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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2021

Cassazione n. 29556/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18573-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 105/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 18573 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- Rg 18573/2012 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di avviso di accertamento anno 2017, col quale era stata rettificata la dichiarazione DOCFA in sanatoria (cd.

Stralcia imbullonati) - effettuata dalla società per escludere dalla stima i piani inclinati facenti parte della centrale "Belviso superiore" considerate componenti impiantistiche non più soggette a rendita catastale- accoglieva l'appello della società.

La CTR, in applicazione della giurisprudenza sulle cd.

Torri eoliche (Cass.20726/20) ha ritenuto, pur evidenziando la differenza fra torri eoliche e piani inclinati, oggetto della controversia, che anche questi ultimi "sono parte inscindibile del sistema produttivo ed industriale .. e che pertanto sia legittimo espungerne il valore dall'estimabilità catastale trattandosi di manufatti che, indipendentemente dalla descrizione naturalistica fattene dall'Agenzia ... sono inscindibilmente legati alla funzione industriale dell'impianto nel suo complesso, tanto che appare impossibile ipotizzarne una separazione dalla struttura industriale globale".

La società deposita memoria.

Chiede preliminarmente il rinvio alla sezione ordinaria come già disposto nel proc.

Rg 5148/2020 per la trattazione in PU.

Considerato che: non sussiste evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione ordinaria alla quale dispone trasmettersi gli atti.

Roma, 15 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA].

Luci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18573-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 105/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 18573 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Rg 18573/2012 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di avviso di accertamento anno 2017, col quale era stata rettificata la dichiarazione DOCFA in sanatoria (cd. Stralcia imbullonati) - effettuata dalla società per escludere dalla stima i piani inclinati facenti parte della centrale "Belviso superiore" considerate componenti impiantistiche non più soggette a rendita catastale- accoglieva l'appello della società. La CTR, in applicazione della giurisprudenza sulle cd. Torri eoliche (Cass.20726/20) ha ritenuto, pur evidenziando la differenza fra torri eoliche e piani inclinati, oggetto della controversia, che anche questi ultimi "sono parte inscindibile del sistema produttivo ed industriale .. e che pertanto sia legittimo espungerne il valore dall'estimabilità catastale trattandosi di manufatti che, indipendentemente dalla descrizione naturalistica fattene dall'Agenzia ... sono inscindibilmente legati alla funzione industriale dell'impianto nel suo complesso, tanto che appare impossibile ipotizzarne una separazione dalla struttura industriale globale". La società deposita memoria. Chiede preliminarmente il rinvio alla sezione ordinaria come già disposto nel proc. Rg 5148/2020 per la trattazione in PU. Considerato che: non sussiste evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c. P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione ordinaria alla quale dispone trasmettersi gli atti. Roma, 15 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. Luci
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