CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11436/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; • 53. R.G. 33843 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'aumento per la recidiva ed in generale il trattamento sanzionatorio - non è consentito, in quanto reiterativo delle stesse doglianze prospettate ai giudici di appello e da essi risolte con motivazione congrua, esaustiva ed immune da vizi logici. Sul punto va evidenziato che detti motivi sono comunque manifestamente infondati, atteso che la determinazione della pena - che include anche il riconoscimento di circostanze attenuanti e l'aumento per la recidiva - implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, paq. 3 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia l'assenza di resipiscenza ed i plurimi precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]