CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), con sede in Roma, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale a mezzo di scrittura privata autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 16 marzo 2015, rep. n. 40.086, racc. n. 22.390, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Salerno, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA]/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] E DI il Comune di Cava de’ Tirreni (SA), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale di Napoli – sezione staccata di Salerno il 16 luglio 2015, n. 7134/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 maggio 202 3 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A .” (nella qualità di incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionaledi Napoli – sezione staccata di Salerno il 16 luglio 2015, n. 7134/04/2015, che, in controversia su impugnazione di nove intimazioni di pagamento in dipendenza di altrettante cartelle di pagamento per vari tributi (IRPEF relativa agli anni 1998, 2003 e 2007; IVA relativa agli anni 1999 e 2000; TARSU/TIA relativa agli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008; imposta di registro relativa all’anno 2006), ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] n ei confronti d ella medesima, dell’Agenzia delle Entrate e del Comune di Cava de’ Tirreni avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Salerno l’11 novembre 2013, n. 154/02/2013, con compensazione delle spese giudiziali; 2. la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cureed ha annullato le intimazioni di pagamento, sul presuppostoche l’agente per la riscossione non avesse provato la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento , non essendone idonea la produzione (con le annesse relate di notifica) di mere copie fotostatiche; 3.l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale avverso la medesima sentenza, mentre [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Cava de’ Tirreni (SA) sono rimastiintimati; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono affidati ad un unico e comune motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’agente della riscossione non avesse provato la notifica delle cartelle di pagamento, nonostante la produzione di copie fotostatiche delle medesime con le annesse relate di notifica, la cui conformità agli originali non era stata ritualmente disconosciuta dal contribuente; 1.1 il motivo è fondato; 1.2 d alla previsione del l’ art. 26 , comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui : «L 'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione», si desume che, al contrario di quanto è stato ritenuto dal giudice di appello, ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartelladi pagamento, essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella di pagamento con la relativa relazione dinotifica;1.3nel caso di specie, il giudice di appello ha dato conto della avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica «che fanno riferimento al carico di cui agli estratti di ruolo» impugna ti dal contribuente; 1.4peraltro, la conformità delle copie agli originali non risulta essere mai stata postain discussione; 1.5l’estratto di ruolo è l'equipollente della matrice: la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, per cui esso contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria; 1.6in merito a quanto precede vale richiamare, a sostegno, il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, i n materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella di pagamento , è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale (a cui sono equiparate la matrice o l’estratto di ruolo), non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente; la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'"intimazione di pagamento", come precisato nell'esordio della relata medesima (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2016, n. 23039; Cass., Sez. 6^-3, 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33563; Cass., Sez. 1^, 14 giugno 2019, n. 16121; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2020, n. 27333; Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2021, n.18998; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29056; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2022, n. 6406); 1.7 a ben vedere, la sentenza impugnata ha fondato l’accoglimento dell’appello sull’inidoneità delle copie fotostatiche a formare piena prova della notifica delle cartelle di pagamento; per cui,in questa sede, non viene in rilievo la questione del disconoscimento della conformità o meno agli originali delle cartelle di pagamento e dell’eventuale apprezzamento dell’efficacia rappresentativa in base al concorso di altri elementi di prova, dovendosi dare per scontato –in base alle risultanze dei giudizi di merito - che non vi è stato un tempestivo rilievo ex adverso della difformità delle copie fotostatiche; 1.8ne deriva che non si pone un problema di “autenticità”, bensì di “significatività” della riproduzione meccanica in relazione al fatto rappresentato; 1.9 p ertanto, in coerenza a l richiamato i ndirizzo, si può affermare che, qualora l’agente della riscossione si limiti a produrre in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica per ciascuna cartella di pagamento (in corrispondenza al relativo avviso di intimazione), senza che il contribuente ne abbia contestato la conformità all’originale ai sensi dell’art.2719 cod. civ., la prova della notificazione delle cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla base della trascrizione in ogni relata del numero identificativo della rispettiva cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali; 1.10ne discende che il giudice di appello ha fatto malgoverno di tali principi, limitandosi ad affermare la indispensabilità della produzione in giudizio delle cartelle di pagamento in originale, senza fornire alcuna giustificazione all’osservanza di tale onere ai fini della prova della relativa notifica; 2. alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza dell’unico e comune motivo dedotto, il ricorso principale ed il ricorso incidentale possono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 3 maggio