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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24847/2023

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ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5386-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 45, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8785/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 23.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Napoli, il provvedimento con cui l’Ufficio negò il rimborso dell’I.V.A. richiesto dalla contribuente relativamente all’anno di imposta 2018,a cagione della rilevata non operatività della predetta società; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 1886/2021, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 8785/10/2021, depositata il 20/12/2021, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - (a) inammissibile, per violazione del divieto di nova in appello, l’eccezione formulata dalla difesa erariale relativamente alla ribadita legittimità dell’operato dell’Ufficio, siccome fondato sulla base di un provvedimento (di rigetto dell’istanza, avanzata dalla contribuente, di interpello disapplicativo della disciplina antielusiva relativa alle società non operative) cristalizzatosi a seguito della declaratoria di inammissibilità, con sentenza passata in cosa giudicata, del ricorso proposto avverso lo stesso e (b) dimostrata, nel merito, la connessione tra lo stato di non operatività della contribuente e circostanze ed eventi oggettivi ed esterni (in specie, la pendenza di un giudizio avente ad oggetto l’avveramento della condizione sospensiva afferente al trasferimento dei terreni su cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto realizzare le costruzioni da alienare poi a terzi); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso l’ [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma 4 bis e 4 ter della L. 724/94 e dell’art. 2697 cc” (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto dimostrata la ricorrenza, nella specie, di “oggettive situazioni tali da impedire il raggiungimento di un reddito minimo presunto” (cfr. ivi, p. 4) laddove, al contrario, la inoperatività della contribuente sarebbe legata - si opina - “ a scelte imprenditoriali del tutto personali, avendo la società scelto di attendere gli esiti di un lungo contenzioso, che si è protratto per diversi anni, tenendo una gestione…del tutto lontana da ogni logica imprenditoriale, accettando…di formulare un unico investimento per realizzare l’oggetto social…Subordinando l’efficacia del contratto di permuta al verificarsi della condizione sospensiva, la società ha scelto di attendere, senza operatività, alcuni anni in una situazione di stallo” (cfr. ivi, p. 5).

Peraltro - si evidenzia ulteriormente - la sussistenza del contenzioso in questione non avrebbe in ogni caso impedito alla contribuente di porre in essere ogni iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale, ulteriore e diversa da quel programmato investimento: sicché, in ultima analisi, la “valutazione aziendale di “puntare” su un unico investimento, nell’ambito del quale è evidentemente presente la componente dell’alea imprenditoriale…non può essere invocata come “oggettivo impedimento” (cfr. ivi, p. 6); Rilevato che appare opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione alla pubblica udienza; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5386-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 45, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8785/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 23.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Napoli, il provvedimento con cui l’Ufficio negò il rimborso dell’I.V.A. richiesto dalla contribuente relativamente all’anno di imposta 2018,a cagione della rilevata non operatività della predetta società; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 1886/2021, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 8785/10/2021, depositata il 20/12/2021, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - (a) inammissibile, per violazione del divieto di nova in appello, l’eccezione formulata dalla difesa erariale relativamente alla ribadita legittimità dell’operato dell’Ufficio, siccome fondato sulla base di un provvedimento (di rigetto dell’istanza, avanzata dalla contribuente, di interpello disapplicativo della disciplina antielusiva relativa alle società non operative) cristalizzatosi a seguito della declaratoria di inammissibilità, con sentenza passata in cosa giudicata, del ricorso proposto avverso lo stesso e (b) dimostrata, nel merito, la connessione tra lo stato di non operatività della contribuente e circostanze ed eventi oggettivi ed esterni (in specie, la pendenza di un giudizio avente ad oggetto l’avveramento della condizione sospensiva afferente al trasferimento dei terreni su cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto realizzare le costruzioni da alienare poi a terzi); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso l’ [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma 4 bis e 4 ter della L. 724/94 e dell’art. 2697 cc” (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto dimostrata la ricorrenza, nella specie, di “oggettive situazioni tali da impedire il raggiungimento di un reddito minimo presunto” (cfr. ivi, p. 4) laddove, al contrario, la inoperatività della contribuente sarebbe legata - si opina - “ a scelte imprenditoriali del tutto personali, avendo la società scelto di attendere gli esiti di un lungo contenzioso, che si è protratto per diversi anni, tenendo una gestione…del tutto lontana da ogni logica imprenditoriale, accettando…di formulare un unico investimento per realizzare l’oggetto social…Subordinando l’efficacia del contratto di permuta al verificarsi della condizione sospensiva, la società ha scelto di attendere, senza operatività, alcuni anni in una situazione di stallo” (cfr. ivi, p. 5). Peraltro - si evidenzia ulteriormente - la sussistenza del contenzioso in questione non avrebbe in ogni caso impedito alla contribuente di porre in essere ogni iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale, ulteriore e diversa da quel programmato investimento: sicché, in ultima analisi, la “valutazione aziendale di “puntare” su un unico investimento, nell’ambito del quale è evidentemente presente la componente dell’alea imprenditoriale…non può essere invocata come “oggettivo impedimento” (cfr. ivi, p. 6); Rilevato che appare opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione alla pubblica udienza; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, p
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