CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 09281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 32353/2022 < Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di furto pluriaggravato in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata assunzione di prova decisiva in relazione al riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, in tema di furto, tale circostanza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088); nel caso di specie, la Corte di merito ha valorizzato la condotta fraudolenta del ricorrente, che, con il pretesto di farsi preparare un panino, ha indotto l'anziano [OSCURATO:PERSONA] a recarsi in un punto dell'esercizio dal quale non poteva avere il controllo dell'area ove erano collocati i biglietti e le schede trafugate; Ritenuto che il medesimo motivo di ricorso, quando accenna al tema della mancata escussione di [OSCURATO:PERSONA], al netto dell'evanescenza della doglianza (non è neanche menzionata la violazione dell'art. 195 cod. proc. pen.), non tiene conto di quanto segnalato dalla Corte di appello, vale a dire che, se è vero che la sua versione dei fatti era entrata nel processo solo grazie alle dichiarazioni della figlia, era altrettanto vero che non era stata formulata richiesta di escussione del teste diretto, se non al termine dell'istruttoria e ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (quindi invocando una norma che presuppone diverse condizioni applicative, cfr. Sez. 6, n. 37064 del 12/03/2019, Malcangi, Rv. 276696), il che rende pienamente utilizzabili le informazioni fornite de relato dal teste indiretto (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259); Ritenuto che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, con le quali il ricorrente denunzia la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., sono manifestamente infondate, dal momento che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]