CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 29930/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/09/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riguardo allo scrutinio di attualità della pericolosità funzionale all'applicazione o meno della misura di prevenzione personale e l'inammissibilità di ogni altra censura. Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e i relativi allegati aventi ad oggetto gli atti di adesione della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna, afferenti le annualità 2016 e 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto della Corte di appello di Bologna, che il 20 settembre 2022 ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna il 16 giugno 2021, con il quale è stata applicata al predetto la misura della prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nella Provincia di Ravenna e Forlì per anni tre, è stata disposta la confisca delle quote societarie, dei beni immobili, dei beni immobili registrati, delle disponibilità finanziarie meglio indicate nel decreto, e si è dato conto ai sensi dell'art. 30, comma 3, d. Igs. 159/2011, della avvenuta esecuzione della confisca in sede penale dei beni immobili indicati in atti. 1.1. Occorre premettere che il giudice di merito ha ritenuto che l'odierno ricorrente sia pericoloso, innanzitutto, sotto il profilo dell'art. 1, comma 1, lett. b), perché soggetto che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. A questo proposito, vengono evidenziate: - le condanne irrevocabili per plurime violazioni di leggi finanziarie relative a emissione e utilizzazione continua di fatture per operazioni inesistenti, commesse nel 1997 e per il reato di contraffazione di pubblici sigilli commesso dal 1990 al 1995; - la sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Bologna per dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture e altri documenti emessi per operazioni inesistenti, reato commesso nel 1999; - le segnalazioni e denunce che hanno attinto Melandri dal 1996 al 2001: partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso; sofisticazione di vini, contraffazione e uso di sigilli, falsi materiali e ideologici in documenti commerciali di accompagnamento; emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; - il coinvolgimento di Melandri nell'operazione Bacc:us, procedimento incardinato presso la Procura di Bari. Il ricorrente era stato arrestato 1'11 giugno 2012 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari nel procedimento n. 1419/2009 per associazione a delinquere, frode fiscale mediante l'emissione E! l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti in favore della società [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (fino al 2010). Per tali fatti è intervenuta condanna divenuta irrevocabile alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione con riferimento ai reati di cui agli articoli 2 d. Igs. 74/2000 e 416 cod. pen. ed è stata disposta la confisca per equivalente di beni immobili nella disponibilità dell'imputato per l'importo di euro 4.102.567,00 quale profitto del reato conseguito da Melandri;- la condanna in primo grado alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione inflitta dal Tribunale della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio commesso dal 2007 al 2011 (confessato dallo stesso Melandri); - la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna in relazione al reato di bancarotta cagionata da operazioni fraudolente consistite in un sistema di evasione del fisco e in plurime falsificazioni dei bilanci societari; - la sentenza inflitta dal Tribunale di Ravenna il 22 luglio 2019, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale Melandri è stato condannata alla pena di anni nove, mesi sei di reclusione ed euro ventimila di multa per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti tra i quali reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, riciclaggio (almeno dal 4 maggio 2016), nonché per i reati di cui agli artt. 648-bis e 644 cod. pen. (fino al 2017); - il procedimento n. 5314/2018 della Procura del Tribunale di Ravenna per reati connessi alla sofisticazione di prodotti vinicoli. All'esito delle indagini veniva configurata a carico del proposto l'ipotesi di reato per falso in registri e notificazioni 1.2. Il ricorrente è stato ritenuto pericoloso anche sotto il profilo dell'art. 4, comma 1, lett. b), perché soggetto indiziato del delitto di cui all'art. 12- quinquies, comma 1 d.l. 306/1992, desumibile dalla condanna del G.i.p. di Ravenna del 22 luglio 2019 per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies della I. 356/23009 in relazione alla intestazione fittizia del 90% delle quote sociali della "Melandri trading" alla convivente [OSCURATO:PERSONA]. 2. La difesa articola sei motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, mancante, quanto alla omessa verifica della attualità della pericolosità. La Corte di appello ha completamente ignorato una serie di circostanze e cioè che: - l'ultimo reato addebitabile al proposto risale al 2017, epoca a partire dalla quale Melandri è stato sottoposto a custodia cautelare sino al dicembre 2020; - successivamente lo stesso è stato gravato dell'obbligo di dimora; - a partire dal febbraio 2021 il proposto è stato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative; - attualmente lo stesso si trova in detenzione domiciliare per l'espiazione pena. Da gennaio 2019 tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare di Melandri è oggetto di sequestro finalizzato alla confisca; ad oggi quel patrimonio è attinto da almeno tre misure ablatorie. 2.2. Con il secondo motivo di doglianza la difesa denuncia la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, ancora mancante, quanto alla verifica della correlazione temporale tra la pericolosità e il momento di acquisto dei beni confiscati. 2.3. Con il terzo motivo, relativo alla misura di prevenzione patrimoniale di ricorso, il proposto denuncia violazione di legge penale quanto alle modalità di scrutinio della sproporzione tra le attività dichiarate e i beni nella sua disponibilità. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa denuncia la omessa motivazione quanto alla mancata considerazione delle allegazioni difensive in ordine alla provenienza lecita dei beni. In particolare, premesso che lo scrutinio di sproporzione è mancato e che, quindi, difetta la base per ritenere la presunzione di origine illecita dei beni, il giudice di merito avrebbe dovuto più approfonditamente scrutinare le ragioni della difesa in ordine alla liceità dei redditi agrari, di capitale e di natura finanziaria, dei quali il proposto ha potuto disporre negli anni. 2.5. Con il quinto motivo, il proposto denuncia di violazione di legge penale e la motivazione apparente quanto allo scrutinio relativo alla partecipazione alla società [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere fittizia la disponibilità economica riferita a questa società, consistente in euro 5.409.211, perché ispirata da ragioni fiscali. 2.6. Con il sesto e ultimo motivo, la difesa denuncia violazione di legge penale e il vizio di motivazione quanto al trattamento riservato ai capitali rimpatriati dal proposto avvalendosi del cosiddetto scudo fiscale. Il giudice di merito ha ritenuto che detti i capitali siano di provenienza illecita laddove lo strumento utilizzato fornisce piena copertura penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che la Corte di appello ha correttamente ritenuto sussistente il requisito della attualità della pericolosità, in ragione del radicato e ultraventennale suo coinvolgimento in sodalizi criminosi, della indifferenza rispetto alle molteplici e gravi condanne subite, della preoccupante capacità di infiltrazione e inquinamento nell'imprenditoria vinicola, nonché dell'assenza di un tangibile ravvedimento. La Corte di appello ha, infine, evidenziato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dovere applicare nel 2021, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, quella dell'obbligo di firma, così ritenendo il predetto ancora pericoloso. Tale pericolosità non viene di certo meno, anche tenendo conto degli atti di adesione della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna, afferenti le annualità 2016 e 2017.In realtà, la difesa, censura con il primo motivo, non tanto la violazione di legge, quanto piuttosto il vizio di motivazione, indeducibile in questa sede. 3. Il secondo motivo è generico e, comunque, alla luce della molteplicità delle condanne intervenute e sopra evidenziate, manifestamente infondato. La Corte bolognese non ha mancato la verifica ed ha ritenuto che il Melandri abbia espresso pericolosità in tutto l'arco temporale in cui sono intervenuti gli acquisti. 4. Con riguardo alla valutata sproporzione dei beni nella disponibilità del proposto rispetto alle sue fonti lecite di acquisizione, il giudice di merito ha minutamente richiamato gli accertamenti condotti dal perito, sicché pare evidente non potersi censurare una motivazione mancante. Con precipuo riguardo alla misura patrimoniale della confisca di prevenzione, il giudice di merito ha ritenuto la sproporzione tra i redditi dichiarati o comunque riconducibili ad attività illecite ed il valore dei beni sequestrati in veste di confisca, del valore complessivo stimato di euro 38.087.541,36. 5. Le ulteriori tre ragioni di censura, che vengono trattate congiuntamente, risultano prive di pregio. Comune a tutte le doglianze è il fatto di contestare il ragionamento svolto dal giudice di merito sul piano dell'accertamento e dello scrutinio dei fatti esaminati. La denunciata mancanza o apparenza di motivazione corrisponde, in realtà, ad una censura che, riguardando una motivazione semplicemente non condivisa, non può essere svolta in sede di legittimità. La doglianza svolta con il quarto e quinto motivo si riferisce alla verifica di provenienza lecita di una serie di beni, che il perito non ha ritenuto tale. 6. Parimenti privo di pregio risulta infine H sesto motivo di ricorso. Il giudice di merito si è allineato alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il rimpatrio di attività finanziarie patrimoniali detenute all'estero non esclude il requisito della sproporzione reddituale e non trasforma automaticamente le somme di provenienza illecita in proventi leciti. In particolare, il ricorrente avrebbe dovuto indicare gli elementi da cui desumere che le somme rimpatriate corrispondevano esattamente a quelle oggetto delle violazioni penali-tributarie, ma a tale obbligo non ha in alcun modo adempiuto.7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che .si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de