CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45418/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania dello scorso 27 maggio, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere, applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale per il delitto di detenzione e cessione di cocaina e marijuana, con l'aggravante dell'essersi avvalso del metodo mafioso e della finalità di agevolare un'associazione mafiosa. 2. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, nella parte in cui sono state ravvisate esigenze cautelari, segnatamente il pericolo di recidiva, e l'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere ai fini della loro salvaguardia. In particolare, censura l'ordinanza impugnata, là dove ha ravvisato suoi «rapporti durevoli» con la criminalità mafiosa ed ha formulato nei suoi confronti un giudizio d'inaffidabilità. Così pronunciandosi, infatti, il Tribunale, oltre a non tener conto dell'incolpazione, che circoscrive quelle relazioni, semmai effettive, ad un periodo di soli quattro mesi, avrebbe omesso di considerare il suo radicale mutamento di comportamento, avvenuto dopo il suo arresto del maggio 2019, successivo ai fatti oggetto d'addebito, e documentato da informazioni di polizia, note del locale U.e.p.e. e provvedimenti del magistrato di sorveglianza. Tale "tempo silente", invece, come pure il rispetto della custodia domiciliare con controllo elettronico, applicatagli nel diverso procedimento in cui è intervenuto quell'arresto, non sono stati considerati dal Tribunale, da ciò derivando la complessiva insufficienza o illogicità della motivazione della relativa decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è ammissibile, poiché la doglianza proposta presenta profili sia di manifesta infondatezza che di genericità. 2. Non si ravvisa nel provvedimento impugnato alcuna violazione di legge, che lo stesso ricorso, in realtà, prospetta solo quale riflesso della ritenuta inadeguatezza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, così in effetti lamentando esclusivamente un vizio di motivazione. Quest'ultima, inoltre, non presenta alcuna carenza o frattura logica su aspetti decisivi, perciò superando indenne le scrutinio di legittimità. Il Tribunale, infatti, in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria non si è limitato a valorizzare la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha plausibilmente tenuto in considerazione la gravità obiettiva delle condotte delittuose per cui si procede ed il vissuto criminale dell'indagato, indiscutibilmente significativo e qualificato, peraltro, da «plurime violazioni attestanti l'assoluta carenza di autocontrollo», quali evasioni e violazioni delle misure di prevenzione. Inoltre, l'ordinanza si è specificamente soffermata anche sugli elementi addotti dalla difesa e riproposti con il ricorso in scrutinio, osservando: che l'applicazione degli arresti donniciliari nel diverso processo scaturito dall'arresto del maggio 2019 è stata disposta soltanto a norma dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., per effetto del "patteggiamento" di una pena detentiva inferiore a tre anni e per il conseguente divieto di custodia in carcere; ed altresì che le successive vicende favorevoli verificatesi nell'àmbito di quel diverso processo, avendo esso riguardato una singola vicenda delittuosa, non spiegherebbero rilevanza nel presente procedimento, in ragione del differente e più consistente contesto criminale che ne emerge. A tali considerazioni, il ricorso sostanzialmente non replica, completamente sorvolando sulla prima e non specificando quali sarebbero state le circostanze favorevoli intervenute nel diverso processo e le relative ragioni di fatto, così da non permettere di apprezzarne l'invocata rilevanza sulla valutazione delle esigenze cautelari nel presente giudizio. Di qui, la genericità del motivo per questa parte. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. p