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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26530/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta l'omessa verifica ed avviso alle parti, da parte del giudice di merito, della possibilità di sostituzione della pena della reclusione in una pena pecuniaria con conseguente violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. è manifestamente infondato poiché non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione. (tra le altre: Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta l'omessa verifica ed avviso alle parti, da parte del giudice di merito, della possibilità di sostituzione della pena della reclusione in una pena pecuniaria con conseguente violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. è manifestamente infondato poiché non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione. (tra le altre: Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugn
Sentenza Cassazione n. 26530/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris