Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 59/1980
ECLI:IT:COST:1980:59
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con cinque ordinanze emesse dai Pretori di [OSCURATO:PERSONA], di
Correggio e di Chieri, iscritte rispettivamente ai nn. 202, 203, 263,
291 e 406 del registro ordinanze del 1979, è stata sollevata, in
riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a) del d.P.R. 4 agosto
1978, n. 413, nella parte in cui esclude l'applicazione dell'amnistia
ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che abbiano
determinato le conseguenze previste dal primo comma n. 2 (indebolimento
permanente di un senso o di un organo) o dal secondo comma dell'art.
583 cod. pen. (lesioni personali gravissime).
Ad avviso dei giudici a quibus non si giustificherebbe il
trattamento differenziato disposto dalla norma impugnata in raffronto
alle ipotesi perfettamente corrispondenti di reato di lesioni colpose
commesse con violazione delle norme sulla disciplina stradale, per le
quali è invece concessa amnistia.
Dall'identità del bene giuridico protetto (incolumità personale),
dalla pena edittale, e dalla omogeneità di disciplina giuridica,
avrebbe dovuto conseguire, secondo le ordinanze di rimessione, una
parità di trattamento, onde la denunciata violazione del principio di
eguaglianza.
Dalla censurata esclusione del beneficio, il solo Pretore di [OSCURATO:PERSONA] deduce altresì una corrispondente carenza di tutela
processuale, con violazione, altresì, dell'art. 24, secondo comma,
della Costituzione.
Nelle ordinanze di rimessione si riconosce che la scelta dei reati
da ricomprendere tra quelli amnistiabili rientra nella discrezionalità
legislativa, fatto salvo però il limite della ragionevolezza, il cui
controllo è rimesso alla Corte costituzionale.
2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, con unico atto di deduzioni, depositato il 30 aprile 1979,
chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.
Osserva la difesa dello Stato che i criteri della eguale
obiettività giuridica del reato e della identità della pena edittale
non sarebbero decisivi per dimostrare l'irrazionalità della diversità
di disciplina denunziata. Invero nei delitti colposi le modalità della
condotta possono esser diverse quanto a disvalore giuridico ed il
legislatore può aver ragionevolmente ritenuto che la violazione delle
norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro meritasse un
trattamento più severo di quello riservato all'infrazione delle regole
di circolazione stradale, anche se produttiva della lesione degli
stessi beni tutelati.
:
1. - Le ordinanze di rimessione descritte in narrativa propongono
sostanzialmente la medesima questione, sicché i relativi giudizi vanno
definiti con unica sentenza.
2. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti, o
meno, con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 2 lett. a) del d.P.R. 4
agosto 1978, n. 413, nella parte in cui esclude l'applicazione
dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro (che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo
comma, n. 2, o dal secondo comma, dell'art. 583 c.p.), per il dubbio
che ciò realizzi un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto
allo stesso reato di lesioni colpose compiuto con violazione delle
norme sulla circolazione stradale, rientrante, invece, nell'ambito
dell'amnistia.
La norma impugnata è denunciata altresì - dal solo pretore di
[OSCURATO:PERSONA] - per l'ipotesi che contrasti anche con la garanzia del
diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), senza una specifica
formulazione dei profili di illegittimità da cui sarebbe affetta.
3. - La questione non è fondata.
Va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte "compete
esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione
tra reati amnistiabili e non, e che le relative valutazioni non possono
essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione
normativa tra figure omogenee di reati assuma dimensioni tali da non
potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione" (da
ultimo sentenza 214/1975).
Nella specie risulta dai lavori preparatori della legge di
delegazione che il legislatore ha voluto consapevolmente escludere
dall'ambito dell'amnistia i reati sopra descritti. Ciò non
rappresenta, ad avviso della Corte, una scelta irrazionale, sol che si
consideri che la rilevante diffusione di certi reati in un determinato
momento ed il conseguente allarme sociale causato dai medesimi, può
costituire ragionevole motivo di discriminazione ai fini dell'amnistia
(cfr. anche sentenza n. 175 del 1971). Né va ignorato che la condotta
del datore di lavoro, il quale non abbia osservato le norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere determinata,
secondo una ragionevole presunzione, da motivi di lucro, a differenza
di quella del soggetto che abbia contravvenuto alle norme sulla
circolazione stradale, onde la possibilità che il legislatore disponga
con maggior rigore nel primo dei casi considerati.
Potrebbe infine osservarsi che dalla affermazione della Corte
secondo cui "la diversità del bene giuridico tutelato consente sempre
una diversa valutazione politico - sociale ed un diverso trattamento ai
fini della amnistia" non può dedursi automaticamente, dato il
carattere non esaustivo del principio invocato dai giudici a quibus,
che a parità dei beni giuridici protetti, dovrebbe conseguire
necessariamente, in ogni caso, una pari disciplina.
4. - Del tutto priva di motivazione è la censura mossa alla norma
impugnata per asserita violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost.,
attesa l'assenza di una qualsiasi formulazione di profili di
illegittimità prospettati.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lett. a) d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con le
ordinanze del pretore di [OSCURATO:PERSONA];
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della stessa norma, indicata sub 1), sollevata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe descritte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere