Risultati per «Diritto penale»
Corte di giustizia UEsentenzaDecisione del 8 ottobre 2026

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:834
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA

presentate l’8 ottobre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 893/24 P AL contro Consiglio dell’Unione europea « Impugnazione – Funzione pubblica – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Proporzionalità – Tutela giurisdizionale effettiva »

1. La presente impugnazione si inserisce in un contenzioso lungo e complesso tra AL, un (ex) funzionario del segretariato generale del Consiglio al quale viene contestato di percepire indebitamente assegni familiari (assegni per figlio a carico), e il Consiglio e la Commissione europea ( 2 ).

2. Nella sentenza impugnata ( 3 ), il Tribunale ha confermato la decisione del Consiglio che ha inflitto ad AL la sanzione disciplinare della destituzione ( 4 ).

3. Conformemente alle indicazioni della Corte, le mie conclusioni verteranno unicamente sul terzo motivo di impugnazione.

Con quest’ultimo, AL contesta al Tribunale di aver erroneamente valutato la proporzionalità della sanzione, in violazione dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea ( 5 ).

4. L’analisi del terzo motivo di impugnazione consentirà di affrontare la portata del controllo giurisdizionale su una sanzione disciplinare alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

I. Contesto normativo

5. L’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto prevede quanto segue: «La sanzione disciplinare inflitta deve essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa.

Per determinare la gravità di quest’ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare:

a) la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa;

b) l’entità del danno arrecato all’integrità, alla reputazione o agli interessi delle istituzioni a motivo della mancanza commessa;

c) la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa;

d) i motivi che hanno condotto il funzionario a commettere tale mancanza;

e) il grado e l’anzianità del funzionario;

f) il grado di responsabilità personale del funzionario;

g) il livello delle funzioni e delle responsabilità del funzionario;

h) il carattere di recidiva dell’atto o del comportamento scorretto;

i) la condotta del funzionario su tutto l’arco della carriera».

II. Fatti

6. I fatti di cui trattasi sono così riassunti: – AL è stato nominato funzionario il 1º dicembre 2007 e assegnato al segretariato generale del Consiglio, in Belgio; – tra il 2009 e il 2019 AL ha chiesto e ottenuto diversi assegni familiari, a motivo dell’equiparazione di sua madre e di altre quattro persone a un figlio a carico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto; – a seguito di un’indagine, avviata nel 2016 successivamente a una comunicazione dell’autorità che ha il potere di nomina ( 6 ), l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha constatato diverse irregolarità relative alla percezione di tali assegni ( 7 ); – l’OLAF ha raccomandato di adottare misure adeguate per recuperare gli importi indebitamente versati ( 8 ) e di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di AL; – il 10 febbraio 2021 l’APN del Consiglio ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di AL; – nel corso di tale procedimento, il 5 luglio 2021 la commissione di disciplina ha raccomandato la sanzione dell’inquadramento di AL in un gruppo di funzioni inferiore, con retrocessione di grado.

Tuttavia, il 27 settembre 2021 l’APN gli ha inflitto la sanzione (più severa) della destituzione; – il 22 dicembre 2021 AL ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

7. Il 13 gennaio 2022 AL ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa ( 9 ).

8. Nel ricorso, AL ha dedotto quattro motivi ( 10 ), di cui solo il secondo è pertinente ai fini delle presenti conclusioni.

In esso egli ha addotto un’insufficienza di motivazione e la violazione dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, a causa di errori manifesti di valutazione commessi dal Consiglio in sede di determinazione della gravità della mancanza e della sanzione disciplinare, alla luce dei criteri previsti da tale articolo.

9. Il Consiglio ha respinto il motivo dopo aver ritenuto che il controllo giurisdizionale di una sanzione disciplinare dovesse essere limitato alla verifica dell’esattezza materiale dei fatti addotti e dell’assenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere ( 11 ).

10. Nella sentenza impugnata ( 12 ), il Tribunale ha confermato la decisione del Consiglio.

Il Tribunale ha sottolineato, in particolare, l’adeguatezza della motivazione e l’assenza di errori manifesti di valutazione.

Il medesimo ha concluso che la sanzione era proporzionata alla mancanza commessa ( 13 ).

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

11. Con l’impugnazione, depositata il 23 dicembre 2024, AL chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare decisione controversa, con la quale è stata disposta la sua destituzione; – consentirgli di formulare motivi nuovi connessi, qualora vengano scoperti nuovi elementi di fatto o di diritto; – esaminare d’ufficio qualsiasi altro motivo di interesse pubblico che ritenga opportuno; – condannare il Consiglio a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal ricorrente.

12. Nella comparsa di risposta, il Consiglio chiede che la Corte voglia: – respingere integralmente l’impugnazione; – condannare il ricorrente alle spese.

13. La Corte ha autorizzato il deposito di una replica e di una controreplica.

14. Il 6 novembre 2025 il procedimento è stato sospeso in attesa della sentenza nella causa C‑882/24 P, AL/Commissione.

15. Una volta pronunciata, il 23 aprile 2026, la sentenza in detta causa, la Corte ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sulle conseguenze che se ne potevano trarre in relazione alla presente impugnazione; esse hanno proceduto in tal senso con lettere del 20 maggio 2026.

V. Analisi A. Considerazioni preliminari

16. Con il terzo motivo di impugnazione, AL sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in diversi errori di diritto nella sua valutazione della proporzionalità della sanzione inflitta.

Inoltre, per quanto riguarda taluni fattori contemplati dall’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, egli afferma che la sentenza impugnata non espone una motivazione adeguata e contiene un errore manifesto di valutazione.

17. L’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto prevede, alla sua prima frase, che la sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità della mancanza commessa.

Nella seconda frase aggiunge che, «per determinare la gravità di quest’ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere», sono presi in considerazione determinati fattori «in particolare» (di natura non esaustiva).

18. L’applicazione dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto implica quindi, in ciascun caso, una qualificazione giuridica dei fatti addebitati, la cui gravità deve essere valutata alla luce, in particolare, dei fattori elencati in tale disposizione.

19. Per quanto riguarda il comportamento di AL relativo alla percezione di assegni per familiari a carico, la Corte (nella sentenza AL/Commissione) ha dichiarato che: – il Tribunale ha snaturato i fatti non tenendo conto dell’incidenza di una sentenza del Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) che ha annullato, con effetto ex tunc , una decisione del 2013 che aveva posto fine al collocamento in famiglia affidataria di due minori presso AL; – «la Commissione non poteva legittimamente ordinare il recupero degli assegni familiari versati al ricorrente a titolo della presa in carico [dei minori A e B]», dal momento che, «in virtù della sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022, si deve ritenere che [tali] minori (…) siano rimasti in famiglia affidataria presso il ricorrente dopo il 30 gennaio 2013», vale a dire durante il periodo in cui quest’ultimo ha beneficiato di uno degli assegni controversi nella causa in parola ( 14 ).

20. Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio nella sua lettera del 20 maggio 2026 ( 15 ), la sentenza AL/Commissione modifica «la realtà dei fatti addebitati al funzionario», con un’incidenza diretta sul procedimento disciplinare che ha condotto alla sua destituzione.

Di tali fatti, alcuni di quelli che hanno indotto l’APN ad applicare l’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto e a scegliere la sanzione disciplinare più severa non sussistono (giuridicamente).

21. Conformemente alla sentenza AL/Commissione, alcuni degli assegni percepiti da AL per i minori A e B durante tutto il periodo controverso erano adeguati.

Ciò significa che, nella decisione controversa, si è tenuto conto di comportamenti che non corrispondevano a quelli posti in essere da AL.

22. Vi sono, in definitiva, valide ragioni per ricalibrare il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare alla luce della nuova «realtà dei fatti» addebitati al funzionario, quale stabilita a seguito della sentenza AL/Commissione ( 16 ).

23. Nelle presenti conclusioni affronterò, oltre alle conseguenze della sentenza della Corte AL/Commissione, un duplice quesito preliminare: a) il controllo giurisdizionale del Tribunale sulle decisioni sanzionatorie dell’APN; e b) la portata della revocazione , da parte della Corte quale giudice dell’impugnazione, delle sentenze pronunciate sui ricorsi di annullamento di tali decisioni.

B. Portata del controllo giurisdizionale, da parte del Tribunale, di una sanzione disciplinare

24. Conformemente agli articoli 9, 10 e 22 dell’allegato IX dello Statuto, il potere di infliggere una sanzione disciplinare spetta all’APN.

Se, dopo la chiusura del procedimento, viene constatata una mancanza professionale, l’APN deve applicare e ponderare, tra l’altro, i fattori elencati all’articolo 10 di detto allegato per scegliere una delle sanzioni previste all’articolo 9 dello stesso.

25. L’APN gode, a tal fine, di un ampio potere discrezionale: essa deve valutare tutti i fatti e le circostanze propri di ciascun caso, senza essere vincolata dal parere della commissione di disciplina.

26. Qualora la decisione dell’APN sia contestata a causa del carattere asseritamente sproporzionato della sanzione inflitta, in che misura il Tribunale può esercitare il suo controllo giurisdizionale sull’iter logico che ha condotto alla determinazione di tale sanzione? In particolare, in che misura il Tribunale può controllare il giudizio di proporzionalità effettuato dall’APN?

27. Esiste una certa tensione nella giurisprudenza della Corte tra due criteri di controllo giurisdizionale utilizzabili per rispondere a tali quesiti: – il primo, di natura restrittiva, limiterebbe il controllo all’accertamento di un «errore manifesto di valutazione»; – il secondo, elaborato ai sensi dell’articolo 47 della Carta e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), deporrebbe a favore di un controllo «completo» sulla determinazione e sull’individualizzazione della sanzione disciplinare.

1. Controllo ristretto

28. La giurisprudenza più risalente nel tempo della Corte, emessa quando quest’ultima si pronunciava in qualità di giudice di primo (e unico) grado nei procedimenti relativi allo status di funzionario ( 17 ), ha adottato quello che denominerò approccio «tradizionale» in relazione ai suoi poteri di controllo giurisdizionale.

29. Secondo tale approccio, l’apprezzamento giuridico dei fatti addebitati al funzionario, ai fini della loro riconducibilità alla norma sanzionatoria, rientra «nell’ambito della “discrezione amministrativa” riconosciuta all’autorità disciplinare; e dunque in un terreno su cui il controllo di legittimità della Corte è giustamente molto ristretto» ( 18 ).

30. Tale metodo di controllo era caratterizzato da una marcata deferenza nei confronti dell’APN nell’esercizio del potere disciplinare ( 19 ).

Ne risultava che, «essendo provati i fatti addebitati al [funzionario], la scelta della sanzione spetta all’[APN]» e che «la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella di tale autorità, salvo in caso di palese eccesso o sviamento di potere» ( 20 ).

31. Secondo la giurisprudenza allora prevalente, sebbene non sempre ribadita, «un errore può essere qualificato [come] “manifesto” unicamente quando esso possa essere scoperto in maniera evidente, alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio, da parte dell’amministrazione, del proprio potere discrezionale.

Pertanto, il motivo relativo all’errore manifesto deve essere respinto qualora, malgrado gli elementi addotti dalla parte ricorrente, la valutazione contestata possa essere tuttora riconosciuta giustificata e coerente» ( 21 ).

32. Il criterio dell’«errore manifesto di valutazione» si applicava, in primo luogo, per verificare l’esattezza materiale dei fatti e degli elementi di prova addotti.

In secondo luogo, esso si estendeva alle valutazioni tecniche complesse e al giudizio di proporzionalità stricto sensu .

Di conseguenza, l’intervento del giudice dell’Unione era limitato ad accertare se la sanzione disciplinare fosse stata manifestamente errata o irragionevole.

2. Impatto della Carta e transizione verso il « controllo completo »

33. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona si è posta la questione di stabilire se un controllo giurisdizionale ristretto, nei termini che ho appena illustrato, fosse conforme ai requisiti del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

34. L’articolo 47 della Carta vincola i giudici dell’Unione nell’esercizio delle loro funzioni, imponendo loro l’obbligo di assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, alle condizioni previste da tale articolo ( 22 ).

35. Sebbene la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 23 ) non costituisca uno strumento giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta impone di attribuire ai diritti in essa contenuti corrispondenti a diritti garantiti dalla CEDU lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti loro da tale convenzione.

36. Pertanto, la giurisprudenza della Corte EDU relativa all’articolo 6 della CEDU è pertinente per definire il parametro secondo cui il giudice dell’Unione concede il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

37. La Corte EDU riconosce che, sebbene non rientrino nell’ambito del profilo penale dell’articolo 6 della CEDU, le sanzioni disciplinari possono avere gravi conseguenze sulla vita e sulla carriera degli individui.

Ciò vale in particolare nel caso in cui si tratti di addebiti che comportano la destituzione o la sospensione dalle funzioni, vale a dire sanzioni molto gravi che implichino un elevato livello di stigmatizzazione ( 24 ).

38. Secondo la Corte EDU, il rispetto del diritto a un equo processo implica che la decisione di un’autorità amministrativa che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU sia soggetta al controllo a posteriori di un organo giurisdizionale con competenza estesa al merito ( 25 ).

39. Secondo questa stessa giurisprudenza, la nozione di «competenza estesa al merito» è una nozione autonoma ( 26 ).

Per esercitarla occorre, ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, che l’organo giurisdizionale sia competente a: – porre rimedio a eventuali carenze strutturali o procedurali individuate nel corso del procedimento dinanzi all’autorità amministrativa ( 27 ); – esaminare in modo individualizzato, uno per uno e nel merito, tutti i motivi dedotti dal ricorrente, senza rifiutarsi di riesaminare le valutazioni di fatto o di diritto effettuate dalle autorità amministrative ( 28 ); – riesaminare in modo indipendente i fatti e gli elementi di prova che sono determinanti per la domanda del ricorrente, senza essere vincolato dalle precedenti decisioni dell’autorità amministrativa ( 29 ); – valutare se la sanzione inflitta sia proporzionata al comportamento illecito contestato al ricorrente ( 30 ).

40. A partire dall’entrata in vigore della Carta, il criterio di controllo elaborato dalla CEDU è stato integrato nella giurisprudenza del Tribunale in materia di sanzioni disciplinari.

41. Nella sentenza Andreasen/Commissione ( 31 ), il Tribunale ha riconosciuto che «il sindacato giurisdizionale operato dal [giudice dell’Unione in primo grado] nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE o ai sensi dell’articolo 270 TFUE permette di esercitare un ricorso adeguato ed effettivo dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e della giurisprudenza della [Corte EDU]» ( 32 ).

42. Secondo il Tribunale, «il ricorso di annullamento [ai sensi dell’articolo 270 TFUE] permette (…) di rettificare sia gli errori di fatto sia gli errori di diritto e di controllare la proporzionalità tra l’infrazione addebitata e la sanzione disciplinare contestata» ( 33 ).

43. Tale orientamento giurisprudenziale è stato precisato in successive decisioni del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica ( 34 ), dalle quali risulta che: – spetta al Tribunale esercitare «un controllo completo sulla sussistenza dei fatti», verificando in modo approfondito l’esattezza materiale degli elementi di prova invocati dall’amministrazione, la loro affidabilità e la loro coerenza, anche qualora si tratti di valutazioni complesse o delicate ( 35 ); – il Tribunale esercita un pieno controllo quanto alla corretta applicazione delle norme di diritto pertinenti ( 36 ).

Esso verifica in particolare la qualificazione dei fatti alla luce delle nozioni giuridiche utilizzate all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto ( 37 ); – il Tribunale può valutare la proporzionalità tra mancanza e sanzione ( 38 ).

Esso verifica in particolare se la ponderazione delle circostanze aggravanti e attenuanti da parte dell’APN sia stata effettuata in modo proporzionato ( 39 ).

44. In queste sentenze è evidente il superamento del tradizionale (limitato) controllo sulle sanzioni disciplinari.

Tanto da un punto di vista terminologico ( 40 ) quanto concettuale ( 41 ), il riferimento all’«errore manifesto di valutazione» cede il posto al «controllo completo» su tutte le questioni, di fatto e di diritto , rilevanti ai fini della controversia.

45. È vero, tuttavia, che alcune sentenze del Tribunale continuano a riflettere una certa ambivalenza: esse ribadiscono, al contempo, le allusioni al controllo ristretto (assenza di errore manifesto di valutazione) e al controllo completo della proporzionalità ( 42 ).

Ciò risulta dalla sentenza impugnata ( 43 ).

46. Tale ambiguità sembrerebbe derivare da un regime di intensità differenziato: il controllo completo riguarderebbe la proporzionalità della sanzione, mentre le restanti questioni sarebbero soggette al criterio dell’errore manifesto di valutazione.

Tuttavia, tale distinzione non è sempre percepibile e lo stesso Tribunale (ad esempio nella sentenza DI/BCE) non la accoglie.

47. Salvo errore da parte mia, non vi è alcuna decisione della Corte da cui si possa dedurre con tutta chiarezza la soluzione a tale dualità di approcci non coincidenti.

3. Valutazione del criterio di controllo

48. Le sanzioni disciplinari inflitte ai funzionari dell’Unione non rientrano nell’ambito del diritto penale in senso stretto, ma, come ho già rilevato, possono avere un grave impatto sulla vita personale dell’interessato.

49. Le norme che disciplinano tali sanzioni devono essere conformi, mutatis mutandis , alle garanzie proprie del diritto sanzionatorio, inteso come un genus che comprende sia il diritto penale sia talune manifestazioni gravi del potere repressivo di un’istituzione.

50. Stabilita questa premessa, la determinazione e l’individualizzazione della sanzione disciplinare presuppongono un processo di riflessione in cui confluiscono valutazioni di diversa natura: – da un lato, valutazioni di carattere eminentemente fattuale: l’accertamento dei fatti e la valutazione degli elementi di prova prodotti per accertarne l’esistenza; – dall’altro lato, valutazioni di natura giuridica: la riconduzione dei fatti accertati alla norma che qualifica la condotta o definisce la portata dei fattori che incideranno sulla sanzione; – l’individualizzazione della sanzione richiede un giudizio di proporzionalità, fondato su una valutazione globale e su una ponderazione ( 44 ) degli elementi, favorevoli o sfavorevoli, relativi alla persona alla quale è addebitata l’infrazione e alle condizioni in cui essa è stata commessa.

51. Come ho già indicato, la giurisprudenza più risalente nel tempo della Corte assoggettava l’insieme di tali valutazioni al parametro di controllo ristretto («errore manifesto di valutazione»), sviluppato principalmente in settori del diritto dell’Unione caratterizzati da valutazioni tecniche complesse.

In presenza di valutazioni che richiedono conoscenze specialistiche o l’analisi di molteplici fattori di natura tecnica, è inteso che l’istituzione competente si trova, in linea di principio, in una posizione migliore rispetto al giudice per effettuare tali valutazioni ( 45 ).

52. Orbene, anche in settori del diritto dell’Unione caratterizzati dal loro elevato grado di tecnicità (come quello degli aiuti di Stato), sussiste un rischio di generalizzazione eccessiva del parametro del controllo giurisdizionale ristretto ( 46 ).

53. Per quanto riguarda i funzionari, solo una finzione giuridica consente di sostenere che l’insieme delle valutazioni sottese alla determinazione e all’individualizzazione di una sanzione disciplinare implicano, per loro stessa natura , valutazioni tecniche o particolarmente delicate, alle quali si applica il parametro dell’errore manifesto di valutazione.

54. Il processo di determinazione e di individualizzazione della sanzione disciplinare può, in taluni casi eccezionali, comportare valutazioni del genere, come quelle relative al rendimento professionale del funzionario o alla valutazione dell’esecuzione di compiti di particolare complessità tecnica.

55. Tuttavia, le difficoltà relative al controllo giurisdizionale di tali circostanze non differiscono da quelle che qualsiasi organo giurisdizionale (amministrativo o penale) deve affrontare nel giudicare comportamenti complessi, ad esempio in settori economici.

56. Di norma, per ricondurre il comportamento del funzionario a una delle fattispecie di infrazione disciplinare, il giudice dell’Unione non incontrerà ostacoli che gli impediscano di procedere al controllo giurisdizionale esteso al merito.

Pur riconoscendo all’autorità amministrativa un certo margine di discrezionalità, il giudice dell’Unione non deve tuttavia astenersi dal controllare il giudizio che tale autorità formula in merito alla pertinenza della sanzione inflitta.

57. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha avuto occasione di precisare che «[il] giudice [dell’Unione] è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono» ( 47 ).

58. In altri termini, il carattere eventualmente complesso o delicato di una valutazione non dispensa il giudice dell’Unione dal verificare rigorosamente l’esattezza della base fattuale su cui essa poggia nonché la fondatezza del ragionamento dell’autorità amministrativa.

59. In tale contesto, il criterio di controllo si applica sia ai fatti accertati sia alla loro qualificazione, nonché alla proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta. a) Valutazione dei fatti e degli elementi di prova

60. Il Tribunale, in quanto giudice di merito, «è il solo competente» ad accertare e valutare i fatti ( 48 ).

L’articolo 263 TFUE, che coincide, in sostanza, con quanto previsto dall’articolo 270 TFUE, «implica che il giudice dell’Unione esercita un controllo tanto in diritto quanto in fatto (…) della decisione [impugnata, alla luce degli argomenti dedotti dalla parte ricorrente,] e che dispone del potere di valutare le prove [e] di annullare tale decisione (…)» ( 49 ).

61. Una volta accertata la competenza esclusiva del Tribunale ad accertare i fatti, circoscrivere il suo compito alla semplice constatazione di un errore manifesto dell’amministrazione equivarrebbe a limitare il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta.

Un errore non manifesto, ma rilevante ai fini della decisione finale, deve essere corretto nel corso del procedimento giurisdizionale.

62. È questa la preoccupazione sottesa alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] quando la medesima insiste sull’obbligo per il Tribunale di verificare minuziosamente l’esattezza della base fattuale, anche se la stessa implica valutazioni tecniche complesse.

63. Spetta quindi al Tribunale procedere a un controllo completo sulle valutazioni di fatto effettuate dall’APN al momento dell’adozione della sanzione disciplinare.

Anche in presenza di valutazioni tecniche complesse, il Tribunale non è dispensato dal verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti.

64. Il controllo completo mi sembra più conforme alla citata giurisprudenza della Corte EDU.

Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, la Corte EDU: – sottolinea che il controllo giurisdizionale di una decisione amministrativa che infligge una sanzione disciplinare differisce da quello esercitato su una decisione che non contiene tale elemento punitivo ( 50 ).

In particolare, nell’ambito dei procedimenti disciplinari, le questioni di fatto sono decisive ai fini della soluzione della controversia al pari delle questioni di diritto ( 51 ). – riconosce che l’intensità del controllo giurisdizionale deve adeguarsi alla «natura dei “diritti e degli obblighi di natura civile” in gioco e [alla] natura dell’obiettivo di politica pubblica perseguito dalla normativa interna sottostante (…).

Di conseguenza, la questione se il controllo effettuato sia stato sufficiente dipenderà dalle circostanze specifiche di ciascun caso» ( 52 ). – ammette tuttavia che un controllo limitato a un errore manifesto di valutazione potrebbe essere considerato compatibile con l’articolo 6 della CEDU, se la limitazione del potere di valutazione dei fatti fosse circoscritta a una questione specifica (la valutazione del rendimento professionale del ricorrente), dopo aver constatato la sussistenza di altri elementi che suffragavano il carattere sufficiente di tale modalità di controllo nel caso di specie ( 53 ). b) Qualificazione giuridica dei fatti

65. Il Tribunale dispone di una piena competenza a giudicare in relazione alla qualificazione giuridica che l’APN ha accolto dei fatti addebitati al funzionario.

Tale postulato mi sembra talmente chiaro da non richiedere ulteriori dimostrazioni: la valutazione della corretta applicazione delle norme del diritto dell’Unione costituisce il nucleo stesso del controllo previsto dagli articoli 270 TFUE e 91 dello Statuto.

Si tratta di un vero e proprio assioma del sistema di controllo giurisdizionale.

66. L’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto impiega diverse nozioni giuridiche, il cui significato e la cui portata devono «ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme nell’ordinamento giuridico dell’Unione, allo scopo di garantire la parità di trattamento dei funzionari in sede di applicazione delle disposizioni dello Statuto» ( 54 ).

67. L’esistenza di un potere discrezionale dell’amministrazione non è sufficiente affinché il giudice dell’Unione si limiti a confermare la decisione amministrativa senza esaminare se l’esercizio di tale potere sia stato conforme alle norme e ai principi del diritto dell’Unione ( 55 ). c) Carattere proporzionato della sanzione

68. Sia la giurisprudenza della sentenza DI/BCE sia gli sviluppi successivi concordano sul fatto che il Tribunale è tenuto ad esercitare un controllo «completo» sulla proporzionalità della sanzione.

Il Tribunale deve verificare, «in particolare», se l’APN abbia proceduto in modo proporzionato alla ponderazione delle circostanze del caso di specie.

69. La valutazione della proporzionalità si articola in due parti: – in primo luogo, il Tribunale deve esaminare l’esattezza delle valutazioni di fatto e di diritto operate dall’APN nell’ambito dell’applicazione al caso di specie di ciascuno dei fattori elencati all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto; – in secondo luogo, esso deve verificare se la ponderazione congiunta dei diversi fattori sia stata effettuata in modo adeguato.

A tal fine, esso deve esaminare tali elementi nei loro rapporti reciproci, mediante una valutazione globale che consenta di giungere a un giudizio unitario e coerente quanto alla corretta individualizzazione della sanzione e al suo rispetto del principio di proporzionalità.

70. Tali due piani di analisi non dovrebbero essere confusi.

In particolare, la valutazione giuridicamente corretta di ciascuno dei fattori di cui all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, considerati isolatamente, non garantisce, di per sé, una ponderazione congiunta altrettanto conforme al diritto.

71. Il fatto che l’APN abbia correttamente qualificato talune circostanze come circostanze aggravanti o attenuanti non implica necessariamente che la sanzione inflitta sulla base di tale qualificazione sia proporzionata e sfugga al controllo giurisdizionale.

Il Tribunale deve in particolare procedere alla ponderazione di tutti i fattori, esercitando così un controllo distinto da quello relativo all’applicazione individuale di ciascuna circostanza.

72. Nel valutare l’adeguatezza della sanzione, il giudizio di proporzionalità che spetta al Tribunale non può limitarsi a verificare la «manifesta sproporzione», come era caratteristico della giurisprudenza precedente.

Diversi argomenti depongono in tal senso: – il diritto sancito all’articolo 47 della Carta, letto alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, implica l’esame della proporzionalità della sanzione in quanto caratteristica inerente al controllo «esteso al merito».

Il Tribunale deve valutare esso stesso se la sanzione inflitta dall’APN sia adeguata e proporzionata.

Il medesimo è tenuto a verificare esso stesso se l’APN abbia preso in considerazione tutti gli elementi rilevanti ai fini della sua determinazione ( 56 ); – l’applicazione del principio di proporzionalità all’individualizzazione delle sanzioni (o delle pene) non comporta una valutazione tecnica o specializzata estranea alle competenze proprie del giudice.

Si tratta piuttosto di una funzione tipicamente giurisdizionale . – solo un controllo «completo», nei termini sopra esposti, consente di garantire un’applicazione sufficientemente uniforme dei criteri stabiliti dall’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto e, in tal modo, la parità di trattamento tra i funzionari ( 57 ).

C. Controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione vertente su sanzioni disciplinari

73. Se è vero che si ammette che il controllo del Tribunale non deve limitarsi alla verifica dell’errore manifesto di valutazione dell’APN, il ruolo della Corte in un’impugnazione deve anch’esso essere disciplinato dai criteri generali di cui all’articolo 256 TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

74. Sulla base di tale premessa: – l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e la Corte esamina i fatti solo se viene dedotta un’inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risultante dagli atti di causa (snaturamento dei fatti) ( 58 ); – quale sia la portata del margine di discrezionalità dell’APN e dove occorra stabilire, in tale contesto, i limiti del controllo giurisdizionale sono motivi di diritto su cui la Corte può pronunciarsi nell’ambito di un’impugnazione; – una volta che il Tribunale abbia accertato i fatti addebitati al funzionario, la Corte è competente a controllare, in forza dell’articolo 256 TFUE, la qualificazione giuridica e le conseguenze che il Tribunale ne ha tratto ( 59 ); – la proporzionalità di una sanzione disciplinare costituisce un motivo di diritto soggetto al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione ( 60 ), sulla base di fatti (non snaturati) che il Tribunale ritiene accertati; – la Corte verificherà in particolare l’interpretazione e la corretta applicazione, da parte del Tribunale, delle nozioni giuridiche (comprese quelle elencate all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto) nonché il rispetto dell’obbligo del Tribunale di valutare pienamente, secondo il criterio sopra descritto, l’adeguatezza della sanzione, dopo aver ponderato tutte le circostanze proprie del caso di specie ( 61 ).

VI. Applicazione di tali considerazioni al caso di specie

75. Le considerazioni che precedono consentono di affrontare l’analisi del terzo motivo di impugnazione per quanto riguarda l’intensità del controllo effettuato dal Tribunale nella sentenza impugnata.

76. In primo luogo, ribadisco che la sentenza AL/Commissione ha un’incidenza determinante sul giudizio di proporzionalità effettuato dal Tribunale.

Come ho già esposto, in tale sentenza è stato constatato che il Tribunale aveva snaturato alcuni dei fatti addebitati ad AL.

Questi stessi fatti sono stati tuttavia presi in considerazione, a detrimento del funzionario, in sede di analisi dell’incidenza di taluni fattori [quelli previsti all’articolo 10, lettere a) ( 62 ) e c) ( 63 ), dell’allegato IX dello Statuto] sulla sanzione della destituzione.

77. A mio avviso, il Tribunale non poteva validamente addebitare al funzionario ( rectius , accettare l’addebito da parte dell’amministrazione) fatti che, in realtà, non gli potevano essere addebitati.

Non era quindi accettabile confermare l’esistenza di tali fatti a detrimento del funzionario, al fine di giudicare la validità della sanzione ( 64 ).

78. In secondo luogo, al punto 52 della sentenza impugnata, il Tribunale dichiara che applicherà il criterio «ristretto» di controllo giurisdizionale, criterio che, come ho già anticipato, non è compatibile con l’articolo 47 della Carta in circostanze come quelle del caso di specie.

I riferimenti all’«errore manifesto di valutazione» ricorrono più volte nella sentenza impugnata ( 65 ).

79. Infine, al punto 177 della sentenza impugnata, il Tribunale afferma che «il Consiglio ha inflitto al ricorrente una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della mancanza commessa, dopo aver correttamente valutato tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, quelle elencate all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto.

Pertanto, la ponderazione delle circostanze aggravanti e attenuanti da parte del Consiglio è stata effettuata in modo proporzionato (…)» (il corsivo è mio).

80. Orbene, la mera constatazione che ciascuno dei fattori (non esaustivi) previsti all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto è stato correttamente valutato non equivale, di per sé, a dimostrare che essi siano stati effettivamente e adeguatamente ponderati nel loro insieme .

81. Come ho già spiegato, il controllo giurisdizionale «completo» sulla proporzionalità della sanzione, imposto dall’articolo 47 della Carta, implica che il Tribunale debba formarsi, e motivare , un proprio giudizio sull’adeguatezza della sanzione, mediante una valutazione del rapporto reciproco tra le diverse circostanze, attenuanti e aggravanti, preventivamente accertate.

Solo in tal modo è possibile un controllo effettivo del carattere proporzionato della sanzione inflitta.

82. In sintesi, senza che sia necessario esaminare nel dettaglio la correttezza delle valutazioni operate in sede di valutazione dei fattori elencati all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, ritengo che il Tribunale non abbia applicato lo standard di controllo giurisdizionale imposto dall’articolo 47 della Carta.

Per tale ragione, il terzo motivo di impugnazione deve essere accolto.

VII. Sul rinvio della causa al Tribunale

83. Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

84. Dato il carattere limitato della mia analisi dell’impugnazione, non sono in grado di suggerire alla Corte di statuire definitivamente sulla controversia.

VIII.

Decisione relativa alle spese

85. Per queste stesse ragioni, non occorre pronunciarsi sull’onere delle spese.

IX. Conclusione

86. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di accogliere il terzo motivo dell’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale del 10 aprile 2024, AL/Consiglio (T‑22/22, EU:T:2024:219), e di annullare la parte di tale sentenza cui detto motivo fa riferimento. 1 Lingua originale: lo spagnolo. 2 Il contenzioso tra AL e il Consiglio (in quanto datore di lavoro) o la Commissione (PMO, cui sono state delegate talune competenze relative alla gestione dei diritti individuali) ha dato luogo a sette decisioni del Tribunale [ordinanze del 22 dicembre 2022, AL/Commissione (T‑692/21, EU:T:2022:862); del 31 marzo 2022, AL/Consiglio (T‑22/22 R, EU:T:2022:200); e del 17 gennaio 2023, AL/Consiglio e Commissione (T‑50/22, EU:T:2023:11); e sentenze del 24 maggio 2023, AL/Commissione (T‑714/21, EU:T:2023:282); del 10 aprile 2024, AL/Consiglio (T‑22/22, EU:T:2024:219); del 10 aprile 2024, AL/Commissione (T‑50/22, EU:T:2024:220); del 6 novembre 2024, AL/Consiglio (T‑315/23, EU:T:2024:771) e a due della Corte [ordinanza del 6 febbraio 2024, AL/Commissione (C‑498/23 P, EU:C:2024:204); e sentenza del 23 aprile 2026, AL/Commissione (C‑882/24 P, EU:C:2026:329; in prosieguo: la «sentenza AL/Commissione»). 3 Sentenza del 10 aprile 2024, AL/Consiglio (T‑22/22, EU:T:2024:219; in prosieguo: la «sentenza impugnata»). 4 Decisione del segretariato generale del Consiglio del 27 settembre 2021 (in prosieguo: la «decisione controversa»). 5 In prosieguo: lo «Statuto». 6 In prosieguo: l’«APN» o l’«amministrazione». 7 Ai sensi della relazione del 20 dicembre 2020 (procedimento OF/2016/0928/A1), AL: 1) ha reso dichiarazioni inesatte nelle sue domande dirette ad ottenere che sua madre fosse equiparata a un figlio a carico, il che gli aveva consentito di percepire assegni familiari indebiti; 2) ha fornito intenzionalmente informazioni incomplete all’autorità rumena incaricata, nel luglio 2010, di decidere relativamente alle misure di collocamento in famiglia affidataria per due minori e non ha informato il Consiglio della cessazione di tali misure il 30 gennaio 2013, avendo pertanto continuato a percepire assegni per i due minori oltre tale data; 3) ha effettuato dichiarazioni inesatte nell’ambito delle domande di indennità scolastica per due minori a suo carico; 4) ha fornito informazioni inesatte nei documenti giustificativi utilizzati per chiedere la qualità di persone a carico di altri due minori, domanda che è stata respinta dal Consiglio; 5) ha fornito informazioni inesatte o errate all’organo giurisdizionale rumeno che ha approvato, nel 2019, l’adozione di un minore, sulla cui base ha chiesto il riconoscimento di detta minore come figlia a carico e la concessione dei relativi assegni. 8 La raccomandazione dell’OLAF sul recupero degli assegni ha dato luogo agli eventi analizzati dalla Corte nella causa C‑882/24 P, AL/Commissione, alla quale rinvio. 9 Inoltre, egli ha chiesto e ottenuto, a titolo di provvedimento provvisorio, la sospensione della sua esecuzione con effetto dal 1º ottobre 2021. 10 Nell’atto introduttivo del ricorso, AL deduceva tredici motivi.

Il Tribunale ha analizzato i suoi argomenti raggruppandoli in quattro categorie. 11 Punto 32 del controricorso dinanzi al Tribunale e giurisprudenza citata. 12 Punti da 47 a 55 della sentenza impugnata. 13 Punti 101, 128, 134, 146, 163 e 177 della sentenza impugnata. 14 Sentenza AL/Commissione (punto 66). 15 In tale lettera, il Consiglio riproduce i punti da 129 a 131 della sentenza impugnata e sostiene che le conclusioni del Tribunale che ne derivavano «non avevano alcun rapporto con la questione esaminata dalla Corte nella sentenza [AL/Commissione], ma vertevano unicamente sulla questione del comportamento del ricorrente nei confronti del Consiglio, vale a dire stabilire se il ricorrente avesse deliberatamente omesso di comunicare le informazioni relative alla cessazione del collocamento dei minori A e B a partire dal 1º febbraio 2013».

Tuttavia, non vedo come si possa contestare al ricorrente di «aver deliberatamente omesso» di comunicare al Consiglio la cessazione di una misura che, come riconosciuto nella sentenza AL/Commissione, non era cessata alla data indicata dal Consiglio, ma aveva continuato a produrre validamente effetti per tutto il periodo in cui AL ha (correttamente) percepito l’assegno.

Non vi è quindi stata alcuna «omissione deliberata» da parte di AL, elemento che è stato tuttavia valutato al suo sfavore ai fini dell’applicazione della sanzione. 16 Tale sentenza ha invece confermato il diritto della Commissione al recupero delle somme indebitamente versate ad AL a titolo di assegni per figlio a carico per il mantenimento di sua madre e di un altro figlio adottivo. 17 I riferimenti alla Corte in tale giurisprudenza devono intendersi fatti, nell’attuale configurazione del sistema dei mezzi di ricorso dell’Unione, al Tribunale. 18 Così sintetizzava lo stato della questione l’avvocato generale Mancini nelle sue conclusioni nella causa F./Commissione (228/83, EU:C:1984:396).

Egli aggiungeva che, quando la valutazione della commissione di disciplina e quella dell’APN sono concordi nella scelta della sanzione appropriata, «invocare la violazione del principio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione irrogata è evidentemente fuori luogo [versione originale italiana di tali conclusioni]». 19 In linea con il principio consolidato secondo cui la valutazione della competenza professionale dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione spetta in primo luogo alle istituzioni che li impiegano: sentenza del 19 luglio 1955, Kergall/Assemblea comune (1/55, EU:C:1955:9). 20 Si tratta di una copiosa giurisprudenza, che trova espressione nella sentenza del 30 maggio 1973, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (46/72, EU:C:1973:57, punti 45 e 46).

Per quanto riguarda la giurisprudenza successiva della Corte, v. sentenze del 29 gennaio 1985, F./Commissione (228/83, EU:C:1985:28, punto 34); del 19 aprile 1988, M./Consiglio (175/86 e 209/86, EU:C:1988:180, punto 9); e del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punto 127).

Per quanto riguarda il Tribunale, v. sentenze del 16 luglio 1998, Y/Parlamento (T‑144/96, EU:T:1998:173, punti 34 e 36); del 12 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia, T‑259/97, EU:T:2000:208, punti 108 e 109; del 3 luglio 2001, E/Commissione (T‑24/98 e T‑241/99, EU:T:2001:175, punti 86 e 87); del 5 dicembre 2002, Stevens/Commissione (T‑277/01, EU:T:2002:302, punti 73 e 79); e del 5 ottobre 2005, Rasmussen/Commissione (T‑203/03, EU:T:2005:346, punto 80). 21 Sentenza del 21 novembre 2024, UG/Commissione (C‑546/23 P, EU:C:2024:975, punto 122).

Nella stessa ottica, v. conclusioni dell’avvocato generale Mischo nella causa CES/E (C‑150/98 P, EU:C:1999:297, paragrafi da 26 a 37).

La valutazione della proporzionalità della sanzione implicherebbe che il Tribunale possa respingere la motivazione della decisione sanzionatoria impugnata solo spiegando dettagliatamente « in che cosa la sanzione è inadeguata rispetto all’infrazione in misura talmente manifesta da rendersi necessario l’annullamento della decisione impugnata, nonostante il potere discrezionale riconosciuto all’APN » (paragrafo 27, il corsivo è mio).

La dimostrazione di una «sproporzione manifesta» è una «condizione alla quale è (…) subordinata una decisione di annullamento a conclusione del controllo giurisdizionale» (paragrafo 37). 22 Sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 40 e giurisprudenza citata): «il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, oggi sancito all’articolo 47 della [Carta]». 23 Firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). 24 Sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho e Sá c.

Portogallo (CE:ECHR:2018:1106JUD005539113, punto 196) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho»). 25 [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, punto 132; e del 3 novembre 2022, Dahan c.

Francia (CE:ECHR:2022:1103JUD003231414, punto 50). 26 Sentenza del 3 novembre 2022, Dahan c.

Francia (CE:ECHR:2022:1103JUD003231414, punto 51). 27 [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, punto

132. 28 [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, punto

183. 29 Sentenza del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] c.

Cipro (CE:ECHR:2011:0721JUD003218104, punto 157). 30 Sentenza del 26 settembre 1995, Diennet c.

Francia (CE:ECHR:1995:0926JUD001816091, punto 34). 31 Sentenza del 9 settembre 2010, Andreasen/Commissione (T‑17/08 P, EU:T:2010:374, punti da 141 a 148). 32 Punto 145, che cita la sentenza dell’11 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (T‑351/03, EU:T:2007:212, punto 184), in materia di concorrenza. 33 Sentenza del 9 settembre 2010, Andreasen/Commissione (T‑17/08 P, EU:T:2010:374, punto 146). 34 A fini di semplificazione, farò riferimento al Tribunale per indicare il giudice dell’Unione al quale è affidato, in primo grado, il controllo giurisdizionale della decisione dell’APN, anche se, per il periodo dal 2005 al 2016, tale competenza spettava al Tribunale della funzione pubblica. 35 Sentenza del 9 giugno 2021, DI/BCE (T‑514/19, EU:T:2021:332, punto 160) e giurisprudenza citata (in prosieguo: la «sentenza DI/BCE»). 36 Sentenza DI/BCE, punto

161. 37 [OSCURATO:PERSONA] DI/BCE, punto 196; e del 23 marzo 2022, OT/Parlamento (T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 170). 38 Sentenza del 15 maggio 2012, Nijs/Corte dei conti (T‑184/11 P, EU:T:2012:236, punto 85). 39 [OSCURATO:PERSONA] del 16 marzo 2004, Afari/BCE (T‑11/03, EU:T:2004:77, punto 203); e DI/BCE, punto

197. 40 La «scelta della sanzione adeguata spetta all’[APN] allorché la realtà dei fatti posti a carico dell’agente è dimostrata, e il giudice dell’Unione non può censurare tale scelta, a meno che la sanzione inflitta non sia sproporzionata rispetto ai fatti addebitati » [sentenza del 26 giugno 2013, BM/BCE (F‑106/11, EU:F:2013:91, punto 51), il corsivo è mio]. 41 La sentenza DI/BCE, punto 162, riformula il motivo vertente su errori manifesti di valutazione come motivo vertente su «un esame incompleto delle circostanze del procedimento, su errori nella valutazione di elementi di prova e su un errore di diritto». 42 V., inter alia , sentenze del 5 giugno 2019, Bernaldo de Quirós/Commissione (T‑273/18, EU:T:2019:371, punti 125 e 126); 6 ottobre 2021; AV e AW/Parlamento (T‑43/20, EU:T:2021:666, punti 136 e 137); e ordinanza del 10 febbraio 2026, IR/Consiglio (T‑214/25, EU:T:2026:134, punti 32 e 35). 43 In particolare, punti da 52 a

54. 44 La nozione di «ponderazione», che deriva dal termine latino pondus (peso), evoca un’operazione di equilibrio tra interessi e circostanze contrapposte, che va oltre la mera qualificazione giuridica dei fatti.

Essa impone di valutare congiuntamente le constatazioni di fatto e di diritto precedentemente effettuate, al fine di determinare la risposta sanzionatoria proporzionata al caso di specie. 45 V., ad esempio, in materia di classificazione delle sostanze pericolose, sentenza del 21 luglio 2011, Etimine (C‑15/10, EU:C:2011:504, punto 60); in materia di risoluzione bancaria, sentenza dell’11 dicembre 2025, ABLV Bank/CRU (C‑602/22 P, EU:C:2025:953, punto 131); in materia di aiuti di Stato, sentenza del 29 giugno 2023, TUIfly/Commissione (C‑763/21 P, EU:C:2023:528, punto 76); e in materia di tutela della concorrenza, sentenza del 15 febbraio 2005, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑12/03 P, EU:C:2005:87, punto 38; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 46 L’avvocato generale Biondi ha recentemente sottolineato che tale parametro di controllo deve essere riservato alle sole valutazioni che, per loro stessa natura, presentano un’effettiva complessità tecnica, senza poter «diventare una formula generale che sottrae indebitamente intere categorie di valutazioni a un controllo giurisdizionale sufficientemente intenso da parte del giudice dell’Unione»: conclusioni dell’avvocato generale Biondi nelle cause riunite Commissione e a./Ryanair (Aiuto di Stato Covid-19 – KLM) (C‑266/24 P, C‑269/24 P e C‑289/24 P, EU:C:2026:271, punto 45), che rinviano a quelle della causa [OSCURATO:PERSONA]/Ryanair e a. (C‑457/23 P, EU:C:2025:802, punto 18).

Condivido tali osservazioni, che sono trasponibili al settore della funzione pubblica dell’Unione. 47 [OSCURATO:PERSONA], punto

39. 48 V., per tutte, sentenza del 4 giugno 2026, Ausnit, Olariu și Asociații/Commissione (C‑389/25 P, EU:C:2026:455, punto 61 e giurisprudenza citata). 49 Sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 53 e giurisprudenza citata). 50 [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, punto

196. 51 [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, punto

203. 52 [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, punti 180 e

181. 53 Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, punti da 204 a 206 e 214, la Corte EDU ha ritenuto insufficiente un esame dei fatti limitato all’individuazione di contraddizioni, incoerenze, insufficienze probatorie o errori manifesti di valutazione, tenuto conto delle caratteristiche del procedimento disciplinare e della natura delle questioni controverse in tale causa, in cui l’istruttoria probatoria è stata ritenuta insufficiente.

Per contro, nella sentenza del 3 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA] c.

Portogallo (CE:ECHR:2026:0203JUD004479419, punti 72 e 73), la Corte EDU ha precisato che un controllo limitato all’errore manifesto di valutazione poteva essere compatibile con l’articolo 6 della CEDU in un caso (molto diverso) in cui: 1) il fascicolo amministrativo era completo per quanto riguardava le questioni sottoposte al controllo giurisdizionale; e 2) nonostante l’esclusione di alcune valutazioni di fatto (relative al rendimento professionale) dall’ambito del suo controllo, il giudice aveva verificato gli elementi a sostegno della valutazione dell’autorità amministrativa e accertato la proporzionalità della sanzione. 54 Sentenza del 15 luglio 2021, DK/SEAE (C‑851/19 P, EU:C:2021:607, punto 41). 55 V., nello stesso senso, sentenza della Corte EDU del 6 gennaio 2026, Altıner Akıncı c.

Turchia (CE:ECHR:2026:0106JUD000957023), punti 98 e 99: un controllo puramente formale o superficiale, che non consenta di verificare il corretto utilizzo del potere discrezionale amministrativo, non può essere considerato un controllo sufficiente o effettivo ai fini dell’articolo 6 della CEDU. 56 Ricordo che, secondo la Corte EDU, la competenza estesa al merito ai sensi dell’articolo 6 della CEDU non richiede che l’organo giurisdizionale possa sostituire direttamente la propria valutazione a quella dell’amministrazione, modificando puramente e semplicemente la sanzione precedentemente inflitta: è sufficiente che essa disponga di poteri sufficienti per controllare la legittimità della decisione impugnata e, se del caso, annullarla e rinviare il procedimento allo stesso organo, o a un altro organo, affinché esso emetta una nuova decisione: sentenze del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] c.

Cipro (CE:ECHR:2011:0721JUD003218104, punto 153); e [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, punto

183. 57 Sentenza del 15 luglio 2021, DK/SEAE (C‑851/19 P, EU:C:2021:607, punto 41). 58 Sentenza del 1º agosto 2025, Francia e Commissione/CWS [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑71/23 P e C‑82/23 P, EU:C:2025:601, punto 67). 59 Sentenza del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e a./Commissione (da C‑474/09 P a C‑476/09 P, EU:C:2011:522, punto 57). 60 Ordinanza del 16 luglio 1998, N/Commissione (C‑252/97 P, EU:C:1998:385, punti da 58 a 64); e sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punti 127 e 128). 61 V., per analogia, sentenza del 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑359/01 P, EU:C:2004:255, punto 47). 62 Punti da 94 a 96 della sentenza impugnata. 63 Punti da 129 a 131 della sentenza impugnata. 64 Rinvio ai paragrafi da 19 a 21 delle presenti conclusioni. 65

V. punti 101, 128, 134, 146 e 163.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA presentate l’8 ottobre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 893/24 P AL contro Consiglio dell’Unione europea « Impugnazione – Funzione pubblica – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Proporzionalità – Tutela giurisdizionale effettiva » 1. La presente impugnazione si inserisce in un contenzioso lungo e complesso tra AL, un (ex) funzionario del segretariato generale del Consiglio al quale viene contestato di percepire indebitamente assegni familiari (assegni per figlio a carico), e il Consiglio e la Commissione europea ( 2 ). 2. Nella sentenza impugnata ( 3 ), il Tribunale ha confermato la decisione del Consiglio che ha inflitto ad AL la sanzione disciplinare della destituzione ( 4 ). 3. Conformemente alle indicazioni della Corte, le mie conclusioni verteranno unicamente sul terzo motivo di impugnazione. Con quest’ultimo, AL contesta al Tribunale di aver erroneamente valutato la proporzionalità della sanzione, in violazione dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea ( 5 ). 4. L’analisi del terzo motivo di impugnazione consentirà di affrontare la portata del controllo giurisdizionale su una sanzione disciplinare alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). I. Contesto normativo 5. L’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto prevede quanto segue: «La sanzione disciplinare inflitta deve essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest’ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare: a)      la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa; b)      l’entità del danno arrecato all’integrità, alla reputazione o agli interessi delle istituzioni a motivo della mancanza commessa; c)      la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa; d)      i motivi che hanno condotto il funzionario a commettere tale mancanza; e)      il grado e l’anzianità del funzionario; f)      il grado di responsabilità personale del funzionario; g)      il livello delle funzioni e delle responsabilità del funzionario; h)      il carattere di recidiva dell’atto o del comportamento scorretto; i)      la condotta del funzionario su tutto l’arco della carriera». II. Fatti 6. I fatti di cui trattasi sono così riassunti: –        AL è stato nominato funzionario il 1º dicembre 2007 e assegnato al segretariato generale del Consiglio, in Belgio; –        tra il 2009 e il 2019 AL ha chiesto e ottenuto diversi assegni familiari, a motivo dell’equiparazione di sua madre e di altre quattro persone a un figlio a carico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto; –        a seguito di un’indagine, avviata nel 2016 successivamente a una comunicazione dell’autorità che ha il potere di nomina ( 6 ), l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha constatato diverse irregolarità relative alla percezione di tali assegni ( 7 ); –        l’OLAF ha raccomandato di adottare misure adeguate per recuperare gli importi indebitamente versati ( 8 ) e di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di AL; –        il 10 febbraio 2021 l’APN del Consiglio ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di AL; –        nel corso di tale procedimento, il 5 luglio 2021 la commissione di disciplina ha raccomandato la sanzione dell’inquadramento di AL in un gruppo di funzioni inferiore, con retrocessione di grado. Tuttavia, il 27 settembre 2021 l’APN gli ha inflitto la sanzione (più severa) della destituzione; –        il 22 dicembre 2021 AL ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 7. Il 13 gennaio 2022 AL ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa ( 9 ). 8. Nel ricorso, AL ha dedotto quattro motivi ( 10 ), di cui solo il secondo è pertinente ai fini delle presenti conclusioni. In esso egli ha addotto un’insufficienza di motivazione e la violazione dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, a causa di errori manifesti di valutazione commessi dal Consiglio in sede di determinazione della gravità della mancanza e della sanzione disciplinare, alla luce dei criteri previsti da tale articolo. 9. Il Consiglio ha respinto il motivo dopo aver ritenuto che il controllo giurisdizionale di una sanzione disciplinare dovesse essere limitato alla verifica dell’esattezza materiale dei fatti addotti e dell’assenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere ( 11 ). 10. Nella sentenza impugnata ( 12 ), il Tribunale ha confermato la decisione del Consiglio. Il Tribunale ha sottolineato, in particolare, l’adeguatezza della motivazione e l’assenza di errori manifesti di valutazione. Il medesimo ha concluso che la sanzione era proporzionata alla mancanza commessa ( 13 ). IV. Procedimento dinanzi alla Corte 11. Con l’impugnazione, depositata il 23 dicembre 2024, AL chiede che la Corte voglia: –        annullare la sentenza impugnata; –        annullare decisione controversa, con la quale è stata disposta la sua destituzione; –        consentirgli di formulare motivi nuovi connessi, qualora vengano scoperti nuovi elementi di fatto o di diritto; –        esaminare d’ufficio qualsiasi altro motivo di interesse pubblico che ritenga opportuno; –        condannare il Consiglio a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal ricorrente. 12. Nella comparsa di risposta, il Consiglio chiede che la Corte voglia: –        respingere integralmente l’impugnazione; –        condannare il ricorrente alle spese. 13. La Corte ha autorizzato il deposito di una replica e di una controreplica. 14. Il 6 novembre 2025 il procedimento è stato sospeso in attesa della sentenza nella causa C‑882/24 P, AL/Commissione. 15. Una volta pronunciata, il 23 aprile 2026, la sentenza in detta causa, la Corte ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sulle conseguenze che se ne potevano trarre in relazione alla presente impugnazione; esse hanno proceduto in tal senso con lettere del 20 maggio 2026. V. Analisi A. Considerazioni preliminari 16. Con il terzo motivo di impugnazione, AL sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in diversi errori di diritto nella sua valutazione della proporzionalità della sanzione inflitta. Inoltre, per quanto riguarda taluni fattori contemplati dall’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, egli afferma che la sentenza impugnata non espone una motivazione adeguata e contiene un errore manifesto di valutazione. 17. L’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto prevede, alla sua prima frase, che la sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità della mancanza commessa. Nella seconda frase aggiunge che, «per determinare la gravità di quest’ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere», sono presi in considerazione determinati fattori «in particolare» (di natura non esaustiva). 18. L’applicazione dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto implica quindi, in ciascun caso, una qualificazione giuridica dei fatti addebitati, la cui gravità deve essere valutata alla luce, in particolare, dei fattori elencati in tale disposizione. 19. Per quanto riguarda il comportamento di AL relativo alla percezione di assegni per familiari a carico, la Corte (nella sentenza AL/Commissione) ha dichiarato che: –        il Tribunale ha snaturato i fatti non tenendo conto dell’incidenza di una sentenza del Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) che ha annullato, con effetto ex tunc , una decisione del 2013 che aveva posto fine al collocamento in famiglia affidataria di due minori presso AL; –        «la Commissione non poteva legittimamente ordinare il recupero degli assegni familiari versati al ricorrente a titolo della presa in carico [dei minori A e B]», dal momento che, «in virtù della sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022, si deve ritenere che [tali] minori (…) siano rimasti in famiglia affidataria presso il ricorrente dopo il 30 gennaio 2013», vale a dire durante il periodo in cui quest’ultimo ha beneficiato di uno degli assegni controversi nella causa in parola ( 14 ). 20. Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio nella sua lettera del 20 maggio 2026 ( 15 ), la sentenza AL/Commissione modifica «la realtà dei fatti addebitati al funzionario», con un’incidenza diretta sul procedimento disciplinare che ha condotto alla sua destituzione. Di tali fatti, alcuni di quelli che hanno indotto l’APN ad applicare l’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto e a scegliere la sanzione disciplinare più severa non sussistono (giuridicamente). 21. Conformemente alla sentenza AL/Commissione, alcuni degli assegni percepiti da AL per i minori A e B durante tutto il periodo controverso erano adeguati. Ciò significa che, nella decisione controversa, si è tenuto conto di comportamenti che non corrispondevano a quelli posti in essere da AL. 22. Vi sono, in definitiva, valide ragioni per ricalibrare il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare alla luce della nuova «realtà dei fatti» addebitati al funzionario, quale stabilita a seguito della sentenza AL/Commissione ( 16 ). 23. Nelle presenti conclusioni affronterò, oltre alle conseguenze della sentenza della Corte AL/Commissione, un duplice quesito preliminare: a) il controllo giurisdizionale del Tribunale sulle decisioni sanzionatorie dell’APN; e b) la portata della revocazione , da parte della Corte quale giudice dell’impugnazione, delle sentenze pronunciate sui ricorsi di annullamento di tali decisioni. B. Portata del controllo giurisdizionale, da parte del Tribunale, di una sanzione disciplinare 24. Conformemente agli articoli 9, 10 e 22 dell’allegato IX dello Statuto, il potere di infliggere una sanzione disciplinare spetta all’APN. Se, dopo la chiusura del procedimento, viene constatata una mancanza professionale, l’APN deve applicare e ponderare, tra l’altro, i fattori elencati all’articolo 10 di detto allegato per scegliere una delle sanzioni previste all’articolo 9 dello stesso. 25. L’APN gode, a tal fine, di un ampio potere discrezionale: essa deve valutare tutti i fatti e le circostanze propri di ciascun caso, senza essere vincolata dal parere della commissione di disciplina. 26. Qualora la decisione dell’APN sia contestata a causa del carattere asseritamente sproporzionato della sanzione inflitta, in che misura il Tribunale può esercitare il suo controllo giurisdizionale sull’iter logico che ha condotto alla determinazione di tale sanzione? In particolare, in che misura il Tribunale può controllare il giudizio di proporzionalità effettuato dall’APN? 27. Esiste una certa tensione nella giurisprudenza della Corte tra due criteri di controllo giurisdizionale utilizzabili per rispondere a tali quesiti: –        il primo, di natura restrittiva, limiterebbe il controllo all’accertamento di un «errore manifesto di valutazione»; –        il secondo, elaborato ai sensi dell’articolo 47 della Carta e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), deporrebbe a favore di un controllo «completo» sulla determinazione e sull’individualizzazione della sanzione disciplinare. 1. Controllo ristretto 28. La giurisprudenza più risalente nel tempo della Corte, emessa quando quest’ultima si pronunciava in qualità di giudice di primo (e unico) grado nei procedimenti relativi allo status di funzionario ( 17 ), ha adottato quello che denominerò approccio «tradizionale» in relazione ai suoi poteri di controllo giurisdizionale. 29. Secondo tale approccio, l’apprezzamento giuridico dei fatti addebitati al funzionario, ai fini della loro riconducibilità alla norma sanzionatoria, rientra «nell’ambito della “discrezione amministrativa” riconosciuta all’autorità disciplinare; e dunque in un terreno su cui il controllo di legittimità della Corte è giustamente molto ristretto» ( 18 ). 30. Tale metodo di controllo era caratterizzato da una marcata deferenza nei confronti dell’APN nell’esercizio del potere disciplinare ( 19 ). Ne risultava che, «essendo provati i fatti addebitati al [funzionario], la scelta della sanzione spetta all’[APN]» e che «la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella di tale autorità, salvo in caso di palese eccesso o sviamento di potere» ( 20 ). 31. Secondo la giurisprudenza allora prevalente, sebbene non sempre ribadita, «un errore può essere qualificato [come] “manifesto” unicamente quando esso possa essere scoperto in maniera evidente, alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio, da parte dell’amministrazione, del proprio potere discrezionale. Pertanto, il motivo relativo all’errore manifesto deve essere respinto qualora, malgrado gli elementi addotti dalla parte ricorrente, la valutazione contestata possa essere tuttora riconosciuta giustificata e coerente» ( 21 ). 32. Il criterio dell’«errore manifesto di valutazione» si applicava, in primo luogo, per verificare l’esattezza materiale dei fatti e degli elementi di prova addotti. In secondo luogo, esso si estendeva alle valutazioni tecniche complesse e al giudizio di proporzionalità stricto sensu . Di conseguenza, l’intervento del giudice dell’Unione era limitato ad accertare se la sanzione disciplinare fosse stata manifestamente errata o irragionevole. 2. Impatto della Carta e transizione verso il « controllo completo » 33. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona si è posta la questione di stabilire se un controllo giurisdizionale ristretto, nei termini che ho appena illustrato, fosse conforme ai requisiti del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. 34. L’articolo 47 della Carta vincola i giudici dell’Unione nell’esercizio delle loro funzioni, imponendo loro l’obbligo di assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, alle condizioni previste da tale articolo ( 22 ). 35. Sebbene la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 23 ) non costituisca uno strumento giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta impone di attribuire ai diritti in essa contenuti corrispondenti a diritti garantiti dalla CEDU lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti loro da tale convenzione. 36. Pertanto, la giurisprudenza della Corte EDU relativa all’articolo 6 della CEDU è pertinente per definire il parametro secondo cui il giudice dell’Unione concede il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. 37. La Corte EDU riconosce che, sebbene non rientrino nell’ambito del profilo penale dell’articolo 6 della CEDU, le sanzioni disciplinari possono avere gravi conseguenze sulla vita e sulla carriera degli individui. Ciò vale in particolare nel caso in cui si tratti di addebiti che comportano la destituzione o la sospensione dalle funzioni, vale a dire sanzioni molto gravi che implichino un elevato livello di stigmatizzazione ( 24 ). 38. Secondo la Corte EDU, il rispetto del diritto a un equo processo implica che la decisione di un’autorità amministrativa che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU sia soggetta al controllo a posteriori di un organo giurisdizionale con competenza estesa al merito ( 25 ). 39. Secondo questa stessa giurisprudenza, la nozione di «competenza estesa al merito» è una nozione autonoma ( 26 ). Per esercitarla occorre, ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, che l’organo giurisdizionale sia competente a: –         porre rimedio a eventuali carenze strutturali o procedurali individuate nel corso del procedimento dinanzi all’autorità amministrativa ( 27 ); –        esaminare in modo individualizzato, uno per uno e nel merito, tutti i motivi dedotti dal ricorrente, senza rifiutarsi di riesaminare le valutazioni di fatto o di diritto effettuate dalle autorità amministrative ( 28 ); –        riesaminare in modo indipendente i fatti e gli elementi di prova che sono determinanti per la domanda del ricorrente, senza essere vincolato dalle precedenti decisioni dell’autorità amministrativa ( 29 ); –        valutare se la sanzione inflitta sia proporzionata al comportamento illecito contestato al ricorrente ( 30 ). 40. A partire dall’entrata in vigore della Carta, il criterio di controllo elaborato dalla CEDU è stato integrato nella giurisprudenza del Tribunale in materia di sanzioni disciplinari. 41. Nella sentenza Andreasen/Commissione ( 31 ), il Tribunale ha riconosciuto che «il sindacato giurisdizionale operato dal [giudice dell’Unione in primo grado] nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE o ai sensi dell’articolo 270 TFUE permette di esercitare un ricorso adeguato ed effettivo dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e della giurisprudenza della [Corte EDU]» ( 32 ). 42. Secondo il Tribunale, «il ricorso di annullamento [ai sensi dell’articolo 270 TFUE] permette (…) di rettificare sia gli errori di fatto sia gli errori di diritto e di controllare la proporzionalità tra l’infrazione addebitata e la sanzione disciplinare contestata» ( 33 ). 43. Tale orientamento giurisprudenziale è stato precisato in successive decisioni del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica ( 34 ), dalle quali risulta che: –        spetta al Tribunale esercitare «un controllo completo sulla sussistenza dei fatti», verificando in modo approfondito l’esattezza materiale degli elementi di prova invocati dall’amministrazione, la loro affidabilità e la loro coerenza, anche qualora si tratti di valutazioni complesse o delicate ( 35 ); –        il Tribunale esercita un pieno controllo quanto alla corretta applicazione delle norme di diritto pertinenti ( 36 ). Esso verifica in particolare la qualificazione dei fatti alla luce delle nozioni giuridiche utilizzate all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto ( 37 ); –        il Tribunale può valutare la proporzionalità tra mancanza e sanzione ( 38 ). Esso verifica in particolare se la ponderazione delle circostanze aggravanti e attenuanti da parte dell’APN sia stata effettuata in modo proporzionato ( 39 ). 44. In queste sentenze è evidente il superamento del tradizionale (limitato) controllo sulle sanzioni disciplinari. Tanto da un punto di vista terminologico ( 40 ) quanto concettuale ( 41 ), il riferimento all’«errore manifesto di valutazione» cede il posto al «controllo completo» su tutte le questioni, di fatto e di diritto , rilevanti ai fini della controversia. 45. È vero, tuttavia, che alcune sentenze del Tribunale continuano a riflettere una certa ambivalenza: esse ribadiscono, al contempo, le allusioni al controllo ristretto (assenza di errore manifesto di valutazione) e al controllo completo della proporzionalità ( 42 ). Ciò risulta dalla sentenza impugnata ( 43 ). 46. Tale ambiguità sembrerebbe derivare da un regime di intensità differenziato: il controllo completo riguarderebbe la proporzionalità della sanzione, mentre le restanti questioni sarebbero soggette al criterio dell’errore manifesto di valutazione. Tuttavia, tale distinzione non è sempre percepibile e lo stesso Tribunale (ad esempio nella sentenza DI/BCE) non la accoglie. 47. Salvo errore da parte mia, non vi è alcuna decisione della Corte da cui si possa dedurre con tutta chiarezza la soluzione a tale dualità di approcci non coincidenti. 3. Valutazione del criterio di controllo 48. Le sanzioni disciplinari inflitte ai funzionari dell’Unione non rientrano nell’ambito del diritto penale in senso stretto, ma, come ho già rilevato, possono avere un grave impatto sulla vita personale dell’interessato. 49. Le norme che disciplinano tali sanzioni devono essere conformi, mutatis mutandis , alle garanzie proprie del diritto sanzionatorio, inteso come un genus che comprende sia il diritto penale sia talune manifestazioni gravi del potere repressivo di un’istituzione. 50. Stabilita questa premessa, la determinazione e l’individualizzazione della sanzione disciplinare presuppongono un processo di riflessione in cui confluiscono valutazioni di diversa natura: –        da un lato, valutazioni di carattere eminentemente fattuale: l’accertamento dei fatti e la valutazione degli elementi di prova prodotti per accertarne l’esistenza; –        dall’altro lato, valutazioni di natura giuridica: la riconduzione dei fatti accertati alla norma che qualifica la condotta o definisce la portata dei fattori che incideranno sulla sanzione; –        l’individualizzazione della sanzione richiede un giudizio di proporzionalità, fondato su una valutazione globale e su una ponderazione ( 44 ) degli elementi, favorevoli o sfavorevoli, relativi alla persona alla quale è addebitata l’infrazione e alle condizioni in cui essa è stata commessa. 51. Come ho già indicato, la giurisprudenza più risalente nel tempo della Corte assoggettava l’insieme di tali valutazioni al parametro di controllo ristretto («errore manifesto di valutazione»), sviluppato principalmente in settori del diritto dell’Unione caratterizzati da valutazioni tecniche complesse. In presenza di valutazioni che richiedono conoscenze specialistiche o l’analisi di molteplici fattori di natura tecnica, è inteso che l’istituzione competente si trova, in linea di principio, in una posizione migliore rispetto al giudice per effettuare tali valutazioni ( 45 ). 52. Orbene, anche in settori del diritto dell’Unione caratterizzati dal loro elevato grado di tecnicità (come quello degli aiuti di Stato), sussiste un rischio di generalizzazione eccessiva del parametro del controllo giurisdizionale ristretto ( 46 ). 53. Per quanto riguarda i funzionari, solo una finzione giuridica consente di sostenere che l’insieme delle valutazioni sottese alla determinazione e all’individualizzazione di una sanzione disciplinare implicano, per loro stessa natura , valutazioni tecniche o particolarmente delicate, alle quali si applica il parametro dell’errore manifesto di valutazione. 54. Il processo di determinazione e di individualizzazione della sanzione disciplinare può, in taluni casi eccezionali, comportare valutazioni del genere, come quelle relative al rendimento professionale del funzionario o alla valutazione dell’esecuzione di compiti di particolare complessità tecnica. 55. Tuttavia, le difficoltà relative al controllo giurisdizionale di tali circostanze non differiscono da quelle che qualsiasi organo giurisdizionale (amministrativo o penale) deve affrontare nel giudicare comportamenti complessi, ad esempio in settori economici. 56. Di norma, per ricondurre il comportamento del funzionario a una delle fattispecie di infrazione disciplinare, il giudice dell’Unione non incontrerà ostacoli che gli impediscano di procedere al controllo giurisdizionale esteso al merito. Pur riconoscendo all’autorità amministrativa un certo margine di discrezionalità, il giudice dell’Unione non deve tuttavia astenersi dal controllare il giudizio che tale autorità formula in merito alla pertinenza della sanzione inflitta. 57. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha avuto occasione di precisare che «[il] giudice [dell’Unione] è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono» ( 47 ). 58. In altri termini, il carattere eventualmente complesso o delicato di una valutazione non dispensa il giudice dell’Unione dal verificare rigorosamente l’esattezza della base fattuale su cui essa poggia nonché la fondatezza del ragionamento dell’autorità amministrativa. 59. In tale contesto, il criterio di controllo si applica sia ai fatti accertati sia alla loro qualificazione, nonché alla proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta. a) Valutazione dei fatti e degli elementi di prova 60. Il Tribunale, in quanto giudice di merito, «è il solo competente» ad accertare e valutare i fatti ( 48 ). L’articolo 263 TFUE, che coincide, in sostanza, con quanto previsto dall’articolo 270 TFUE, «implica che il giudice dell’Unione esercita un controllo tanto in diritto quanto in fatto (…) della decisione [impugnata, alla luce degli argomenti dedotti dalla parte ricorrente,] e che dispone del potere di valutare le prove [e] di annullare tale decisione (…)» ( 49 ). 61. Una volta accertata la competenza esclusiva del Tribunale ad accertare i fatti, circoscrivere il suo compito alla semplice constatazione di un errore manifesto dell’amministrazione equivarrebbe a limitare il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta. Un errore non manifesto, ma rilevante ai fini della decisione finale, deve essere corretto nel corso del procedimento giurisdizionale. 62. È questa la preoccupazione sottesa alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] quando la medesima insiste sull’obbligo per il Tribunale di verificare minuziosamente l’esattezza della base fattuale, anche se la stessa implica valutazioni tecniche complesse. 63. Spetta quindi al Tribunale procedere a un controllo completo sulle valutazioni di fatto effettuate dall’APN al momento dell’adozione della sanzione disciplinare. Anche in presenza di valutazioni tecniche complesse, il Tribunale non è dispensato dal verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti. 64. Il controllo completo mi sembra più conforme alla citata giurisprudenza della Corte EDU. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, la Corte EDU: –        sottolinea che il controllo giurisdizionale di una decisione amministrativa che infligge una sanzione disciplinare differisce da quello esercitato su una decisione che non contiene tale elemento punitivo ( 50 ). In particolare, nell’ambito dei procedimenti disciplinari, le questioni di fatto sono decisive ai fini della soluzione della controversia al pari delle questioni di diritto ( 51 ). –        riconosce che l’intensità del controllo giurisdizionale deve adeguarsi alla «natura dei “diritti e degli obblighi di natura civile” in gioco e [alla] natura dell’obiettivo di politica pubblica perseguito dalla normativa interna sottostante (…). Di conseguenza, la questione se il controllo effettuato sia stato sufficiente dipenderà dalle circostanze specifiche di ciascun caso» ( 52 ). –        ammette tuttavia che un controllo limitato a un errore manifesto di valutazione potrebbe essere considerato compatibile con l’articolo 6 della CEDU, se la limitazione del potere di valutazione dei fatti fosse circoscritta a una questione specifica (la valutazione del rendimento professionale del ricorrente), dopo aver constatato la sussistenza di altri elementi che suffragavano il carattere sufficiente di tale modalità di controllo nel caso di specie ( 53 ). b) Qualificazione giuridica dei fatti 65. Il Tribunale dispone di una piena competenza a giudicare in relazione alla qualificazione giuridica che l’APN ha accolto dei fatti addebitati al funzionario. Tale postulato mi sembra talmente chiaro da non richiedere ulteriori dimostrazioni: la valutazione della corretta applicazione delle norme del diritto dell’Unione costituisce il nucleo stesso del controllo previsto dagli articoli 270 TFUE e 91 dello Statuto. Si tratta di un vero e proprio assioma del sistema di controllo giurisdizionale. 66. L’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto impiega diverse nozioni giuridiche, il cui significato e la cui portata devono «ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme nell’ordinamento giuridico dell’Unione, allo scopo di garantire la parità di trattamento dei funzionari in sede di applicazione delle disposizioni dello Statuto» ( 54 ). 67. L’esistenza di un potere discrezionale dell’amministrazione non è sufficiente affinché il giudice dell’Unione si limiti a confermare la decisione amministrativa senza esaminare se l’esercizio di tale potere sia stato conforme alle norme e ai principi del diritto dell’Unione ( 55 ). c) Carattere proporzionato della sanzione 68. Sia la giurisprudenza della sentenza DI/BCE sia gli sviluppi successivi concordano sul fatto che il Tribunale è tenuto ad esercitare un controllo «completo» sulla proporzionalità della sanzione. Il Tribunale deve verificare, «in particolare», se l’APN abbia proceduto in modo proporzionato alla ponderazione delle circostanze del caso di specie. 69. La valutazione della proporzionalità si articola in due parti: –        in primo luogo, il Tribunale deve esaminare l’esattezza delle valutazioni di fatto e di diritto operate dall’APN nell’ambito dell’applicazione al caso di specie di ciascuno dei fattori elencati all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto; –        in secondo luogo, esso deve verificare se la ponderazione congiunta dei diversi fattori sia stata effettuata in modo adeguato. A tal fine, esso deve esaminare tali elementi nei loro rapporti reciproci, mediante una valutazione globale che consenta di giungere a un giudizio unitario e coerente quanto alla corretta individualizzazione della sanzione e al suo rispetto del principio di proporzionalità. 70. Tali due piani di analisi non dovrebbero essere confusi. In particolare, la valutazione giuridicamente corretta di ciascuno dei fattori di cui all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, considerati isolatamente, non garantisce, di per sé, una ponderazione congiunta altrettanto conforme al diritto. 71. Il fatto che l’APN abbia correttamente qualificato talune circostanze come circostanze aggravanti o attenuanti non implica necessariamente che la sanzione inflitta sulla base di tale qualificazione sia proporzionata e sfugga al controllo giurisdizionale. Il Tribunale deve in particolare procedere alla ponderazione di tutti i fattori, esercitando così un controllo distinto da quello relativo all’applicazione individuale di ciascuna circostanza. 72. Nel valutare l’adeguatezza della sanzione, il giudizio di proporzionalità che spetta al Tribunale non può limitarsi a verificare la «manifesta sproporzione», come era caratteristico della giurisprudenza precedente. Diversi argomenti depongono in tal senso: –        il diritto sancito all’articolo 47 della Carta, letto alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, implica l’esame della proporzionalità della sanzione in quanto caratteristica inerente al controllo «esteso al merito». Il Tribunale deve valutare esso stesso se la sanzione inflitta dall’APN sia adeguata e proporzionata. Il medesimo è tenuto a verificare esso stesso se l’APN abbia preso in considerazione tutti gli elementi rilevanti ai fini della sua determinazione ( 56 ); –        l’applicazione del principio di proporzionalità all’individualizzazione delle sanzioni (o delle pene) non comporta una valutazione tecnica o specializzata estranea alle competenze proprie del giudice. Si tratta piuttosto di una funzione tipicamente giurisdizionale . –        solo un controllo «completo», nei termini sopra esposti, consente di garantire un’applicazione sufficientemente uniforme dei criteri stabiliti dall’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto e, in tal modo, la parità di trattamento tra i funzionari ( 57 ). C. Controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione vertente su sanzioni disciplinari 73. Se è vero che si ammette che il controllo del Tribunale non deve limitarsi alla verifica dell’errore manifesto di valutazione dell’APN, il ruolo della Corte in un’impugnazione deve anch’esso essere disciplinato dai criteri generali di cui all’articolo 256 TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 74. Sulla base di tale premessa: –        l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e la Corte esamina i fatti solo se viene dedotta un’inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risultante dagli atti di causa (snaturamento dei fatti) ( 58 ); –        quale sia la portata del margine di discrezionalità dell’APN e dove occorra stabilire, in tale contesto, i limiti del controllo giurisdizionale sono motivi di diritto su cui la Corte può pronunciarsi nell’ambito di un’impugnazione; –        una volta che il Tribunale abbia accertato i fatti addebitati al funzionario, la Corte è competente a controllare, in forza dell’articolo 256 TFUE, la qualificazione giuridica e le conseguenze che il Tribunale ne ha tratto ( 59 ); –        la proporzionalità di una sanzione disciplinare costituisce un motivo di diritto soggetto al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione ( 60 ), sulla base di fatti (non snaturati) che il Tribunale ritiene accertati; –        la Corte verificherà in particolare l’interpretazione e la corretta applicazione, da parte del Tribunale, delle nozioni giuridiche (comprese quelle elencate all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto) nonché il rispetto dell’obbligo del Tribunale di valutare pienamente, secondo il criterio sopra descritto, l’adeguatezza della sanzione, dopo aver ponderato tutte le circostanze proprie del caso di specie ( 61 ). VI. Applicazione di tali considerazioni al caso di specie 75. Le considerazioni che precedono consentono di affrontare l’analisi del terzo motivo di impugnazione per quanto riguarda l’intensità del controllo effettuato dal Tribunale nella sentenza impugnata. 76. In primo luogo, ribadisco che la sentenza AL/Commissione ha un’incidenza determinante sul giudizio di proporzionalità effettuato dal Tribunale. Come ho già esposto, in tale sentenza è stato constatato che il Tribunale aveva snaturato alcuni dei fatti addebitati ad AL. Questi stessi fatti sono stati tuttavia presi in considerazione, a detrimento del funzionario, in sede di analisi dell’incidenza di taluni fattori [quelli previsti all’articolo 10, lettere a) ( 62 ) e c) ( 63 ), dell’allegato IX dello Statuto] sulla sanzione della destituzione. 77. A mio avviso, il Tribunale non poteva validamente addebitare al funzionario ( rectius , accettare l’addebito da parte dell’amministrazione) fatti che, in realtà, non gli potevano essere addebitati. Non era quindi accettabile confermare l’esistenza di tali fatti a detrimento del funzionario, al fine di giudicare la validità della sanzione ( 64 ). 78. In secondo luogo, al punto 52 della sentenza impugnata, il Tribunale dichiara che applicherà il criterio «ristretto» di controllo giurisdizionale, criterio che, come ho già anticipato, non è compatibile con l’articolo 47 della Carta in circostanze come quelle del caso di specie. I riferimenti all’«errore manifesto di valutazione» ricorrono più volte nella sentenza impugnata ( 65 ). 79. Infine, al punto 177 della sentenza impugnata, il Tribunale afferma che «il Consiglio ha inflitto al ricorrente una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della mancanza commessa, dopo aver correttamente valutato tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, quelle elencate all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto. Pertanto, la ponderazione delle circostanze aggravanti e attenuanti da parte del Consiglio è stata effettuata in modo proporzionato (…)» (il corsivo è mio). 80. Orbene, la mera constatazione che ciascuno dei fattori (non esaustivi) previsti all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto è stato correttamente valutato non equivale, di per sé, a dimostrare che essi siano stati effettivamente e adeguatamente ponderati nel loro insieme . 81. Come ho già spiegato, il controllo giurisdizionale «completo» sulla proporzionalità della sanzione, imposto dall’articolo 47 della Carta, implica che il Tribunale debba formarsi, e motivare , un proprio giudizio sull’adeguatezza della sanzione, mediante una valutazione del rapporto reciproco tra le diverse circostanze, attenuanti e aggravanti, preventivamente accertate. Solo in tal modo è possibile un controllo effettivo del carattere proporzionato della sanzione inflitta. 82. In sintesi, senza che sia necessario esaminare nel dettaglio la correttezza delle valutazioni operate in sede di valutazione dei fattori elencati all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, ritengo che il Tribunale non abbia applicato lo standard di controllo giurisdizionale imposto dall’articolo 47 della Carta. Per tale ragione, il terzo motivo di impugnazione deve essere accolto. VII. Sul rinvio della causa al Tribunale 83. Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 84. Dato il carattere limitato della mia analisi dell’impugnazione, non sono in grado di suggerire alla Corte di statuire definitivamente sulla controversia. VIII. Decisione relativa alle spese 85. Per queste stesse ragioni, non occorre pronunciarsi sull’onere delle spese. IX. Conclusione 86. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di accogliere il terzo motivo dell’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale del 10 aprile 2024, AL/Consiglio (T‑22/22, EU:T:2024:219), e di annullare la parte di tale sentenza cui detto motivo fa riferimento. 1 Lingua originale: lo spagnolo. 2 Il contenzioso tra AL e il Consiglio (in quanto datore di lavoro) o la Commissione (PMO, cui sono state delegate talune competenze relative alla gestione dei diritti individuali) ha dato luogo a sette decisioni del Tribunale [ordinanze del 22 dicembre 2022, AL/Commissione (T‑692/21, EU:T:2022:862); del 31 marzo 2022, AL/Consiglio (T‑22/22 R, EU:T:2022:200); e del 17 gennaio 2023, AL/Consiglio e Commissione (T‑50/22, EU:T:2023:11); e sentenze del 24 maggio 2023, AL/Commissione (T‑714/21, EU:T:2023:282); del 10 aprile 2024, AL/Consiglio (T‑22/22, EU:T:2024:219); del 10 aprile 2024, AL/Commissione (T‑50/22, EU:T:2024:220); del 6 novembre 2024, AL/Consiglio (T‑315/23, EU:T:2024:771) e a due della Corte [ordinanza del 6 febbraio 2024, AL/Commissione (C‑498/23 P, EU:C:2024:204); e sentenza del 23 aprile 2026, AL/Commissione (C‑882/24 P, EU:C:2026:329; in prosieguo: la «sentenza AL/Commissione»). 3 Sentenza del 10 aprile 2024, AL/Consiglio (T‑22/22, EU:T:2024:219; in prosieguo: la «sentenza impugnata»). 4 Decisione del segretariato generale del Consiglio del 27 settembre 2021 (in prosieguo: la «decisione controversa»). 5 In prosieguo: lo «Statuto». 6 In prosieguo: l’«APN» o l’«amministrazione». 7 Ai sensi della relazione del 20 dicembre 2020 (procedimento OF/2016/0928/A1), AL: 1) ha reso dichiarazioni inesatte nelle sue domande dirette ad ottenere che sua madre fosse equiparata a un figlio a carico, il che gli aveva consentito di percepire assegni familiari indebiti; 2) ha fornito intenzionalmente informazioni incomplete all’autorità rumena incaricata, nel luglio 2010, di decidere relativamente alle misure di collocamento in famiglia affidataria per due minori e non ha informato il Consiglio della cessazione di tali misure il 30 gennaio 2013, avendo pertanto continuato a percepire assegni per i due minori oltre tale data; 3) ha effettuato dichiarazioni inesatte nell’ambito delle domande di indennità scolastica per due minori a suo carico; 4) ha fornito informazioni inesatte nei documenti giustificativi utilizzati per chiedere la qualità di persone a carico di altri due minori, domanda che è stata respinta dal Consiglio; 5) ha fornito informazioni inesatte o errate all’organo giurisdizionale rumeno che ha approvato, nel 2019, l’adozione di un minore, sulla cui base ha chiesto il riconoscimento di detta minore come figlia a carico e la concessione dei relativi assegni. 8 La raccomandazione dell’OLAF sul recupero degli assegni ha dato luogo agli eventi analizzati dalla Corte nella causa C‑882/24 P, AL/Commissione, alla quale rinvio. 9 Inoltre, egli ha chiesto e ottenuto, a titolo di provvedimento provvisorio, la sospensione della sua esecuzione con effetto dal 1º ottobre 2021. 10 Nell’atto introduttivo del ricorso, AL deduceva tredici motivi. Il Tribunale ha analizzato i suoi argomenti raggruppandoli in quattro categorie. 11 Punto 32 del controricorso dinanzi al Tribunale e giurisprudenza citata. 12 Punti da 47 a 55 della sentenza impugnata. 13 Punti 101, 128, 134, 146, 163 e 177 della sentenza impugnata. 14 Sentenza AL/Commissione (punto 66). 15 In tale lettera, il Consiglio riproduce i punti da 129 a 131 della sentenza impugnata e sostiene che le conclusioni del Tribunale che ne derivavano «non avevano alcun rapporto con la questione esaminata dalla Corte nella sentenza [AL/Commissione], ma vertevano unicamente sulla questione del comportamento del ricorrente nei confronti del Consiglio, vale a dire stabilire se il ricorrente avesse deliberatamente omesso di comunicare le informazioni relative alla cessazione del collocamento dei minori A e B a partire dal 1º febbraio 2013». Tuttavia, non vedo come si possa contestare al ricorrente di «aver deliberatamente omesso» di comunicare al Consiglio la cessazione di una misura che, come riconosciuto nella sentenza AL/Commissione, non era cessata alla data indicata dal Consiglio, ma aveva continuato a produrre validamente effetti per tutto il periodo in cui AL ha (correttamente) percepito l’assegno. Non vi è quindi stata alcuna «omissione deliberata» da parte di AL, elemento che è stato tuttavia valutato al suo sfavore ai fini dell’applicazione della sanzione. 16 Tale sentenza ha invece confermato il diritto della Commissione al recupero delle somme indebitamente versate ad AL a titolo di assegni per figlio a carico per il mantenimento di sua madre e di un altro figlio adottivo. 17 I riferimenti alla Corte in tale giurisprudenza devono intendersi fatti, nell’attuale configurazione del sistema dei mezzi di ricorso dell’Unione, al Tribunale. 18 Così sintetizzava lo stato della questione l’avvocato generale Mancini nelle sue conclusioni nella causa F./Commissione (228/83, EU:C:1984:396). Egli aggiungeva che, quando la valutazione della commissione di disciplina e quella dell’APN sono concordi nella scelta della sanzione appropriata, «invocare la violazione del principio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione irrogata è evidentemente fuori luogo [versione originale italiana di tali conclusioni]». 19 In linea con il principio consolidato secondo cui la valutazione della competenza professionale dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione spetta in primo luogo alle istituzioni che li impiegano: sentenza del 19 luglio 1955, Kergall/Assemblea comune (1/55, EU:C:1955:9). 20 Si tratta di una copiosa giurisprudenza, che trova espressione nella sentenza del 30 maggio 1973, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (46/72, EU:C:1973:57, punti 45 e 46). Per quanto riguarda la giurisprudenza successiva della Corte, v. sentenze del 29 gennaio 1985, F./Commissione (228/83, EU:C:1985:28, punto 34); del 19 aprile 1988, M./Consiglio (175/86 e 209/86, EU:C:1988:180, punto 9); e del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punto 127). Per quanto riguarda il Tribunale, v. sentenze del 16 luglio 1998, Y/Parlamento (T‑144/96, EU:T:1998:173, punti 34 e 36); del 12 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia, T‑259/97, EU:T:2000:208, punti 108 e 109; del 3 luglio 2001, E/Commissione (T‑24/98 e T‑241/99, EU:T:2001:175, punti 86 e 87); del 5 dicembre 2002, Stevens/Commissione (T‑277/01, EU:T:2002:302, punti 73 e 79); e del 5 ottobre 2005, Rasmussen/Commissione (T‑203/03, EU:T:2005:346, punto 80). 21 Sentenza del 21 novembre 2024, UG/Commissione (C‑546/23 P, EU:C:2024:975, punto 122). Nella stessa ottica, v. conclusioni dell’avvocato generale Mischo nella causa CES/E (C‑150/98 P, EU:C:1999:297, paragrafi da 26 a 37). La valutazione della proporzionalità della sanzione implicherebbe che il Tribunale possa respingere la motivazione della decisione sanzionatoria impugnata solo spiegando dettagliatamente « in che cosa la sanzione è inadeguata rispetto all’infrazione in misura talmente manifesta da rendersi necessario l’annullamento della decisione impugnata, nonostante il potere discrezionale riconosciuto all’APN » (paragrafo 27, il corsivo è mio). La dimostrazione di una «sproporzione manifesta» è una «condizione alla quale è (…) subordinata una decisione di annullamento a conclusione del controllo giurisdizionale» (paragrafo 37). 22 Sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 40 e giurisprudenza citata): «il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, oggi sancito all’articolo 47 della [Carta]». 23 Firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). 24 Sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho e Sá c. Portogallo (CE:ECHR:2018:1106JUD005539113, punto 196) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho»). 25 [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, punto 132; e del 3 novembre 2022, Dahan c. Francia (CE:ECHR:2022:1103JUD003231414, punto 50). 26 Sentenza del 3 novembre 2022, Dahan c. Francia (CE:ECHR:2022:1103JUD003231414, punto 51). 27 [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, punto 132. 28 [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, punto 183. 29 Sentenza del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] c. Cipro (CE:ECHR:2011:0721JUD003218104, punto 157). 30 Sentenza del 26 settembre 1995, Diennet c. Francia (CE:ECHR:1995:0926JUD001816091, punto 34). 31 Sentenza del 9 settembre 2010, Andreasen/Commissione (T‑17/08 P, EU:T:2010:374, punti da 141 a 148). 32 Punto 145, che cita la sentenza dell’11 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (T‑351/03, EU:T:2007:212, punto 184), in materia di concorrenza. 33 Sentenza del 9 settembre 2010, Andreasen/Commissione (T‑17/08 P, EU:T:2010:374, punto 146). 34 A fini di semplificazione, farò riferimento al Tribunale per indicare il giudice dell’Unione al quale è affidato, in primo grado, il controllo giurisdizionale della decisione dell’APN, anche se, per il periodo dal 2005 al 2016, tale competenza spettava al Tribunale della funzione pubblica. 35 Sentenza del 9 giugno 2021, DI/BCE (T‑514/19, EU:T:2021:332, punto 160) e giurisprudenza citata (in prosieguo: la «sentenza DI/BCE»). 36 Sentenza DI/BCE, punto 161. 37 [OSCURATO:PERSONA] DI/BCE, punto 196; e del 23 marzo 2022, OT/Parlamento (T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 170). 38 Sentenza del 15 maggio 2012, Nijs/Corte dei conti (T‑184/11 P, EU:T:2012:236, punto 85). 39 [OSCURATO:PERSONA] del 16 marzo 2004, Afari/BCE (T‑11/03, EU:T:2004:77, punto 203); e DI/BCE, punto 197. 40 La «scelta della sanzione adeguata spetta all’[APN] allorché la realtà dei fatti posti a carico dell’agente è dimostrata, e il giudice dell’Unione non può censurare tale scelta, a meno che la sanzione inflitta non sia sproporzionata rispetto ai fatti addebitati » [sentenza del 26 giugno 2013, BM/BCE (F‑106/11, EU:F:2013:91, punto 51), il corsivo è mio]. 41 La sentenza DI/BCE, punto 162, riformula il motivo vertente su errori manifesti di valutazione come motivo vertente su «un esame incompleto delle circostanze del procedimento, su errori nella valutazione di elementi di prova e su un errore di diritto». 42 V., inter alia , sentenze del 5 giugno 2019, Bernaldo de Quirós/Commissione (T‑273/18, EU:T:2019:371, punti 125 e 126); 6 ottobre 2021; AV e AW/Parlamento (T‑43/20, EU:T:2021:666, punti 136 e 137); e ordinanza del 10 febbraio 2026, IR/Consiglio (T‑214/25, EU:T:2026:134, punti 32 e 35). 43 In particolare, punti da 52 a 54. 44 La nozione di «ponderazione», che deriva dal termine latino pondus (peso), evoca un’operazione di equilibrio tra interessi e circostanze contrapposte, che va oltre la mera qualificazione giuridica dei fatti. Essa impone di valutare congiuntamente le constatazioni di fatto e di diritto precedentemente effettuate, al fine di determinare la risposta sanzionatoria proporzionata al caso di specie. 45 V., ad esempio, in materia di classificazione delle sostanze pericolose, sentenza del 21 luglio 2011, Etimine (C‑15/10, EU:C:2011:504, punto 60); in materia di risoluzione bancaria, sentenza dell’11 dicembre 2025, ABLV Bank/CRU (C‑602/22 P, EU:C:2025:953, punto 131); in materia di aiuti di Stato, sentenza del 29 giugno 2023, TUIfly/Commissione (C‑763/21 P, EU:C:2023:528, punto 76); e in materia di tutela della concorrenza, sentenza del 15 febbraio 2005, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑12/03 P, EU:C:2005:87, punto 38; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 46 L’avvocato generale Biondi ha recentemente sottolineato che tale parametro di controllo deve essere riservato alle sole valutazioni che, per loro stessa natura, presentano un’effettiva complessità tecnica, senza poter «diventare una formula generale che sottrae indebitamente intere categorie di valutazioni a un controllo giurisdizionale sufficientemente intenso da parte del giudice dell’Unione»: conclusioni dell’avvocato generale Biondi nelle cause riunite Commissione e a./Ryanair (Aiuto di Stato Covid-19 – KLM) (C‑266/24 P, C‑269/24 P e C‑289/24 P, EU:C:2026:271, punto 45), che rinviano a quelle della causa [OSCURATO:PERSONA]/Ryanair e a. (C‑457/23 P, EU:C:2025:802, punto 18). Condivido tali osservazioni, che sono trasponibili al settore della funzione pubblica dell’Unione. 47 [OSCURATO:PERSONA], punto 39. 48 V., per tutte, sentenza del 4 giugno 2026, Ausnit, Olariu și Asociații/Commissione (C‑389/25 P, EU:C:2026:455, punto 61 e giurisprudenza citata). 49 Sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 53 e giurisprudenza citata). 50 [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, punto 196. 51 [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, punto 203. 52 [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, punti 180 e 181. 53 Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, punti da 204 a 206 e 214, la Corte EDU ha ritenuto insufficiente un esame dei fatti limitato all’individuazione di contraddizioni, incoerenze, insufficienze probatorie o errori manifesti di valutazione, tenuto conto delle caratteristiche del procedimento disciplinare e della natura delle questioni controverse in tale causa, in cui l’istruttoria probatoria è stata ritenuta insufficiente. Per contro, nella sentenza del 3 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo (CE:ECHR:2026:0203JUD004479419, punti 72 e 73), la Corte EDU ha precisato che un controllo limitato all’errore manifesto di valutazione poteva essere compatibile con l’articolo 6 della CEDU in un caso (molto diverso) in cui: 1) il fascicolo amministrativo era completo per quanto riguardava le questioni sottoposte al controllo giurisdizionale; e 2) nonostante l’esclusione di alcune valutazioni di fatto (relative al rendimento professionale) dall’ambito del suo controllo, il giudice aveva verificato gli elementi a sostegno della valutazione dell’autorità amministrativa e accertato la proporzionalità della sanzione. 54 Sentenza del 15 luglio 2021, DK/SEAE (C‑851/19 P, EU:C:2021:607, punto 41). 55 V., nello stesso senso, sentenza della Corte EDU del 6 gennaio 2026, Altıner Akıncı c. Turchia (CE:ECHR:2026:0106JUD000957023), punti 98 e 99: un controllo puramente formale o superficiale, che non consenta di verificare il corretto utilizzo del potere discrezionale amministrativo, non può essere considerato un controllo sufficiente o effettivo ai fini dell’articolo 6 della CEDU. 56 Ricordo che, secondo la Corte EDU, la competenza estesa al merito ai sensi dell’articolo 6 della CEDU non richiede che l’organo giurisdizionale possa sostituire direttamente la propria valutazione a quella dell’amministrazione, modificando puramente e semplicemente la sanzione precedentemente inflitta: è sufficiente che essa disponga di poteri sufficienti per controllare la legittimità della decisione impugnata e, se del caso, annullarla e rinviare il procedimento allo stesso organo, o a un altro organo, affinché esso emetta una nuova decisione: sentenze del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] c. Cipro (CE:ECHR:2011:0721JUD003218104, punto 153); e [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho, punto 183. 57 Sentenza del 15 luglio 2021, DK/SEAE (C‑851/19 P, EU:C:2021:607, punto 41). 58 Sentenza del 1º agosto 2025, Francia e Commissione/CWS [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑71/23 P e C‑82/23 P, EU:C:2025:601, punto 67). 59 Sentenza del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e a./Commissione (da C‑474/09 P a C‑476/09 P, EU:C:2011:522, punto 57). 60 Ordinanza del 16 luglio 1998, N/Commissione (C‑252/97 P, EU:C:1998:385, punti da 58 a 64); e sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punti 127 e 128). 61 V., per analogia, sentenza del 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑359/01 P, EU:C:2004:255, punto 47). 62 Punti da 94 a 96 della sentenza impugnata. 63 Punti da 129 a 131 della sentenza impugnata. 64 Rinvio ai paragrafi da 19 a 21 delle presenti conclusioni. 65 V. punti 101, 128, 134, 146 e 163.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris