CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16023/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso; -controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in amministrazione straordinaria - intimata - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.7762/27/2017, depositata il 20 settembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente presentava istanza di rimborso per IRES per l’anno 2008, inerente a credito maturato dalla cessionaria [OSCURATO:PERSONA], ora in amministrazione straordinaria, che appunto le aveva ceduto il credito con atto 17 dicembre 2009, poi notificato all’Agenzia il 23 dicembre 2009. L’Agenzia non aveva accolto l’istanza, sospendendola a causa della indeterminatezza del soggetto legittimato alla riscossione, posto che gli organi concorsuali della [OSCURATO:PERSONA] avevano comunicato di non voler “subentrare” nel contratto di cessione. La cessionaria impugnava quindi la comunicazione ritenendola atto di diniego, e la CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR, adìta in sede di gravame, accoglieva la domanda di rimborso. 2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. La controricorrente resiste tramite controricorso e successive memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta la contemporanea pendenza di altra controversia, rubricata RG 8791/2019, avente ad oggetto l’impugnativa della sentenza della CTR che ha deciso il giudizio di ottemperanza della sentenza impugnata in questa sede. Ritenuta l’opportunità della trattazione congiunta delle due controversie, si dispone il rinvio della presente a nuovo ruolo. P. Q. M. La Corte dispone il rinvio della presente controversia a nuovo ruolo in relazione alla contestuale pendenza della causa RG 8791/2