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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 18689/2022

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] D’UFFICIO nel proc. iscritto al n. 30303/2021 R.G. con riferimento al ricorso n. 2968/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 41; – ricorrente incidentale – F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30303/2021 Numero sezionale 5498/2022 Numero di raccolta generale 18689/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrenti – nonché di [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – avverso l’ordinanza n. 48/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 7 gennaio 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con istanza in data 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto procedersi alla correzione d’ufficio dell’errore materiale di cui sarebbe affetta l'ordinanza n. 48 del 2021 di questa Corte, esponendo che sarebbe stata omessa la statuizione per cui, qualora le spese processuali vengano poste a carico della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore di parte ammessa al medesimo patrocinio (nella specie i primi tre degli odierni istanti), il provvedimento deve disporre il pagamento delle spese in parola in favore dello Stato; a seguito di detta istanza, con decreto presidenziale in data 13 dicembre 2021, è stata disposta — e si è provveduto a — la iscrizione a ruolo di procedimento d’ufficio, con il num. 30303/2021 R.G.; le altre parti non hanno svolto attività difensiva; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30303/2021 Numero sezionale 5498/2022 Numero di raccolta generale 18689/2022 fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Data pubblicazione 09/06/2022 considerato che: come già più volte rimarcato da questa Corte (v.

Cass. 24/06/2020, n. 12414; 19/02/2020, n. 4216; 09/03/2018, n. 5824, nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; la norma è peraltro coerente con l'art. 110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; il giudice, dunque, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 05/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass. 12/06/2019, n. 15817); trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell'art. 391-bis, cod. proc. civ. (Cass. Sez.

U. 07/07/2010, n. 16037, Cass. 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio e parimenti, nell'ipotesi, a seguito di sollecitazione di parte; secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (arg. ex multis da Cass. Sez.

U. 07/07/2010, n. 16037), infatti, è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall'art. 391-bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30303/2021 Numero sezionale 5498/2022 Numero di raccolta generale 18689/2022 costituzionale della ragionevole durata del processo (v.

Data pubblicazione 09/06/2022Cass. n. 12414 del 2020, cit.; pure Cass. 13/11/2018, n. 29078, non massimata); nella specie i primi tre degli odierni istanti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) risultano effettivamente essere stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2020, con deliberazioni del C.O.A. di Catania, già prodotte quale allegato n. 3) in uno con la memoria depositata nel giudizio di cassazione conclusosi con la ordinanza suindicata nonché quale allegato all’istanza che ha dato origine al presente procedimento di correzione d’ufficio; è accaduto invece che, con il dispositivo di tale ordinanza, il pagamento delle spese processuali sia stato posto a carico del ricorrente in quella sede senza la precisazione, da imputare dunque a mero errore, che tale condanna — con riferimento alla posizione dei predetti istanti — era disposta in favore dello Stato, come previsto dall'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; deve dunque disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanza come da dispositivo; non v’è luogo a provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass. Sez.

U. 27/06/2002, n. 9438; Id. 28/02/2017, n. 5061; Cass.04/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213; 04/01/2016, n. 14); P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 48/2021, depositata in data 7 gennaio 2021, sia corretto aggiungendo, dopo «accessori di legge», le seguenti parole: «Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate, in quanto sostenute per la difesa dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sia eseguito a favore dello Stato»; fermo il resto.F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30303/2021 Numero sezionale 5498/2022 Numero di raccolta generale 18689/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma il 25 maggio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] D’UFFICIO nel proc. iscritto al n. 30303/2021 R.G. con riferimento al ricorso n. 2968/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 41; – ricorrente incidentale – F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30303/2021 Numero sezionale 5498/2022 Numero di raccolta generale 18689/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrenti – nonché di [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – avverso l’ordinanza n. 48/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 7 gennaio 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con istanza in data 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto procedersi alla correzione d’ufficio dell’errore materiale di cui sarebbe affetta l'ordinanza n. 48 del 2021 di questa Corte, esponendo che sarebbe stata omessa la statuizione per cui, qualora le spese processuali vengano poste a carico della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore di parte ammessa al medesimo patrocinio (nella specie i primi tre degli odierni istanti), il provvedimento deve disporre il pagamento delle spese in parola in favore dello Stato; a seguito di detta istanza, con decreto presidenziale in data 13 dicembre 2021, è stata disposta — e si è provveduto a — la iscrizione a ruolo di procedimento d’ufficio, con il num. 30303/2021 R.G.; le altre parti non hanno svolto attività difensiva; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30303/2021 Numero sezionale 5498/2022 Numero di raccolta generale 18689/2022 fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Data pubblicazione 09/06/2022 considerato che: come già più volte rimarcato da questa Corte (v. Cass. 24/06/2020, n. 12414; 19/02/2020, n. 4216; 09/03/2018, n. 5824, nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; la norma è peraltro coerente con l'art. 110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; il giudice, dunque, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 05/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass. 12/06/2019, n. 15817); trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell'art. 391-bis, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037, Cass. 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio e parimenti, nell'ipotesi, a seguito di sollecitazione di parte; secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (arg. ex multis da Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037), infatti, è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall'art. 391-bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30303/2021 Numero sezionale 5498/2022 Numero di raccolta generale 18689/2022 costituzionale della ragionevole durata del processo (v. Data pubblicazione 09/06/2022Cass. n. 12414 del 2020, cit.; pure Cass. 13/11/2018, n. 29078, non massimata); nella specie i primi tre degli odierni istanti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) risultano effettivamente essere stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2020, con deliberazioni del C.O.A. di Catania, già prodotte quale allegato n. 3) in uno con la memoria depositata nel giudizio di cassazione conclusosi con la ordinanza suindicata nonché quale allegato all’istanza che ha dato origine al presente procedimento di correzione d’ufficio; è accaduto invece che, con il dispositivo di tale ordinanza, il pagamento delle spese processuali sia stato posto a carico del ricorrente in quella sede senza la precisazione, da imputare dunque a mero errore, che tale condanna — con riferimento alla posizione dei predetti istanti — era disposta in favore dello Stato, come previsto dall'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; deve dunque disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanza come da dispositivo; non v’è luogo a provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9438; Id. 28/02/2017, n. 5061; Cass.04/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213; 04/01/2016, n. 14); P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 48/2021, depositata in data 7 gennaio 2021, sia corretto aggiungendo, dopo «accessori di legge», le seguenti parole: «Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate, in quanto sostenute per la difesa dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sia eseguito a favore dello Stato»; fermo il resto.F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Sentenza Cassazione n. 18689/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris