CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18200/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Considerato che i primi due motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA], relativi - rispettivamente - alla mancata integrazione dell'elemento soggettivo del reato e all'inosservanza della disciplina del concorso formale di cui agli artt. art. 81, comma 1 e 337 cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità perché i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale su tali punti (cfr. pagg. 7 della sentenza impugnata; 6 della sentenza di primo grado); Ritenuto che il terzo ed il quarto motivo, relativi - rispettivamente - all'esclusione della recidiva contestata e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, in quanto la motivazione è sorretta da un percorso logico immune da vizi (cfr. pagg. 8 della sentenza impugnata; pag. 7 della sentenza di primo grado) e si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame di deduzioni di merito, non consentito in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2