CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 7120-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -1163 avverso la sentenza n. 9/2022 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 24/01/2022 R.G.N. 270/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/20261. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 9/2022,pubblicata il 24 gennaio 2022, in parziale riforma della decisionedi primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato cheAngelo [OSCURATO:PERSONA] ha svolto le funzioni di comandante del corpo dipolizia municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], riconducibili allacategoria D3 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali, nelperiodo dal 4 luglio 2011 al 31 luglio 2015 e, per l’effetto hacondannato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore diAngelo [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 50.000,00, oltre interessilegali dalla data della decisione al soddisfo.2. Per la cassazione della sentenza, ricorre il Comune di SanCataldo con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoriadepositata il 27 febbraio 2026.3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e, con memoriadepositata il 4 marzo 2026, ha chiesto non tenersi conto dellamemoria illustrativa di parte ricorrente in quanto depositataoltre il termine di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare e nell’esercizio dei poteri officiosi di verificadel rispetto dei termini a difesa e del contraddittorio, vaosservato che la memoria illustrativa del Comune ricorrente,depositata il 27 febbraio 2026 in vista della camera di consigliofissata per il 5 marzo 2026, come peraltro la memoria delcontroricorrente depositata il 4 marzo 2026, è senza il rispettodel termine di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c. Di esse non potràpertanto tenersi conto.2. Con il primo motivo di ricorso, articolato in due distintedoglianze, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,Numero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazionedegli artt. 101 Cost., 1, 3, 4, 7, 11 della legge n. 65 del 1986,1, 3, 4, 6, 9 della legge regionale siciliana n. 17 del 1990,riguardo alla impossibilità di ritenere esistente un corpo dipolizia municipale in assenza dei presupposti normativi, nonché,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, relativo appuntoall’esistenza di un corpo di polizia municipale anziché di unsemplice servizio.Il motivo è inammissibile.2.1. Dietro lo schermo di una asserita violazione di legge, ilComune ricorrente mira in realtà a rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto svoltodalla Corte territoriale e tratto dall'analisi degli elementi divalutazione a sua disposizione; in tal modo, trascura chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneidonee a dimostrare i fatti in discussione (ex variis, Cass., Sez.2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024, Sez. 5, Ordinanza n.32505 del 22/11/2023).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha tratto la convinzionecirca l’esistenza di un corpo di polizia municipale presso ilNumero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026Comune di [OSCURATO:PERSONA] da alcuni documenti provenienti dallostesso ente ricorrente, in particolare una delibera del Consigliocomunale del 1987 che ha approvato il Regolamento comunaledi [OSCURATO:PERSONA], lo stesso Regolamento, l’organigramma delComune, i prospetti allegati ad alcune deliberazioni adottatedalla Giunta nel periodo di attività dell’[OSCURATO:PERSONA], il prospetto delladotazione organica. Da tali documenti emerge, secondo lasentenza impugnata, l’esistenza di un Corpo di poliziamunicipale e di un suo Comandante, chiamati a esercitare ilcorrispondente servizio di Polizia municipale.Tale apprezzamento di fatto non può essere sindacato in sededi legittimità solo perché tali dati emergono da un [OSCURATO:PERSONA], ossia un regolamento che, secondo ilricorrente, era diretto a regolare un’attività diversa. [OSCURATO:PERSONA] non ha inteso affermare che i due regolamenti sianointercambiabili, ma ha semplicemente inferito dal [OSCURATO:PERSONA] (e da altri documenti) l’esistenza del Corpo.Quanto al fatto che in realtà la menzione del Corpo di PoliziaMunicipale all’interno di tale regolamento sia da addebitare a unerrore di battitura, si tratta anche in questo caso di circostanzache occorreva provare nel corso del giudizio di merito e cheevidentemente la Corte territoriale non ha ritenutoadeguatamente dimostrata o che ha considerato superabile;irrilevante è poi che tale errore di battitura possa determinareuna violazione della normativa statale e regionale, poiché èevidente che tale eventuale violazione, contenuta in unRegolamento di [OSCURATO:PERSONA] approvato dal Comune di SanCataldo e dunque semmai addebitabile all’ente, non si trasformaNumero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026automaticamente in una violazione di legge da parte dellasentenza impugnata.2.2. Neanche la seconda doglianza contenuta nel primo motivoè ammissibile, poiché parte ricorrente indica come fatto decisivonon esaminato dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] «quantoeccepito, contestato ed opposto da questa Amministrazionericorrente».L’inammissibilità discende dal fatto che l’art. 360, comma 1, n.5), c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,che non può riguardare l'argomentazione della parte la quale,svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare ilproprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di unadeterminata situazione giuridica (v. per tutte Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 2961 del 06/02/2025).3. Con il secondo motivo di ricorso, anch’esso articolato in duedistinte doglianze, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, nonché, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degliartt. 52, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, 116, comma1, c.p.c. e 2697 c.c., in ordine allo svolgimento di mansionisuperiori da parte del dipendente.3.1. Quanto alla prima doglianza, il fatto decisivo per il giudizioche la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare ècostituito, secondo il ricorrente, dalle «prove esistentidepositate o articolate in sede di giudizio» (pag. 16, rigo 13, delNumero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorso), in particolare la produzione documentale probatoria delComune, dettagliatamente elencata alle pagine 17 e seguentidel ricorso (paragrafi II.I.II. e II.I.III.), nonché le provetestimoniali (v. paragrafo II.III.IV. alle pagine 28 e seguenti delricorso).La doglianza – che può essere esaminata seguendo lo stessoordine espositivo del ricorrente – è in parte inammissibile, inparte infondata.3.1.1. Per quanto attiene ai documenti addotti dal Comune (dicui si discorre nel par. II.I.II. del ricorso), essi sono stati benesaminati dalla Corte territoriale, la quale tuttavia (pag. 13) liha ritenuti non producenti e inidonei a contrastare le altre proveraccolte.La sentenza impugnata ha infatti affermato che «[g]li attielencati alle pagine 3-7 della memoria di costituzione, inparticolare quelli in cui si stabilisce e si conferma che la gestionedel servizio di P.M. rientra nelle funzioni del segretario generalequale dirigente della ripartizione di inserimento del dettoservizio, pongono in luce solo la possibilità di ingerenza di undirigente amministrativo nelle attività della P.M., possibilità che,come sopra visto, è compatibile anche con l’istituzione di unCorpo di [OSCURATO:PERSONA] restandone esclusa solo per quelle dicui all’art. 9 L. 65 del 1986, ma non testimoniano affatto unaconcreta attività del [OSCURATO:PERSONA] nelle vesti diComandante della [OSCURATO:PERSONA]».Come si vede, nessun omesso esame dei documenti èaddebitabile alla sentenza impugnata, il che rende sotto questoprofilo infondata la doglianza.Numero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/20263.1.2. Rispetto ai «quattro elementi che vorrebbero addursicome inammissibile tentativo di supportare l’errata ed infondataazione avversa» (cui è dedicato l’intero par. II.I.III. del ricorso),può invece osservarsi quanto segue.Quanto al par. II.I.III.I. e alla «omessa considerazione diquanto oggettivamente ed ampiamente provato dal Comune edi ogni altra evidenza processuale», si tratta in realtà diconsiderazioni sulla natura degli atti amministrativi prodotti esulla loro mancata impugnazione, che non evidenziano nessunomesso esame di fatti decisivi e che, come tali, non possonoessere poste a base del mezzo utilizzato.Quanto al par. II.I.III.II. («omessa dovuta considerazionedell’inesistenza di un regolamento di [OSCURATO:PERSONA]»), sitratta di argomenti che, per ammissione dello stesso ricorrente,sono stati già spesi con il primo motivo e che non evidenzianofatti decisivi trascurati, con conseguente inammissibilità.Nel par. II.I.III.III. del ricorso, il Comune lamenta la«violazione dei criteri di dovuto esame dei documentidepositati»: per ciò solo la doglianza è inammissibile, perchésottintende che i documenti siano stati esaminati, maerroneamente valutati, il che costituisce un nuovo tentativo dispingere la Corte a un sindacato sugli apprezzamenti di fattosvolti dal giudice d’appello, che è ad essa precluso.Nel par. II.I.III.IV., infine, il ricorrente si duole dello «omessoesame integrale del contenuto delle testimonianze», ma poi sidilunga in considerazioni sul rango della prova testimoniale,sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali esull’inattendibilità dei testi, senza mai individuare uno specificoNumero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026fatto storico che la Corte territoriale avrebbe mancato diesaminare. Del resto, il giudice d’appello si è soffermatoampiamente sulle dichiarazioni testimoniali e sulla loro idoneitàprobatoria, sicché deve ritenersi che, nel valorizzare alcune partidi esse a scapito di altre, abbia esercitato i suoi poteri diapprezzamento delle risultanze processuali, come taliinsuscettibili di sindacato da parte della Corte di legittimità.3.2. Passando all’esame della ulteriore doglianza contenuta nelsecondo motivo, anch’essa deve essere disattesa.Quanto alla asserita violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del2001, anche a voler sorvolare sul fatto che il ricorrente,lamentando ripetutamente la mancata prova dello svolgimentodi mansioni superiori, anche qui tenta inammissibilmente dimettere in discussione l’esito dell’istruzione probatoria compiutadal giudice d’appello, ci si può concentrare su quelli cheappaiono effettivamente come errori di diritto segnalati dalmotivo: ossia la violazione dei commi 2 e 3 dell’art. 52, nellaparte in cui imporrebbero un provvedimento di attribuzionedelle mansioni superiori e nella parte in cui richiederebbero laprevalenza di tale attribuzione.Tali errori non sono tuttavia riscontrabili nella sentenzaimpugnata.3.2.1. Dal primo punto di vista, se il ricorrente intendedenunciare l’assenza di un provvedimento formale dicostante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale ildiritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento,di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quellaNumero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, non è condizionato dalla legittimità, nédall'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico(Cass., Sez. L, Sentenza n. 24266 del 29/11/2016, cui addeSez. L, Ordinanza n. 14910 del 04/06/2025, nonché Sez. L,Ordinanza n. 2695 del 29/01/2024, sia pure quest’ultima inriferimento alle funzioni dirigenziali). Se invece il ricorrenteintende sostenere che il riconoscimento del trattamentoeconomico per lo svolgimento di fatto di mansioni superioripresuppone l'esistenza del corrispondente posto nella piantaorganica dell'ufficio, come in effetti questa Corte hacostantemente affermato (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 28451 del07/11/2018, Sez. L, Ordinanza n. 14910 del 04/06/2025), èsufficiente osservare che la sentenza impugnata ha accertatoproprio sulla base dell’organigramma comunale che la posizioneorganizzativa di comandante della Polizia municipale, pur nonavendo rango dirigenziale, esisteva ed era riportabile allacategoria (non dirigenziale) D3.Deve dirsi dunque conforme a diritto il ragionamento dellaCorte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dapprima rinvenutola posizione organizzativa corrispondente ai compiti dicomandante e poi ha accertato che gli stessi erano stati svoltidal controricorrente.3.2.2. Ugualmente corretta si profila la sentenza impugnatarispetto al secondo aspetto denunciato dal ricorrente comeviolazione e/o falsa applicazione di legge, ossia la prevalenzadello svolgimento delle mansioni.Numero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte territoriale ha ben avuto presente tale aspetto delprocedimento logico trifasico che è proprio del giudizio sullosvolgimento di mansioni superiori, avendo affermato che laprova testimoniale ha «dato ampia conferma, ed in relazione atutto l’arco temporale di riferimento, delle attività di direzione,organizzazione, coordinamento e rappresentanza, sia versofigure istituzionali sia nelle relazioni sindacali, svolte dall’[OSCURATO:PERSONA]»(pag. 12).Nessuna erronea interpretazione dell’art. 52 le è dunqueaddebitabile.3.3. Residuano, rispetto alla seconda parte del secondo motivo,le asserite violazioni degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., che ilricorrente tende a unificare come «inammissibile manifestainversione dell’onere della prova»Sotto tale aspetto, il motivo è infondato, perché la violazionedel precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di dettanorma, non anche quando, a seguito di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia in ipotesi ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere,poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esitodella prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (v. per tutte Cass., Sez. L, Sentenzan. 17313 del 19/08/2020).Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto provate lecircostanze dedotte dal lavoratore e tanto è sufficiente aescludere la violazione della norma contenuta nell’art. 2697 c.c.Numero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026Lo stesso può dirsi per l’art. 116 c.p.c., che riguardal’apprezzamento delle prove, non certo la distribuzionedell’onere della prova.4. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire il fatto,incontroverso tra le parti, che il lavoratore ha svolto le mansionisuperiori dietro preventivo incarico e che le stesse gli sono statelegittimamente conferite, riconosciute e pagate.Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente non dice qualesia il fatto storico da cui emergerebbe in modo incontrovertibileche le somme di denaro corrispondenti alle differenze retributivequantificate dalla sentenza impugnata erano state già versatedal Comune.5. Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misuraindicata in dispositivo.Numero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Pubblicoimpiego – EntiSEZIONE LAVOROlocali -Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RetribuzioneDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - R.G.N. 7120/2022Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 7120-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -1163 avverso la sentenza n. 9/2022 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 24/01/2022 R.G.N. 270/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/20261. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 9/2022,pubblicata il 24 gennaio 2022, in parziale riforma della decisionedi primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato cheAngelo [OSCURATO:PERSONA] ha svolto le funzioni di comandante del corpo dipolizia municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], riconducibili allacategoria D3 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali, nelperiodo dal 4 luglio 2011 al 31 luglio 2015 e, per l’effetto hacondannato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore diAngelo [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 50.000,00, oltre interessilegali dalla data della decisione al soddisfo.2. Per la cassazione della sentenza, ricorre il Comune di SanCataldo con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoriadepositata il 27 febbraio 2026.3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e, con memoriadepositata il 4 marzo 2026, ha chiesto non tenersi conto dellamemoria illustrativa di parte ricorrente in quanto depositataoltre il termine di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare e nell’esercizio dei poteri officiosi di verificadel rispetto dei termini a difesa e del contraddittorio, vaosservato che la memoria illustrativa del Comune ricorrente,depositata il 27 febbraio 2026 in vista della camera di consigliofissata per il 5 marzo 2026, come peraltro la memoria delcontroricorrente depositata il 4 marzo 2026, è senza il rispettodel termine di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c. Di esse non potràpertanto tenersi conto.2. Con il primo motivo di ricorso, articolato in due distintedoglianze, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,Numero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazionedegli artt. 101 Cost., 1, 3, 4, 7, 11 della legge n. 65 del 1986,1, 3, 4, 6, 9 della legge regionale siciliana n. 17 del 1990,riguardo alla impossibilità di ritenere esistente un corpo dipolizia municipale in assenza dei presupposti normativi, nonché,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, relativo appuntoall’esistenza di un corpo di polizia municipale anziché di unsemplice servizio.Il motivo è inammissibile.2.1. Dietro lo schermo di una asserita violazione di legge, ilComune ricorrente mira in realtà a rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto svoltodalla Corte territoriale e tratto dall'analisi degli elementi divalutazione a sua disposizione; in tal modo, trascura chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneidonee a dimostrare i fatti in discussione (ex variis, Cass., Sez.2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024, Sez. 5, Ordinanza n.32505 del 22/11/2023).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha tratto la convinzionecirca l’esistenza di un corpo di polizia municipale presso ilNumero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026Comune di [OSCURATO:PERSONA] da alcuni documenti provenienti dallostesso ente ricorrente, in particolare una delibera del Consigliocomunale del 1987 che ha approvato il Regolamento comunaledi [OSCURATO:PERSONA], lo stesso Regolamento, l’organigramma delComune, i prospetti allegati ad alcune deliberazioni adottatedalla Giunta nel periodo di attività dell’[OSCURATO:PERSONA], il prospetto delladotazione organica. Da tali documenti emerge, secondo lasentenza impugnata, l’esistenza di un Corpo di poliziamunicipale e di un suo Comandante, chiamati a esercitare ilcorrispondente servizio di Polizia municipale.Tale apprezzamento di fatto non può essere sindacato in sededi legittimità solo perché tali dati emergono da un [OSCURATO:PERSONA], ossia un regolamento che, secondo ilricorrente, era diretto a regolare un’attività diversa. [OSCURATO:PERSONA] non ha inteso affermare che i due regolamenti sianointercambiabili, ma ha semplicemente inferito dal [OSCURATO:PERSONA] (e da altri documenti) l’esistenza del Corpo.Quanto al fatto che in realtà la menzione del Corpo di PoliziaMunicipale all’interno di tale regolamento sia da addebitare a unerrore di battitura, si tratta anche in questo caso di circostanzache occorreva provare nel corso del giudizio di merito e cheevidentemente la Corte territoriale non ha ritenutoadeguatamente dimostrata o che ha considerato superabile;irrilevante è poi che tale errore di battitura possa determinareuna violazione della normativa statale e regionale, poiché èevidente che tale eventuale violazione, contenuta in unRegolamento di [OSCURATO:PERSONA] approvato dal Comune di SanCataldo e dunque semmai addebitabile all’ente, non si trasformaNumero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026automaticamente in una violazione di legge da parte dellasentenza impugnata.2.2. Neanche la seconda doglianza contenuta nel primo motivoè ammissibile, poiché parte ricorrente indica come fatto decisivonon esaminato dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] «quantoeccepito, contestato ed opposto da questa Amministrazionericorrente».L’inammissibilità discende dal fatto che l’art. 360, comma 1, n.5), c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,che non può riguardare l'argomentazione della parte la quale,svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare ilproprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di unadeterminata situazione giuridica (v. per tutte Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 2961 del 06/02/2025).3. Con il secondo motivo di ricorso, anch’esso articolato in duedistinte doglianze, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, nonché, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degliartt. 52, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, 116, comma1, c.p.c. e 2697 c.c., in ordine allo svolgimento di mansionisuperiori da parte del dipendente.3.1. Quanto alla prima doglianza, il fatto decisivo per il giudizioche la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare ècostituito, secondo il ricorrente, dalle «prove esistentidepositate o articolate in sede di giudizio» (pag. 16, rigo 13, delNumero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorso), in particolare la produzione documentale probatoria delComune, dettagliatamente elencata alle pagine 17 e seguentidel ricorso (paragrafi II.I.II. e II.I.III.), nonché le provetestimoniali (v. paragrafo II.III.IV. alle pagine 28 e seguenti delricorso).La doglianza – che può essere esaminata seguendo lo stessoordine espositivo del ricorrente – è in parte inammissibile, inparte infondata.3.1.1. Per quanto attiene ai documenti addotti dal Comune (dicui si discorre nel par. II.I.II. del ricorso), essi sono stati benesaminati dalla Corte territoriale, la quale tuttavia (pag. 13) liha ritenuti non producenti e inidonei a contrastare le altre proveraccolte.La sentenza impugnata ha infatti affermato che «[g]li attielencati alle pagine 3-7 della memoria di costituzione, inparticolare quelli in cui si stabilisce e si conferma che la gestionedel servizio di P.M. rientra nelle funzioni del segretario generalequale dirigente della ripartizione di inserimento del dettoservizio, pongono in luce solo la possibilità di ingerenza di undirigente amministrativo nelle attività della P.M., possibilità che,come sopra visto, è compatibile anche con l’istituzione di unCorpo di [OSCURATO:PERSONA] restandone esclusa solo per quelle dicui all’art. 9 L. 65 del 1986, ma non testimoniano affatto unaconcreta attività del [OSCURATO:PERSONA] nelle vesti diComandante della [OSCURATO:PERSONA]».Come si vede, nessun omesso esame dei documenti èaddebitabile alla sentenza impugnata, il che rende sotto questoprofilo infondata la doglianza.Numero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/20263.1.2. Rispetto ai «quattro elementi che vorrebbero addursicome inammissibile tentativo di supportare l’errata ed infondataazione avversa» (cui è dedicato l’intero par. II.I.III. del ricorso),può invece osservarsi quanto segue.Quanto al par. II.I.III.I. e alla «omessa considerazione diquanto oggettivamente ed ampiamente provato dal Comune edi ogni altra evidenza processuale», si tratta in realtà diconsiderazioni sulla natura degli atti amministrativi prodotti esulla loro mancata impugnazione, che non evidenziano nessunomesso esame di fatti decisivi e che, come tali, non possonoessere poste a base del mezzo utilizzato.Quanto al par. II.I.III.II. («omessa dovuta considerazionedell’inesistenza di un regolamento di [OSCURATO:PERSONA]»), sitratta di argomenti che, per ammissione dello stesso ricorrente,sono stati già spesi con il primo motivo e che non evidenzianofatti decisivi trascurati, con conseguente inammissibilità.Nel par. II.I.III.III. del ricorso, il Comune lamenta la«violazione dei criteri di dovuto esame dei documentidepositati»: per ciò solo la doglianza è inammissibile, perchésottintende che i documenti siano stati esaminati, maerroneamente valutati, il che costituisce un nuovo tentativo dispingere la Corte a un sindacato sugli apprezzamenti di fattosvolti dal giudice d’appello, che è ad essa precluso.Nel par. II.I.III.IV., infine, il ricorrente si duole dello «omessoesame integrale del contenuto delle testimonianze», ma poi sidilunga in considerazioni sul rango della prova testimoniale,sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali esull’inattendibilità dei testi, senza mai individuare uno specificoNumero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026fatto storico che la Corte territoriale avrebbe mancato diesaminare. Del resto, il giudice d’appello si è soffermatoampiamente sulle dichiarazioni testimoniali e sulla loro idoneitàprobatoria, sicché deve ritenersi che, nel valorizzare alcune partidi esse a scapito di altre, abbia esercitato i suoi poteri diapprezzamento delle risultanze processuali, come taliinsuscettibili di sindacato da parte della Corte di legittimità.3.2. Passando all’esame della ulteriore doglianza contenuta nelsecondo motivo, anch’essa deve essere disattesa.Quanto alla asserita violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del2001, anche a voler sorvolare sul fatto che il ricorrente,lamentando ripetutamente la mancata prova dello svolgimentodi mansioni superiori, anche qui tenta inammissibilmente dimettere in discussione l’esito dell’istruzione probatoria compiutadal giudice d’appello, ci si può concentrare su quelli cheappaiono effettivamente come errori di diritto segnalati dalmotivo: ossia la violazione dei commi 2 e 3 dell’art. 52, nellaparte in cui imporrebbero un provvedimento di attribuzionedelle mansioni superiori e nella parte in cui richiederebbero laprevalenza di tale attribuzione.Tali errori non sono tuttavia riscontrabili nella sentenzaimpugnata.3.2.1. Dal primo punto di vista, se il ricorrente intendedenunciare l’assenza di un provvedimento formale dicostante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale ildiritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento,di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quellaNumero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, non è condizionato dalla legittimità, nédall'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico(Cass., Sez. L, Sentenza n. 24266 del 29/11/2016, cui addeSez. L, Ordinanza n. 14910 del 04/06/2025, nonché Sez. L,Ordinanza n. 2695 del 29/01/2024, sia pure quest’ultima inriferimento alle funzioni dirigenziali). Se invece il ricorrenteintende sostenere che il riconoscimento del trattamentoeconomico per lo svolgimento di fatto di mansioni superioripresuppone l'esistenza del corrispondente posto nella piantaorganica dell'ufficio, come in effetti questa Corte hacostantemente affermato (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 28451 del07/11/2018, Sez. L, Ordinanza n. 14910 del 04/06/2025), èsufficiente osservare che la sentenza impugnata ha accertatoproprio sulla base dell’organigramma comunale che la posizioneorganizzativa di comandante della Polizia municipale, pur nonavendo rango dirigenziale, esisteva ed era riportabile allacategoria (non dirigenziale) D3.Deve dirsi dunque conforme a diritto il ragionamento dellaCorte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dapprima rinvenutola posizione organizzativa corrispondente ai compiti dicomandante e poi ha accertato che gli stessi erano stati svoltidal controricorrente.3.2.2. Ugualmente corretta si profila la sentenza impugnatarispetto al secondo aspetto denunciato dal ricorrente comeviolazione e/o falsa applicazione di legge, ossia la prevalenzadello svolgimento delle mansioni.Numero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte territoriale ha ben avuto presente tale aspetto delprocedimento logico trifasico che è proprio del giudizio sullosvolgimento di mansioni superiori, avendo affermato che laprova testimoniale ha «dato ampia conferma, ed in relazione atutto l’arco temporale di riferimento, delle attività di direzione,organizzazione, coordinamento e rappresentanza, sia versofigure istituzionali sia nelle relazioni sindacali, svolte dall’[OSCURATO:PERSONA]»(pag. 12).Nessuna erronea interpretazione dell’art. 52 le è dunqueaddebitabile.3.3. Residuano, rispetto alla seconda parte del secondo motivo,le asserite violazioni degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., che ilricorrente tende a unificare come «inammissibile manifestainversione dell’onere della prova»Sotto tale aspetto, il motivo è infondato, perché la violazionedel precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di dettanorma, non anche quando, a seguito di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia in ipotesi ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere,poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esitodella prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (v. per tutte Cass., Sez. L, Sentenzan. 17313 del 19/08/2020).Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto provate lecircostanze dedotte dal lavoratore e tanto è sufficiente aescludere la violazione della norma contenuta nell’art. 2697 c.c.Numero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026Lo stesso può dirsi per l’art. 116 c.p.c., che riguardal’apprezzamento delle prove, non certo la distribuzionedell’onere della prova.4. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire il fatto,incontroverso tra le parti, che il lavoratore ha svolto le mansionisuperiori dietro preventivo incarico e che le stesse gli sono statelegittimamente conferite, riconosciute e pagate.Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente non dice qualesia il fatto storico da cui emergerebbe in modo incontrovertibileche le somme di denaro corrispondenti alle differenze retributivequantificate dalla sentenza impugnata erano state già versatedal Comune.5. Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole ineuro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi,oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessoridi legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.La PresidenteIrene TricomiP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole ineuro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi,oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessoridi legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 7120/2022Numero sezionale 1163/2026Numero di raccolta generale 7240/2026Data pubblicazione 26/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.La PresidenteIrene Tricomi