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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 22270/2023

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Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 29872/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato presso l ’ indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato presso l ’ indirizzo di posta elettronicacertificata dell ’ avv.to [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresentae difende; -controricorrente - avversola sentenza n. 659/2020 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA];Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29872/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri udita la relaz ione della causa svolta nell ’ udienza del 26/05/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL ’ UTRI; sentito il S ostituto P rocuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso ; sentitii difensori delle parti . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 23/6/2020, la Corte d ’ appello di Torino haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannatoAndrea Rovere al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] conseguenza di due episodi (consistiti in un colloquio tra più persone in ambito pubblico e in una pubblicazione sulla rete Internet)in occasione dei quali il Rovere si era reso responsabile di comunicazionidal contenuto diffamatorio nei confronti del Cavallone.

2. A fondamento della decisio ne assunta, la corte territoriale ha rilevatocome del tutto correttamente il giudice di primo grado avesse ritenuto dimostrata l ’ avvenuta comunicazione pubblica, da parte del Rovere,delle espressioni offensive dirette nei confronti del Cavallone, conla conseguente correttezza della condanna pronunciata a carico del Rovere e della relativa entità, opportunamente commisurata in relazione ai criteri orientativi contenuti nelle tabelle predisposte su iniziativadell’Osservatorio sulla giust izia civile di Milano. 3.Avverso la sentenza d ’ appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi d ’ impugnazione. 4.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha c oncluso periscritto, invocando il rigetto del ricorso. 6.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

RAGIONIDELLA DECISIONEUdienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29872/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri

1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenzaimpugnata (in relazione all ’ art. 360 n. 4 c.p.c.), per aver e la corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, erroneamente ritenuto ammissibili i capitoli di prova analiticamente trascrittiin ricorso, dedotti dalla controparte con la seconda memoria istruttoriaex art. 183 c.p.c. ed ammessi con o rdinanza del 2/2/2017. 2.Il motivo è inammissibile.

3. Osserva il Collegio come , attraverso la proposizione della censurain esame, il ricorrente pretenda di rileggere, in questa sede di legittimità,la valutazione discrezionale attraverso la quale il giu dice di merito è giunto a ritenere ammissibili i mezzi di prova proposti dalla controparte,secondo i termini di una prospettiva critica che, in quanto destinataalla riformulazione di un giudizio di merito sui fatti di causa, deveritenersi non consentit a in questa sede. 4.Varrà al riguardo ribadire co m e, una volta che il giudice di merito abbia ritenuto ammissibili e rilevanti i mezzi di prova poi assunti e utilizzati ai fini della decisione, la critica al provvedimento di ammissione delle prove , là dove trasmodi ( come nel caso di specie ) oltre il rilievo dell ’ eventuale violazione di regole o di preclusioni di caratteremeramente processual e , si traduce in una critica de l modo in cuiil giudice d i merito h a ritenuto di apprezzare i fatti di causa : si tratta diuna forma critica che, non correlandosi ai limiti imposti dalla legge al giudizio di legittimità , non risulta legittimame nte prospettabile dinanzi alla Corte di cassazione, essendo a quest ’ ultima sottratto il poteredi procedere a una riformulazione delle valutazioni riguardanti i fatti di causa, dalla legge istituzionalmente riservato alle prerogative delgiudice di merito.

Né integra questione di diritto la qualificazione di “capo” del destinatario degli apprezzamenti del danneggiante, tanto riguardandoinvece la ricostruzione in punto di fatto – e, come tale, qui insindacabile– delle circostanze di identificabilità e rife ribilità di quelli.Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29872/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri

5. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2697 c.c. (in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale, nel confermarela sentenza di primo grado, erroneamente ritenuto che nel corso del giudizio di primo grado il Cavallone avesse adeguatamente comprovato l ’ avvenuta pronuncia, da parte del Rovere, delle frasi offensive asseritamente profferite nel corso della conversazione in luogopubblico de dotta in giudizio dalla controparte, avuto riguardo alla sostanziale inidoneità, a tal fine, del contenuto delle dichiarazioni testimonialianaliticamente riportate in ricorso. 6.Il motivo è inammissibile. 7.Osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contengaalcuna denuncia del paradigma dell ’ art. 2697 c.c., limitandosi adenunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie. 8.Sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa C orte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull ’ onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendol’onus probandi a una parte divers a da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulladifferenza fra fatti costitu t ivi ed eccezioni, mentre detta violazione nonsi può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove propo ste dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentitadal paradigma dell ’ art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “ valutazione delle prove ” (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01).

In tale contesto, tra l’altro, la Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29872/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri valutazionedi attendibilità e quella comparativa del testimoniale non concordanteè incensurabile in sede di legittimità. 9.Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2697 c.c. (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, erroneamente ritenuto che nel corso del giudizio il Cavallone avesse effettivamente comprovato l ’ avvenuta commissione, da parte del Rovere, dell ’ illecito consistito nella pubblicazionesulla rete Internet di frasi diffamatorie nei confronti della controparte, avuto riguardo alla c ontestata conformità all ’ originale informatico della riproduzione fotografica del file asseritamente pubblicato in rete dal convenuto, ed attesa l ’ illiceità dell ’ avvenuta estrapolazionedella pubblicazione da un contesto privato, nella specie consistito in un gruppo di comunicazione telematica chiuso all’indiscriminatoaccesso del pubblico. 10.Il motivo è inammissibile. 11.La corte territoriale ha affermato c ome, a fronte della decisione del giudice di primo grado, circa la genericità della c ontesta zione relativa alla conformità, all ’ originale informatico, della riproduzione fotografica del file pubblicato in rete dal convenuto , il Rovere non avrebbeavanzato alcuna specifica deduzione impugnatoria, essendosi limitato a denunciare e ribadire l a carenza di prova a sostegno della contestataconformità all ’ originale del documento avversario (cfr. pag. 11della sentenza d ’ appello). 12.Allo stesso modo, il giudice d ’ appello ha rilevato come del tutto correttamente il primo giudice avesse ritenuto c he la circostanza del carattere privato della conversazione avvenuta in rete fosse rimasta deltutto priva di prova, ossia alla stregua di una mera enunciazione apoditticada parte del Rovere; circostanza di fatto rispetto alla quale, Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29872/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri anche in considerazio ne del principio della vicinanza della prova, il ricorrenteavrebbe avuto l ’ onere di fornire la prova. 13.Ciò posto, v a rrà evidenziare come, in questa sede , il ricorrente sisia del tutto astenuto dall ’ opportuna e adeguata contestazione di tali premesse, non avendo spiegato in quale modo , in sede di appello, la decisionedel primo giudice ( circa la genericità della contestazione della conformità all’ originale della riproduzione fotografica ) fosse stata , al contrario,specificamente contestata e confutata; né avendo il Rovere denunciato, in questa sede , il modo attraverso il quale il giudice d’appello sarebbe incorso nella pretesa violazione del principio di distribuzione degli oneri probatori con riguardo alla circostanza del carattereprivato della convers azione in rete , apparendo pienamente correttal’ affermazione del giudice a quo circa l ’ incombenza, a carico delRovere, dell ’ onere della prova in ordine all ’ eccezione del carattere effettivamenteprivato e confidenziale della conversazione informatica dedottain giudizio .

14. Da tali premesse appare evidente , viepiù in presenza di un mezzodi comunicazione dalla diffusività peculiare e dalla accessibilità tendenzialmente indefinita, come la critic a relativa all ’ erroneità del giudizio probatorio della corte territoriale (circa l ’ avvenuta commissionedel fatto diffamatorio da parte dell ’ odierno ricorrente) in altronon consist a se non in una sostanziale proposta di rivalutazione nelmerito dei fatti di causa, come tale non consentita in questa sede.

15. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione dell ’ art. 2056 c.c. (in relazione all ’ art. 360 n. 3c.p.c.), per avere la corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, erroneamente ritenuto comprovata l ’ avvenuta causazione, a carico di controparte, di un danno corrispondente all’importo di euro 30.000,00, in assenza di alcuna adeguata motivazione.Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29872/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri 16.Il motivo è inammissibile.

17. Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato la circostanza secondo cui l ’ entità dell’importo risarcitorio liquidat o dal primo giudice in favore del Cavallone sia stata identificato per relationem in corrispondenza ai criteri orient ativi fatti propri dalle tabelle compilate dall ’ Osservatorio sulla giustizia presso il Tribunale di Milano , con gli opportuni adattamenti al caso di specie, in considerazione delle particolari modalitàdi verificazione del fatto concreto. 18.Rispetto a ta le motivazione del primo giudice, la corte d ’ appello hasottolineato come l ’ appellante non avesse provveduto ad articolare alcunaspecifica contestazione.

19. La critica avanzata dall ’ odierno ricorrente circa l ’ asserita illogicità di tale motivazione del g iudice di secondo grado – oltre ad omettere la necessaria e specifica contestazione de l giudizio di aspecificità dell ’ appello sul punto formulato dalla corte territoriale – nonconsidera come la circostanza secondo cui il riferimento ai criteri fattipropri dalle c.d. ‘ tabelle di Milano ’ val ga a integrare gli estremi di unparametro obiettivo ed esterno al ragionamento logico articolato da l giudicedi merito . 20.Infatti, f erma la premessa che ad esse è stata solo ad altri fini chiaramentericonosciuta da questa Corte (così Cass. n. 12408/2011) l’attitudine ad individuare coerenti parametri monetari di riferimento uniforme,che possano poi essere adattati al caso concreto ed a porsi come strumento di concreta r ealizzazione di “un’eguaglianza equitativa”, si ha che nella fattispecie in esame le tabelle sopra descritte vengono in considerazione non già perché debba necessariamente essere loro riconosciuto un valore sostanzialmente obiettivo(questione che il Colle gio lascia del tutto impregiudicata), ma esclusivamenteperché la corte territoriale ha premesso e si è prefissa Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29872/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri diadottarle quale criterio di valutazione, scegliendole tra le alternative possibili – tutte pienamente suscettibili di sostanziare il giudizi o equitativoche caratterizza l’operazione di liquidazione del danno non patrimoniale – e quindi erigendole a parametro della concreta determinazionedel danno non patrimoniale da liquidare. 21.Rispetto a tale corretto procedimento di liquidazione, l ’ odie rno ricorrentesi è limitato ad avanzare una mera contestazione di principio, astenendosi dal puntualizzare i contenuti concreti delle proprie deduzioni critiche, fermandosi alla proposizione di una censura del tutto generica, come tale inidonea a integrar e i termini di una contestazionespecifica dei criteri di liquidazione utilizzati dai giudici del merito.

22. Sulla base di tali premesse, dev ’ essere definitivamente dato attodell’inammissibilità del ricorso.

23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 24.Dev’essere, infine, dato atto del la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell ’ art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.500,00, oltr e alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.

Dà atto del la sussistenza dei presupposti processuali pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 29872/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato presso l ’ indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato presso l ’ indirizzo di posta elettronicacertificata dell ’ avv.to [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresentae difende; -controricorrente - avversola sentenza n. 659/2020 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA];Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29872/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri udita la relaz ione della causa svolta nell ’ udienza del 26/05/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL ’ UTRI; sentito il S ostituto P rocuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso ; sentitii difensori delle parti . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 23/6/2020, la Corte d ’ appello di Torino haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannatoAndrea Rovere al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] conseguenza di due episodi (consistiti in un colloquio tra più persone in ambito pubblico e in una pubblicazione sulla rete Internet)in occasione dei quali il Rovere si era reso responsabile di comunicazionidal contenuto diffamatorio nei confronti del Cavallone. 2. A fondamento della decisio ne assunta, la corte territoriale ha rilevatocome del tutto correttamente il giudice di primo grado avesse ritenuto dimostrata l ’ avvenuta comunicazione pubblica, da parte del Rovere,delle espressioni offensive dirette nei confronti del Cavallone, conla conseguente correttezza della condanna pronunciata a carico del Rovere e della relativa entità, opportunamente commisurata in relazione ai criteri orientativi contenuti nelle tabelle predisposte su iniziativadell’Osservatorio sulla giust izia civile di Milano. 3.Avverso la sentenza d ’ appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi d ’ impugnazione. 4.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha c oncluso periscritto, invocando il rigetto del ricorso. 6.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. RAGIONIDELLA DECISIONEUdienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29872/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri 1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenzaimpugnata (in relazione all ’ art. 360 n. 4 c.p.c.), per aver e la corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, erroneamente ritenuto ammissibili i capitoli di prova analiticamente trascrittiin ricorso, dedotti dalla controparte con la seconda memoria istruttoriaex art. 183 c.p.c. ed ammessi con o rdinanza del 2/2/2017. 2.Il motivo è inammissibile. 3. Osserva il Collegio come , attraverso la proposizione della censurain esame, il ricorrente pretenda di rileggere, in questa sede di legittimità,la valutazione discrezionale attraverso la quale il giu dice di merito è giunto a ritenere ammissibili i mezzi di prova proposti dalla controparte,secondo i termini di una prospettiva critica che, in quanto destinataalla riformulazione di un giudizio di merito sui fatti di causa, deveritenersi non consentit a in questa sede. 4.Varrà al riguardo ribadire co m e, una volta che il giudice di merito abbia ritenuto ammissibili e rilevanti i mezzi di prova poi assunti e utilizzati ai fini della decisione, la critica al provvedimento di ammissione delle prove , là dove trasmodi ( come nel caso di specie ) oltre il rilievo dell ’ eventuale violazione di regole o di preclusioni di caratteremeramente processual e , si traduce in una critica de l modo in cuiil giudice d i merito h a ritenuto di apprezzare i fatti di causa : si tratta diuna forma critica che, non correlandosi ai limiti imposti dalla legge al giudizio di legittimità , non risulta legittimame nte prospettabile dinanzi alla Corte di cassazione, essendo a quest ’ ultima sottratto il poteredi procedere a una riformulazione delle valutazioni riguardanti i fatti di causa, dalla legge istituzionalmente riservato alle prerogative delgiudice di merito. Né integra questione di diritto la qualificazione di “capo” del destinatario degli apprezzamenti del danneggiante, tanto riguardandoinvece la ricostruzione in punto di fatto – e, come tale, qui insindacabile– delle circostanze di identificabilità e rife ribilità di quelli.Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29872/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri 5. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2697 c.c. (in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale, nel confermarela sentenza di primo grado, erroneamente ritenuto che nel corso del giudizio di primo grado il Cavallone avesse adeguatamente comprovato l ’ avvenuta pronuncia, da parte del Rovere, delle frasi offensive asseritamente profferite nel corso della conversazione in luogopubblico de dotta in giudizio dalla controparte, avuto riguardo alla sostanziale inidoneità, a tal fine, del contenuto delle dichiarazioni testimonialianaliticamente riportate in ricorso. 6.Il motivo è inammissibile. 7.Osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contengaalcuna denuncia del paradigma dell ’ art. 2697 c.c., limitandosi adenunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie. 8.Sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa C orte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull ’ onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendol’onus probandi a una parte divers a da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulladifferenza fra fatti costitu t ivi ed eccezioni, mentre detta violazione nonsi può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove propo ste dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentitadal paradigma dell ’ art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “ valutazione delle prove ” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01). In tale contesto, tra l’altro, la Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29872/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri valutazionedi attendibilità e quella comparativa del testimoniale non concordanteè incensurabile in sede di legittimità. 9.Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2697 c.c. (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, erroneamente ritenuto che nel corso del giudizio il Cavallone avesse effettivamente comprovato l ’ avvenuta commissione, da parte del Rovere, dell ’ illecito consistito nella pubblicazionesulla rete Internet di frasi diffamatorie nei confronti della controparte, avuto riguardo alla c ontestata conformità all ’ originale informatico della riproduzione fotografica del file asseritamente pubblicato in rete dal convenuto, ed attesa l ’ illiceità dell ’ avvenuta estrapolazionedella pubblicazione da un contesto privato, nella specie consistito in un gruppo di comunicazione telematica chiuso all’indiscriminatoaccesso del pubblico. 10.Il motivo è inammissibile. 11.La corte territoriale ha affermato c ome, a fronte della decisione del giudice di primo grado, circa la genericità della c ontesta zione relativa alla conformità, all ’ originale informatico, della riproduzione fotografica del file pubblicato in rete dal convenuto , il Rovere non avrebbeavanzato alcuna specifica deduzione impugnatoria, essendosi limitato a denunciare e ribadire l a carenza di prova a sostegno della contestataconformità all ’ originale del documento avversario (cfr. pag. 11della sentenza d ’ appello). 12.Allo stesso modo, il giudice d ’ appello ha rilevato come del tutto correttamente il primo giudice avesse ritenuto c he la circostanza del carattere privato della conversazione avvenuta in rete fosse rimasta deltutto priva di prova, ossia alla stregua di una mera enunciazione apoditticada parte del Rovere; circostanza di fatto rispetto alla quale, Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29872/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri anche in considerazio ne del principio della vicinanza della prova, il ricorrenteavrebbe avuto l ’ onere di fornire la prova. 13.Ciò posto, v a rrà evidenziare come, in questa sede , il ricorrente sisia del tutto astenuto dall ’ opportuna e adeguata contestazione di tali premesse, non avendo spiegato in quale modo , in sede di appello, la decisionedel primo giudice ( circa la genericità della contestazione della conformità all’ originale della riproduzione fotografica ) fosse stata , al contrario,specificamente contestata e confutata; né avendo il Rovere denunciato, in questa sede , il modo attraverso il quale il giudice d’appello sarebbe incorso nella pretesa violazione del principio di distribuzione degli oneri probatori con riguardo alla circostanza del carattereprivato della convers azione in rete , apparendo pienamente correttal’ affermazione del giudice a quo circa l ’ incombenza, a carico delRovere, dell ’ onere della prova in ordine all ’ eccezione del carattere effettivamenteprivato e confidenziale della conversazione informatica dedottain giudizio . 14. Da tali premesse appare evidente , viepiù in presenza di un mezzodi comunicazione dalla diffusività peculiare e dalla accessibilità tendenzialmente indefinita, come la critic a relativa all ’ erroneità del giudizio probatorio della corte territoriale (circa l ’ avvenuta commissionedel fatto diffamatorio da parte dell ’ odierno ricorrente) in altronon consist a se non in una sostanziale proposta di rivalutazione nelmerito dei fatti di causa, come tale non consentita in questa sede. 15. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione dell ’ art. 2056 c.c. (in relazione all ’ art. 360 n. 3c.p.c.), per avere la corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, erroneamente ritenuto comprovata l ’ avvenuta causazione, a carico di controparte, di un danno corrispondente all’importo di euro 30.000,00, in assenza di alcuna adeguata motivazione.Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29872/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri 16.Il motivo è inammissibile. 17. Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato la circostanza secondo cui l ’ entità dell’importo risarcitorio liquidat o dal primo giudice in favore del Cavallone sia stata identificato per relationem in corrispondenza ai criteri orient ativi fatti propri dalle tabelle compilate dall ’ Osservatorio sulla giustizia presso il Tribunale di Milano , con gli opportuni adattamenti al caso di specie, in considerazione delle particolari modalitàdi verificazione del fatto concreto. 18.Rispetto a ta le motivazione del primo giudice, la corte d ’ appello hasottolineato come l ’ appellante non avesse provveduto ad articolare alcunaspecifica contestazione. 19. La critica avanzata dall ’ odierno ricorrente circa l ’ asserita illogicità di tale motivazione del g iudice di secondo grado – oltre ad omettere la necessaria e specifica contestazione de l giudizio di aspecificità dell ’ appello sul punto formulato dalla corte territoriale – nonconsidera come la circostanza secondo cui il riferimento ai criteri fattipropri dalle c.d. ‘ tabelle di Milano ’ val ga a integrare gli estremi di unparametro obiettivo ed esterno al ragionamento logico articolato da l giudicedi merito . 20.Infatti, f erma la premessa che ad esse è stata solo ad altri fini chiaramentericonosciuta da questa Corte (così Cass. n. 12408/2011) l’attitudine ad individuare coerenti parametri monetari di riferimento uniforme,che possano poi essere adattati al caso concreto ed a porsi come strumento di concreta r ealizzazione di “un’eguaglianza equitativa”, si ha che nella fattispecie in esame le tabelle sopra descritte vengono in considerazione non già perché debba necessariamente essere loro riconosciuto un valore sostanzialmente obiettivo(questione che il Colle gio lascia del tutto impregiudicata), ma esclusivamenteperché la corte territoriale ha premesso e si è prefissa Udienzadel 26 maggio 2023 - R.G. n. 29872/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] Dell ’ Utri diadottarle quale criterio di valutazione, scegliendole tra le alternative possibili – tutte pienamente suscettibili di sostanziare il giudizi o equitativoche caratterizza l’operazione di liquidazione del danno non patrimoniale – e quindi erigendole a parametro della concreta determinazionedel danno non patrimoniale da liquidare. 21.Rispetto a tale corretto procedimento di liquidazione, l ’ odie rno ricorrentesi è limitato ad avanzare una mera contestazione di principio, astenendosi dal puntualizzare i contenuti concreti delle proprie deduzioni critiche, fermandosi alla proposizione di una censura del tutto generica, come tale inidonea a integrar e i termini di una contestazionespecifica dei criteri di liquidazione utilizzati dai giudici del merito. 22. Sulla base di tali premesse, dev ’ essere definitivamente dato attodell’inammissibilità del ricorso. 23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 24.Dev’essere, infine, dato atto del la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell ’ art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.500,00, oltr e alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dà atto del la sussistenza dei presupposti processuali pe
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