CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 25361/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23973-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, V.Germanico 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA] viale [OSCURATO:PERSONA] 169; -controricorrente - avverso la sentenza n. 818/2017 della Corte d'appello di Genova, depositata il 23/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. Il Comune di Levanto ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], assegnataria di un alloggio nell’ambito di un fabbricato realizzato dalla cooperativa edilizia [OSCURATO:PERSONA] su terreni ad essa assegnati in forza di convenzione ex art. 35, l. n. 865/1971, chiedendone la condanna al pagamento, pro quota, dei maggiori oneri di esproprio sostenuti per l’acquisizione delle aree, consistenti nelle spese dei giudizi promossi dai proprietari delle aree espropriate per la determinazione delle indennità di esproprio. 2. La convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nel merito si è opposta alla pretesa dell’Amministrazione attrice. 3. Il Tribunale della Spezia, con sentenza n. 616/2013, ha respinto la domanda del Comune. 4. Ad avviso del Tribunale, alla luce della disciplina normativa e convenzionale, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie da porsi a carico dei concessionari doveva determinarsi in base al valore in concreto corrisposto dal Comune agli espropriati, con esclusione delle spese derivanti da altri titoli. 4.1.Per il primo giudice, l’art. 35, l. n. 865/1971 doveva essere interpretato nel senso che il costo di acquisizione è solo quello di apprensione materiale dei beni oggetto di esproprio, restando a tal fine ininfluenti le vicende accidentali che eventualmente si possono innestare nel procedimento di espropriazione. 5.Avverso la sentenza ha spiegato appello il Comune di Levanto, l’appellata si è costituita in giudizio chiedendone il rigetto. 6. Con sentenza n. 818/2017, pubblicata in data 23/6/2017, la Corte d’appello di Genova ha accolto il gravame proposto. 6.1. Richiamandosi ad un suo precedente reso in una fattispecie pressoché identica (id est r.g. 213/2014) la Corte territoriale ha affermato che l’art. 35, nel disporre che i corrispettivi della concessione in superficie devono “assicurare la copertura delle spese sostenute” per l’acquisizione, impiega una formula ampia, idonea a ricomprendere ogni tipo di esborso sostenuto dall’Amministrazione, compresi quelli derivanti dall’(eventuale) attività svolta per resistere alle pretese del proprietario nell’ambito del giudizio di opposizione alla stima, sicché ogni ulteriore distinguo risulterebbe altrimenti arbitrari. 6.2. Sconfessando il diverso orientamento giurisprudenziale amministrativo (cfr. TAR Catania, n. 92/2016) secondo cui le spese di giudizio avrebbero un fondamento giuridico autonomo, connesso a scelte processuali dell’Amministrazione resistente e natura meramente eventuale, la Corte territoriale ha pertanto riconosciuto il diritto del Comune al rimborso, pro quota, delle spese sostenute, condannando per l’effetto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a rifondere all’amministrazione la somma pari a euro 7.486,79, oltre interessi legali alla domanda al saldo. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della predetta sentenza, con ricorso, notificato in data 09/10/2017, affidato a sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste il Comune di Levanto con controricorso pure illustrato da memoria. considerato che 8. Il primo motivo di ricorso, con il quale si allega il difetto di giurisdizione delgiudice ordinario in ordine alla proposta domanda attorea in quanto la controversia così azionata ricadrebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è inammissibile in quanto, essendo stata l'eccezione sollevata a tal fine dall'odierna parte ricorrente nel giudizio di primo grado e rigettata, la mancata impugnazione da parte sua con appello incidentale del corrispondente capo della sentenza di primo grado, pur se essa sia risultata vittoriosa nel merito, determina che sulla relativa questione è sceso il giudicato con ovvia conseguente inoppugnabilità di esso in questa sede. 8.1.E' infatti stato anche di recente statuito (Cass. Sez. V, 15/07/2021 n. 20315) che la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica, non potendo limitarsi alla mera riproposizione di detta questione – qui peraltro neanche avvenuta – che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento. 9. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'erroneità del convincimento della Corte di merito secondo cui l'inclusione tra le spese di acquisizione anche delle spese processuali sostenute dal Comune nel procedimento di esproprio sarebbe intesa ad assicurare il rispetto del principio del pareggio di bilancio quantunque l'affermazione di detto principio sia frutto di novellazione successiva alla convenzione intercorsa tra il Comune e la cooperativa concessionaria –ove ritenuto ammissibile, dato che del passaggio motivazionale da cui risulterebbe estrapolabile il predetto principio, nella sentenza impugnata non vi è traccia – non è fondato. 9.1. Questa Corte ha già avuto occasione, esaminando funditus la relativa questione (Cass., Sez. I, 18/05/2017, n. 12545), sollevata sempre in relazione ad analoga pretesa del Comune di Levanto, di disattendere la tesi qui adombrata osservando che la lettura, ora pure condivisa dalla sentenza qui impugnata – giusta la quale il disposto normativo non offre alcun elemento di ordine logico e letterale in grado di limitare l'estensione semantica della locuzione "spese di acquisizione" solo ad "alcune spese" e non piuttosto a "tutte le spese" della procedura" – rinviene dire tto sostegno, in particolare per l'adesione segnatamente prestatavi dal giudice amministrativo, dalla considerazione che l'art. 35, comma 12, l. 865/1971 intende garantire con disposizione inderogabile "il principio del perfetto pareggio economico", dove evidentemente questo argomento, osteggiato dall'odierna parte ricorrente per la sua posteriorità, pur non potendo dirsi in pregresso tempo estraneo alla logica del sistema, non incarnando esso finalità di ordine assistenziale ma di progresso e di promozionesociale, assolve una funzione rafforzativa del complessivo ragionamento a cui già reca conforto decisivo l'esegesi della norma. 9.2.La novellazione del punto non ha quindi alcuna portata innovativa, ma semmai ha avuto il merito di esplicitare in modo più nitido una finalità non ignota al legislatore di prima istanza. 9.3. Dunque anche la sollevata censura non esclude la fondatezza dell’orientamento già enunciato e cui il Collegio dà continuità. 10. Il terzo motivo di ricorso imputa alla sentenza impugnata l'omesso esame di un fatto decisivo per non aver tratto le dovute conseguenze decisorie dalla «qualificazione» altrove espressa dallo stesso decidente, vale a dire nei giudizi di opposizione intentati dai proprietari ablati in danno del Comune, ove la somma da questo offerta a titolo di stima era stata giudicata irrisoria; il quarto motivo di ricorso osserva che, diversamente dall'opinamento fatto proprio dal decidente di merito, non è consentita la ripetizione dei maggiori costi sostenuti e quindi anche degli esborsi dovuti a titolo di spese legali ove essi scaturiscono da comportamenti delle amministrazioni che procedono all'esproprio «non conformi alle norme»; il quinto motivo censura poi la determinazione adottata dalla Corte d'appello nel ritenere, ricusando di prendere posizione riguardo alle manchevolezze riscontrabili nella condotta del Comune, che a tal fine fosse necessario l'esercizio di un'azione risarcitoria, quando essa compete ai proprietari delle aree», e non ai beneficiari della procedura; il sesto motivo deduce infine la nullità dell'impugnato pronunciamento per non aver tenuto conto delle norme regolatrici violate nel corso della procedura dall'ente locale escludendo da «qualsiasi partecipazione» ad essa il beneficiario. 11. Tutti i sopradetti motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi per l'unitarietà della censura con cui attingono la decisione impugnata, meritano adesione e vanno dunque accolti. 11.1.La Corte d'appello nel pretendere che onde poter fruttuosamente resistere alla pretesa avversaria l'odierna parte ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie lagnanze indirizzate all'operato del Comune nella forma della domanda o dell'eccezione riconvenzionale, con la conseguenza in difetto dell'una e dell'altra di non prendere posizione sul punto ed accogliendo dunque de plano la domanda attorea, ha mostrato di obliterare le regole basilari del confronto che ha luogo tra le parti del processo e che fanno sì che la pretesa esercitata dall'una, con l'intentare il giudizio in danno dell'altra, trovi accoglimento nei limiti in cui l'azione promossa dalla prima non sia resistita dall'eccezione opposta dalla seconda, il tutto nella cornice di una dialettica tra uguali che non postula alcun onere aggiuntivo a carico di chi resiste per paralizzare la domanda di chi agisce. 11.2.E' principio infatti più volte ribadito da questa Corte – a cui si è dato continuità ancora di recente ed a fronte della contraria affermazione operata dal giudice del merito secondo cui, onde resistere alla pretesa del suo amministratore, la società che ne accampi l'inadempimento avrebbe dovuto reclamarne in via riconvenzionale la responsabilità (Cass., Sez. I, 20/10/2021, n. 29252) –che «la parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato (ad esempio, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nella compravendita), ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 cod. civ. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass., Sez. II, 4/11/2009, n. 23345; Cass., Sez. II, 1/07/2002, n. 9517; Cass., Sez. II, 6/08/1997, n. 7228). 11.3.In tale prospettiva, dunque, la sentenza impugnata si rivela errata e merita per questo di essere cassata. 12. In sintesi, quindi, vanno respinti il primo ed il secondo motivo di ricorso ed accolti il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso; cassata perciò nei limiti dei motivi accolti la sentenza impugnata, la causa va rimessa al giudice a quo per un nuovo giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d’appello