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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:F:2009:122
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]

(Seconda Sezione) 24 settembre 2009 Causa F‑94/07 [OSCURATO:PERSONA] e altri contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio 2006 – Tasso di moltiplicazione – Art. 6, n. 2, dello Statuto – Art. 9 dell’allegato XIII dello Statuto – Soglia di promozione» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Vocino chiedono l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non promuoverli al grado AD 13 per l’esercizio di promozione 2006.

Decisione: Il ricorso è respinto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo inconferente Nell’ambito di un ricorso di annullamento, se un motivo non è idoneo, nel caso in cui sia fondato, a comportare l’annullamento perseguito dal ricorrente, tale motivo dev’essere considerato inconferente.

Pertanto, qualora un funzionario, retribuito sugli stanziamenti di una delle parti del bilancio generale, proponga un ricorso contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che non l’ha promosso, quand’anche egli non abbia potuto esserlo per l’insufficienza del punteggio totale da lui accumulato per la promozione, si deve ritenere che egli non abbia un interesse legittimo ad ottenere l’annullamento di una decisione di cui si sa per certo in anticipo che dovrebbe necessariamente essere riformulata in maniera identica per quanto lo riguarda. (v. punti 61 e 62) Riferimento: Corte: 21 settembre 2000, causa C‑46/98 P, EFMA/Consiglio (Racc. pag.

I‑7079, punti 37 e 38), e 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio (Racc. pag.

I‑10091, punto 52) Tribunale di primo grado: 6 giugno 2007, causa T‑432/04, Parlante/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione) 24 settembre 2009 Causa F‑94/07 [OSCURATO:PERSONA] e altri contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio 2006 – Tasso di moltiplicazione – Art. 6, n. 2, dello Statuto – Art. 9 dell’allegato XIII dello Statuto – Soglia di promozione» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Vocino chiedono l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non promuoverli al grado AD 13 per l’esercizio di promozione 2006. Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. Massime Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo inconferente Nell’ambito di un ricorso di annullamento, se un motivo non è idoneo, nel caso in cui sia fondato, a comportare l’annullamento perseguito dal ricorrente, tale motivo dev’essere considerato inconferente. Pertanto, qualora un funzionario, retribuito sugli stanziamenti di una delle parti del bilancio generale, proponga un ricorso contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che non l’ha promosso, quand’anche egli non abbia potuto esserlo per l’insufficienza del punteggio totale da lui accumulato per la promozione, si deve ritenere che egli non abbia un interesse legittimo ad ottenere l’annullamento di una decisione di cui si sa per certo in anticipo che dovrebbe necessariamente essere riformulata in maniera identica per quanto lo riguarda. (v. punti 61 e 62) Riferimento: Corte: 21 settembre 2000, causa C‑46/98 P, EFMA/Consiglio (Racc. pag. I‑7079, punti 37 e 38), e 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio (Racc. pag. I‑10091, punto 52) Tribunale di primo grado: 6 giugno 2007, causa T‑432/04, Parlante/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38)
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