riconosciuta sussistenza di un rapporto dipregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il fondamentodell'accertamento nei confronti della società e l'imposizione per reddito dipartecipazione del socio, il giudizio su quest'ultimo viene ad esserenecessariamente pregiudicato dall'esito del giudizio sulla legittimitàdell'accertamento nei confronti della società”.4.

Con il terzo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza perviolazione degli art. 2909 c.c. e 337 comma 2 c.p.c. in relazione all'art.360 comma 1 n. 4 c.p.c.”.4.1.

“Ha errato la CTR laddove ha invocato l'autorità di diversasentenza non ancora passata in giudicato”.5.

Con il quarto motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell'articolo 2909 c.c. e degli articoli 324 e 112 c.p.c. in relazioneall'articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”.5.1.

“In via subordinata, si osserva che i Giudici di secondo grado, purritenendo definitivo l'avviso di accertamento emesso nei confronti delsocio per mancata impugnazione, hanno respinto l'appello propostodall'Ufficio stabilendo che il debitore rimasto ‘inerte’ può avvalersi delgiudicato favorevole emesso nei confronti della società”.

Tuttavia, “ilgiudizio relativo alla nullità della cartella per vizio di notifica dell'avviso diaccertamento ad essa prodromico emesso nei confronti della società èNumero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/2026ancora ‘sub iudice’, essendo stato proposto ricorso per cassazione”.Peraltro, “l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società èstato annullato per vizio relativo alla notifica”.

“La pronuncia dei Giudici diappello, inoltre, risulta viziata anche nella misura in cui non hariconosciuto il vizio di ultrapetizione in cui sono incorsi i Giudici di primogrado.

La parte, infatti, aveva impugnato la cartella di pagamento ad essanotificata eccependone esclusivamente l'illegittimità per nullità dellanotifica dell'avviso emesso nei suoi confronti, senza minimamenteaccennare alla nullità della notifica dell'avviso emesso nei confronti dellaSocietà”.6.

Preliminarmente, tutti i superiori motivi sono ammissibili –diversamente da quanto eccepito in controricorso – perché, sulla scorta dicircostanze di fatto pacifiche in causa e perciò non bisognevoli di specificirichiami a fini di autosufficienza, individuano con precisione i pretesi viziaffliggenti la sentenza impugnata, correttamente ragguagliandoli, secondol’archetipo, a corrispondenti violazioni di norme di legge, a loro voltapuntualmente individuate.7.

È infondato il secondo motivo; è fondato il terzo, pur per ragioniparzialmente diverse da quelle espostevi; resta assorbito il quarto,formulato in via subordinata.8.

Nel dettaglio.9.

Vero è che la CTR, nella sentenza impugnata, ha ritenuto l’esistenzadi un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio sociale ed ilpresente giudizio, testualmente affermando, come visto, che “lacontroversia ‘de qu[a]’ è direttamente dipendente dalla succitatadecisione, [talché] non vi è dubbio che anche la sentenza appellata debbaessere confermata”.Nondimeno, siffatto rapporto, nella specie, non si configura.Numero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/2026Il giudizio sociale – esso pure approdato in cassazione “sub” n. 14238del 2016 R.G., chiamato alla medesima udienza odierna dinanzi a questomedesimo Collegio ed esitato nell’accoglimento con rinvio del ricorsoagenziale – attiene all’impugnazione della cartella sociale per dedottanullità della notifica del prodromico avviso sociale n.RFD020700406/2007.

In tale giudizio, la società impugnava cartella eruolo eccependo la nullità del ruolo per difetto di notifica dell'avvisosottostante e la nullità della cartella per omessa indicazione delresponsabile del procedimento e per difetto di motivazione.Il presente giudizio attiene invece all’impugnazione della cartellapersonale per dedotta nullità della notifica del prodromico avvisopersonale n.

RFD0107000532/2007 (siccome notificato al contribuente peril recupero di maggiori redditi in trasparenza ex art. 5 tuir).In altri termini, l’atto presupposto della cartella sociale è l’avvisosociale; l’atto presupposto della cartella personale è l’avviso personale.In punto di fatto, il quadro si completa considerando un ulterioretassello, costituito da ciò che, nel presente giudizio, l’affermazione dellaCTP in ordine all’avvenuta regolare notifica dell’avviso di accertamentopersonale ex art. 140 cod. proc. civ. non è stata impugnata dalcontribuente mediante appello incidentale ed è dunque trascorsa ingiudicato.

Infatti, il contribuente, che non contesta la pertinenteallegazione agenziale, non offre comunque prova di aver avversato taleaccertamento della CTP in appello: cfr.

“mutatis mutandis” Cass. n. 25878del 2024: “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito siastata respinta in primo grado, in modo espresso o attraversoun'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente edinequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudiced'appello della sua cognizione, da parte del convenutorimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione delNumero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/2026gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officiosoex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensidell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione,utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezionenon sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera delgiudice di prime cure”.10.

Ora, proseguendo l’analisi in relazione al presente giudizio, laritenuta, dalla CTP, con affermazione ormai incontrovertibile perchécoperta da giudicato interno, regolare notifica al contribuente dell’avvisopersonale, ossia dell’avviso specificamente a lui diretto per le riprese intrasparenza, di per sé costituisce titolo legittimante la cartella parimentiesclusivamente personale, di cui si discute.Questa, invero, alla stregua di concorde prospettazione di entrambe leparti, era stata impugnata sul presupposto, bensì, della nullità dellanotifica del prodromico avviso, il quale, tuttavia, si identifica con l’avvisopersonale, ormai definitivo, e non con quello sociale.11.

Ha nondimeno ritenuto la CTR che l’annullamento della cartellasociale, nel parallelo giudizio sociale, per ritenuta nullità della notificadell’avviso ad essa prodromico, ossia l’avviso sociale, spiegasseautomatica refluenza nel presente giudizio, votando anche la cartellapersonale all’annullamento.12.

Gli errori, in siffatto “modus procedendi”, compiuti dai giudici dimerito, conducenti all’accoglimento del terzo motivo, sono plurimi.12.1.

Un primo consiste nel non aver considerato che, a fronte delleragioni del ricorso del contribuente avverso la cartella personale,imperniate sulla dedotta nullità della notifica dell’avviso personale, nelparallelo giudizio sociale, le ragioni dell’annullamento, da parte di CTP eCTR, della cartella sociale impingono, a loro volta, sul dedotto vizio dinotifica dell’avviso sociale, non messo minimamente in discussione conNumero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/2026riguardo al merito delle pretese avanzate nei confronti della società (senzaperaltro che neppure in futuro possa mai esserlo, perché, come già detto,nel giudizio sociale, la società, con l’originario ricorso, ha eccepito lanullità del ruolo per difetto di notifica dell'avviso sociale sottostante, noncontestando anche il merito dell’avviso stesso).Ciò, già di per sé, indipendentemente dal non essere la sentenza dellaCTR nel giudizio sociale passata in giudicato, come subito si dirà, mina latenuta del ragionamento della CTR nella sentenza impugnata.Infatti, secondo Cass., Sez.

U, n. 14815 del 2008 (in motiv., par. 2.9.,p. 37), l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato allasocietà, sancito con sentenza passata in giudicato [e – ripetesi – non èneppure questo il caso del presente giudizio, cadendo l’impugnazione dellasocietà sulla cartella], spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i qualipossono opporlo alla amministrazione finanziaria, che è stata parte incausa nel relativo processo (esercitando quindi, senza limitazioni di sorta ildiritto di difesa).

A meno che [– ed è questo il profilo comunque rilevante–] l'annullamento non sia stato pronunciato per tardiva notifica dell'attoimpositivo (decadenza), o per altra causa non rapportabile ai soci (ad es.nullità della notifica, vizi di motivazione dell'atto notificato alla società chenon ricorra anche nell'avviso notificato ai soci) .12.2.

Altro errore compiuto dai giudici di merito consiste nel non averconsiderato:- da un lato, che la decisione di annullamento adottata da CTP e CTRnel giudizio sociale – decisione, nell’attualità, non ancora definitiva, atteso,come detto, l’accoglimento del ricorso agenziale nel parallelo giudizio n.14238 del 2016 R.G. – aveva ad oggetto la cartella sociale, e non l’avvisosociale (cartella sociale impugnata, oltreché per vizi propri, solo perpretesa nullità della notifica del presupposto avviso sociale);Numero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/2026- dall’altro lato, che l’avviso personale, prodromico alla cartellapersonale che ne occupa, è stato di per sé ritualmente notificato (stante ildescritto “iter” processuale) al contribuente.Ne consegue che, non annullato e neppure annullabile l’avviso socialeper ragioni di merito, non essendo stato tale avviso impugnato dallasocietà nel giudizio sociale in uno alla cartella onde contestarne ipresupposti sostanziali in funzione recuperatoria della tutela, l’avvisopersonale, siccome (ormai da considerarsi) ritualmente notificato alcontribuente, è di per sé idoneo ad esprimere la pretesa nei confronti diquest’ultimo, che, ricevutane notizia, ben avrebbe potuto impugnarloanche per far valere l’insussistenza della pretesa “a monte” rivolta allasocietà: ciò che tuttavia non ha fatto.12.2.1.

Né le conclusioni dinanzi attinte sono revocabili in dubbio allaluce del rilievo svolto in controricorso, secondo cui nei due giudizi, socialee personale, i giudici di merito hanno in fatto osservato il litisconsorzionecessario tra società e soci.12.2.2.

È ben vero che, secondo costante giurisprudenza di questaS.C. (a partire dalla citata Cass., Sez.

U, n. 14815 del 2008), inriferimento a società di persone, come quella che ne occupa, nei giudizirelativi all'accertamento tributario, l'unitarietà del rapporto tra società esoci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiunta deiprocedimenti nel “simultaneus processus”, sicché, in caso di impugnazionidistinte, il giudice deve disporne la riunione, restando esclusa lasospensione della causa personale rispetto a quella sociale (Cass. n.19741 del 2025).Ed è ben vero che, secondo orientamento ormai consolidato (Cass. nn.11944 del 2025; 29843 del 2017; 3830 del 2010), “in presenza di causedecise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettificadel reddito di una società di persone ed alla conseguente automaticaNumero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/2026imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullitàper essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti ilitisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio delcontraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessivafattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parteprocessuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificatoalle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, siacaratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" deiricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmenteunitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettificadelle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identitàdi difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi adentrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioniadottate da tali giudici”.12.2.3.

Tuttavia, tali insegnamenti, ed in particolare il primo,d’impugnazione, “a monte”, degli atti impositivi, e non ai giudizid’impugnazione, “a valle”, delle cartelle individualmente notificate asocietà e soci sulla base di corrispondenti singoli avvisi, che non risultanoimpugnati nel merito: invero, le cartelle, assimilabili ad atti di precetto(Cass. n. 722 del 2023), trovano titolo nei rispettivi avvisi, ragion per cuila loro legittimità ben può essere valutata “singulatim”.13.

Tirando le somme di quanto detto sin qui, è infondato il secondomotivo, perché, in difetto di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nonv’è luogo per alcuna sospensione; è fondato invece il terzo, perché la CTR,basando la decisione esclusivamente su una sentenza, quella d’appello nelgiudizio sociale, erroneamente ritenuta definitiva, ha del tuttopretermesso che la cartella personale, oggetto del presente giudizio, traetitolo, non dall’avviso di accertamento sociale, ma da quello parimentipersonale, diretto al contribuente per trasparenza, che s’è reso definitivoNumero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/2026per avere la CTP, con affermazione non impugnata, accertato la ritualitàdella relativa notifica, non seguita dalla proposizione di ricorso da partedel medesimo.In definitiva, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnatava cassata con rinvio, per esame delle eventuali questioni assorbite e perle spese, comprese quelle del grado.

P.Q.MIn accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed ilsecondo, ed assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, per nuovoesame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 20 novembre 2025-12 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tinelli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso lostudio del primo in [OSCURATO:PERSONA] N. 54-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della PUGLIA-Sez.dist. diLecce n. 984/2015 depositata il 04/05/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/20261. In data 28 maggio 2008, veniva notificata a [OSCURATO:PERSONA] Giampierola cartella di pagamento n. 05920080014235719, che traeva originedall'avviso di accertamento n. RFD0107000532/2007, notificato in data 14dicembre 2007, con il quale l'Agenzia delle entrate determinava unmaggior reddito di partecipazione, in capo al medesimo, a seguito delmaggior reddito determinato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con l'avvisodi accertamento n. RFD020700406/2007, per anno d'imposta 2000, delquale egli era socio al 50%.Specifica il ricorso per cassazione che “l'avviso di accertamentoemesso nei confronti del socio era divenuto definitivo per mancataimpugnazione e l'Ufficio, di conseguenza, aveva provveduto a notificare lacartella di pagamento oggetto del presente giudizio”.2. Il contribuente impugnava la cartella deducendo la nullità del ruolo,per difetto di valida notifica dell'avviso sottostante, e della cartella, peromessa indicazione del responsabile del procedimento e per difetto dimotivazione.3. La CTP di Lecce, con sentenza del 15 febbraio 2010, n;47805/2010, accoglieva il ricorso, ritenendo nulla la notifica dell’avviso.“In particolare” – espone il ricorso – “i Giudici di prime cure, dopo averrespinto la contestazione relativa alla nullità della notifica dell'avviso diaccertamento prodromico, n. RFD010700532/2007, contenentel'imputazione del reddito da partecipazione, confermando che esso erastato notificato ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., annullavano il ruoloderivante da tale avviso, rilevando la nullità della notifica dell'avviso diaccertamento n. RFD020700406/2007 emesso nei confronti della societàpartecipata”.Numero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/20264. L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla CTR della Puglia, con lasentenza in epigrafe, alla stregua della seguente motivazione: La C.T.P., con decisione n. 47-05-2010, del 9-12-2009, accoglieva ilricorso e annullava la cartella di pagamento n. 059 2008 0014287471IRPEF 2000, impugnata dalla suddetta società.L'annullamento della cartella di pagamento si basava sull'accoglimento delmotivo pregiudiziale della nullità della notificazione alla [OSCURATO:SOCIETA]dell'avviso di accertamento di un maggiore reddito di impresa.La citata sentenza […] è stata confermata da questa Commissione, in dataodierna.In conseguenza, poiché la controversia “de qu[a]” è direttamentedipendente dalla succitata decisione, non vi è dubbio che anche lasentenza appellata debba essere confermata […].[I]l contribuente essendo stato un debitore “inerte” per mancataimpugnazione dell'atto impositivo, può avvalersi del giudicato favorevoleemesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. facendo venire meno ogniefficacia anche nei confronti dei soci […].[N]el caso di specie, non è stato violato il principio della corrispondenzatra il chiesto e il pronunciato poiché il giudice “a quo” non ha interferitonel potere dispositivo delle parti e in conseguenza non ha alterato alcunodegli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causapretendi”) attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diversoda quello richiesto e non compreso nell’ambito della domanda.Né altresì possono essere esaminate le doglianze dell'Ufficio relative allanullità della notifica dell'avviso emesso nei confronti della societàpartecipata, in quanto, per quest'ultima, vi è un distinto e diversogiudizio .Numero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/20265. Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia con quattro motivi.Resisteva la contribuente con articolato controricorso.5.1. Non avendo avuto seguito la procedura di definizione agevolata dicui all’istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197 del2022, veniva fissata l’odierna udienza in camera di consiglio pertrattazione e decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del relativo ricorso si denuncia: “Violazionedell'art. 36 D.Lvo 546/92, 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4c.p.c.”.1.1. La sentenza impugnata “non rispetta i requisiti minimi dellamotivazione c.d. ‘per relationem’”. Essa si limita a richiamare la sentenzad’appello nella causa sociale.1.2. Il motivo è infondato.Il richiamo, nella sentenza impugnata, alla sentenza d’appello(confermativa di quella di primo grado) nel giudizio sociale è sufficiente aifini motivazionali. Infatti, nel ragionamento (corretto o meno) della CTR, avenire in rilievo è il fatto in sé della conferma, nel giudizio socialecelebrato in appello alla medesima udienza dinanzi al medesimo Collegio,della decisione di primo grado di annullamento della cartella indirizzataalla società per ritenuta “nullità [a monte] della notificazione allaSO.[OSCURATO:SOCIETA]. dell'avviso di accertamento di un maggiore reddito diimpresa”, ossia dell’avviso sociale n. RFD020700406/2007, onde trarne laconseguenza del venir meno del presupposto altresì dell’avviso personalen. RFD0107000532/2007 notificato per trasparenza al contribuente,abilitato a giovarsi della decisione favorevole alla società in quanto rimasto“inerte” rispetto all’impugnazione di cartella ed avviso sociali.Numero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/2026La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, di per sé, superala soglia del cd. minimo costituzionale (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).2. I rimanenti motivi, per sovrapposizione di censure, possono essereenunciati congiuntamente.3. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione dell'art. 295 c.p.c. inrelazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.”.3.1. “Ha errato la CTR allorché non ha sospeso il processo pendenteinnanzi ad essa: infatti, stante la riconosciuta sussistenza di un rapporto dipregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il fondamentodell'accertamento nei confronti della società e l'imposizione per reddito dipartecipazione del socio, il giudizio su quest'ultimo viene ad esserenecessariamente pregiudicato dall'esito del giudizio sulla legittimitàdell'accertamento nei confronti della società”.4. Con il terzo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza perviolazione degli art. 2909 c.c. e 337 comma 2 c.p.c. in relazione all'art.360 comma 1 n. 4 c.p.c.”.4.1. “Ha errato la CTR laddove ha invocato l'autorità di diversasentenza non ancora passata in giudicato”.5. Con il quarto motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell'articolo 2909 c.c. e degli articoli 324 e 112 c.p.c. in relazioneall'articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”.5.1. “In via subordinata, si osserva che i Giudici di secondo grado, purritenendo definitivo l'avviso di accertamento emesso nei confronti delsocio per mancata impugnazione, hanno respinto l'appello propostodall'Ufficio stabilendo che il debitore rimasto ‘inerte’ può avvalersi delgiudicato favorevole emesso nei confronti della società”. Tuttavia, “ilgiudizio relativo alla nullità della cartella per vizio di notifica dell'avviso diaccertamento ad essa prodromico emesso nei confronti della società èNumero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/2026ancora ‘sub iudice’, essendo stato proposto ricorso per cassazione”.Peraltro, “l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società èstato annullato per vizio relativo alla notifica”. “La pronuncia dei Giudici diappello, inoltre, risulta viziata anche nella misura in cui non hariconosciuto il vizio di ultrapetizione in cui sono incorsi i Giudici di primogrado. La parte, infatti, aveva impugnato la cartella di pagamento ad essanotificata eccependone esclusivamente l'illegittimità per nullità dellanotifica dell'avviso emesso nei suoi confronti, senza minimamenteaccennare alla nullità della notifica dell'avviso emesso nei confronti dellaSocietà”.6. Preliminarmente, tutti i superiori motivi sono ammissibili –diversamente da quanto eccepito in controricorso – perché, sulla scorta dicircostanze di fatto pacifiche in causa e perciò non bisognevoli di specificirichiami a fini di autosufficienza, individuano con precisione i pretesi viziaffliggenti la sentenza impugnata, correttamente ragguagliandoli, secondol’archetipo, a corrispondenti violazioni di norme di legge, a loro voltapuntualmente individuate.7. È infondato il secondo motivo; è fondato il terzo, pur per ragioniparzialmente diverse da quelle espostevi; resta assorbito il quarto,formulato in via subordinata.8. Nel dettaglio.9. Vero è che la CTR, nella sentenza impugnata, ha ritenuto l’esistenzadi un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio sociale ed ilpresente giudizio, testualmente affermando, come visto, che “lacontroversia ‘de qu[a]’ è direttamente dipendente dalla succitatadecisione, [talché] non vi è dubbio che anche la sentenza appellata debbaessere confermata”.Nondimeno, siffatto rapporto, nella specie, non si configura.Numero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/2026Il giudizio sociale – esso pure approdato in cassazione “sub” n. 14238del 2016 R.G., chiamato alla medesima udienza odierna dinanzi a questomedesimo Collegio ed esitato nell’accoglimento con rinvio del ricorsoagenziale – attiene all’impugnazione della cartella sociale per dedottanullità della notifica del prodromico avviso sociale n.RFD020700406/2007. In tale giudizio, la società impugnava cartella eruolo eccependo la nullità del ruolo per difetto di notifica dell'avvisosottostante e la nullità della cartella per omessa indicazione delresponsabile del procedimento e per difetto di motivazione.Il presente giudizio attiene invece all’impugnazione della cartellapersonale per dedotta nullità della notifica del prodromico avvisopersonale n. RFD0107000532/2007 (siccome notificato al contribuente peril recupero di maggiori redditi in trasparenza ex art. 5 tuir).In altri termini, l’atto presupposto della cartella sociale è l’avvisosociale; l’atto presupposto della cartella personale è l’avviso personale.In punto di fatto, il quadro si completa considerando un ulterioretassello, costituito da ciò che, nel presente giudizio, l’affermazione dellaCTP in ordine all’avvenuta regolare notifica dell’avviso di accertamentopersonale ex art. 140 cod. proc. civ. non è stata impugnata dalcontribuente mediante appello incidentale ed è dunque trascorsa ingiudicato. Infatti, il contribuente, che non contesta la pertinenteallegazione agenziale, non offre comunque prova di aver avversato taleaccertamento della CTP in appello: cfr. “mutatis mutandis” Cass. n. 25878del 2024: “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito siastata respinta in primo grado, in modo espresso o attraversoun'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente edinequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudiced'appello della sua cognizione, da parte del convenutorimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione delNumero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/2026gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officiosoex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensidell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione,utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezionenon sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera delgiudice di prime cure”.10. Ora, proseguendo l’analisi in relazione al presente giudizio, laritenuta, dalla CTP, con affermazione ormai incontrovertibile perchécoperta da giudicato interno, regolare notifica al contribuente dell’avvisopersonale, ossia dell’avviso specificamente a lui diretto per le riprese intrasparenza, di per sé costituisce titolo legittimante la cartella parimentiesclusivamente personale, di cui si discute.Questa, invero, alla stregua di concorde prospettazione di entrambe leparti, era stata impugnata sul presupposto, bensì, della nullità dellanotifica del prodromico avviso, il quale, tuttavia, si identifica con l’avvisopersonale, ormai definitivo, e non con quello sociale.11. Ha nondimeno ritenuto la CTR che l’annullamento della cartellasociale, nel parallelo giudizio sociale, per ritenuta nullità della notificadell’avviso ad essa prodromico, ossia l’avviso sociale, spiegasseautomatica refluenza nel presente giudizio, votando anche la cartellapersonale all’annullamento.12. Gli errori, in siffatto “modus procedendi”, compiuti dai giudici dimerito, conducenti all’accoglimento del terzo motivo, sono plurimi.12.1. Un primo consiste nel non aver considerato che, a fronte delleragioni del ricorso del contribuente avverso la cartella personale,imperniate sulla dedotta nullità della notifica dell’avviso personale, nelparallelo giudizio sociale, le ragioni dell’annullamento, da parte di CTP eCTR, della cartella sociale impingono, a loro volta, sul dedotto vizio dinotifica dell’avviso sociale, non messo minimamente in discussione conNumero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/2026riguardo al merito delle pretese avanzate nei confronti della società (senzaperaltro che neppure in futuro possa mai esserlo, perché, come già detto,nel giudizio sociale, la società, con l’originario ricorso, ha eccepito lanullità del ruolo per difetto di notifica dell'avviso sociale sottostante, noncontestando anche il merito dell’avviso stesso).Ciò, già di per sé, indipendentemente dal non essere la sentenza dellaCTR nel giudizio sociale passata in giudicato, come subito si dirà, mina latenuta del ragionamento della CTR nella sentenza impugnata.Infatti, secondo Cass., Sez. U, n. 14815 del 2008 (in motiv., par. 2.9.,p. 37), l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato allasocietà, sancito con sentenza passata in giudicato [e – ripetesi – non èneppure questo il caso del presente giudizio, cadendo l’impugnazione dellasocietà sulla cartella], spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i qualipossono opporlo alla amministrazione finanziaria, che è stata parte incausa nel relativo processo (esercitando quindi, senza limitazioni di sorta ildiritto di difesa). A meno che [– ed è questo il profilo comunque rilevante–] l'annullamento non sia stato pronunciato per tardiva notifica dell'attoimpositivo (decadenza), o per altra causa non rapportabile ai soci (ad es.nullità della notifica, vizi di motivazione dell'atto notificato alla società chenon ricorra anche nell'avviso notificato ai soci) .12.2. Altro errore compiuto dai giudici di merito consiste nel non averconsiderato:- da un lato, che la decisione di annullamento adottata da CTP e CTRnel giudizio sociale – decisione, nell’attualità, non ancora definitiva, atteso,come detto, l’accoglimento del ricorso agenziale nel parallelo giudizio n.14238 del 2016 R.G. – aveva ad oggetto la cartella sociale, e non l’avvisosociale (cartella sociale impugnata, oltreché per vizi propri, solo perpretesa nullità della notifica del presupposto avviso sociale);Numero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/2026- dall’altro lato, che l’avviso personale, prodromico alla cartellapersonale che ne occupa, è stato di per sé ritualmente notificato (stante ildescritto “iter” processuale) al contribuente.Ne consegue che, non annullato e neppure annullabile l’avviso socialeper ragioni di merito, non essendo stato tale avviso impugnato dallasocietà nel giudizio sociale in uno alla cartella onde contestarne ipresupposti sostanziali in funzione recuperatoria della tutela, l’avvisopersonale, siccome (ormai da considerarsi) ritualmente notificato alcontribuente, è di per sé idoneo ad esprimere la pretesa nei confronti diquest’ultimo, che, ricevutane notizia, ben avrebbe potuto impugnarloanche per far valere l’insussistenza della pretesa “a monte” rivolta allasocietà: ciò che tuttavia non ha fatto.12.2.1. Né le conclusioni dinanzi attinte sono revocabili in dubbio allaluce del rilievo svolto in controricorso, secondo cui nei due giudizi, socialee personale, i giudici di merito hanno in fatto osservato il litisconsorzionecessario tra società e soci.12.2.2. È ben vero che, secondo costante giurisprudenza di questaS.C. (a partire dalla citata Cass., Sez. U, n. 14815 del 2008), inriferimento a società di persone, come quella che ne occupa, nei giudizirelativi all'accertamento tributario, l'unitarietà del rapporto tra società esoci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiunta deiprocedimenti nel “simultaneus processus”, sicché, in caso di impugnazionidistinte, il giudice deve disporne la riunione, restando esclusa lasospensione della causa personale rispetto a quella sociale (Cass. n.19741 del 2025).Ed è ben vero che, secondo orientamento ormai consolidato (Cass. nn.11944 del 2025; 29843 del 2017; 3830 del 2010), “in presenza di causedecise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettificadel reddito di una società di persone ed alla conseguente automaticaNumero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/2026imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullitàper essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti ilitisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio delcontraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessivafattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parteprocessuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificatoalle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, siacaratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" deiricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmenteunitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettificadelle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identitàdi difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi adentrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioniadottate da tali giudici”.12.2.3. Tuttavia, tali insegnamenti, ed in particolare il primo,d’impugnazione, “a monte”, degli atti impositivi, e non ai giudizid’impugnazione, “a valle”, delle cartelle individualmente notificate asocietà e soci sulla base di corrispondenti singoli avvisi, che non risultanoimpugnati nel merito: invero, le cartelle, assimilabili ad atti di precetto(Cass. n. 722 del 2023), trovano titolo nei rispettivi avvisi, ragion per cuila loro legittimità ben può essere valutata “singulatim”.13. Tirando le somme di quanto detto sin qui, è infondato il secondomotivo, perché, in difetto di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nonv’è luogo per alcuna sospensione; è fondato invece il terzo, perché la CTR,basando la decisione esclusivamente su una sentenza, quella d’appello nelgiudizio sociale, erroneamente ritenuta definitiva, ha del tuttopretermesso che la cartella personale, oggetto del presente giudizio, traetitolo, non dall’avviso di accertamento sociale, ma da quello parimentipersonale, diretto al contribuente per trasparenza, che s’è reso definitivoNumero registro generale 14243/2016Numero sezionale 7934/2025Numero di raccolta generale 16381/2026Data pubblicazione 26/05/2026per avere la CTP, con affermazione non impugnata, accertato la ritualitàdella relativa notifica, non seguita dalla proposizione di ricorso da partedel medesimo.In definitiva, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnatava cassata con rinvio, per esame delle eventuali questioni assorbite e perle spese, comprese quelle del grado. P.Q.MIn accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed ilsecondo, ed assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, per nuovoesame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 20 novembre 2025-12 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 16381/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris