Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10720/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6923/2013 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia, - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), con sede legale in Bernezzo (CN), via [OSCURATO:PERSONA] n. 106, in persona del legale rappresentate pro tempore; - costituita non con troricorrente - R.G.N. 6923/2013-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.). avverso la sentenza della Commissione tributaria del Piemonte n. 65/01/2012, pronunciata il 18 maggio 2012 e depositata il 19 luglio 2012; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 7 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia dell'Entrate («A.E.») ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza (n. 87/02/2009) con la quale la CTP di Cuneo aveva accolto l'impugnazione proposta contro cartella di pagamento (n. 03720090000139028) motivata dall'iscrizione a ruolo a seguito di avviso di accertamento relativo all'anno 2002 e per gli importi dovuti a seguito della sentenza della CTR Piemonte n. 46/33/2008 (di rigetto delle impugnazioni proposte dalla contribuente avverso avvisi di accertamento per il 2001 e per il 2002).

2. Dalla sentenza impugnata nonché degli atti di parte emerge quanto segue, circa i fatti di causa.

2.1. L'A.E. notificò al contribuente gli avvisi di accertamento n.

R1302T10064172006, per il 2001, per euro 28.628,76 a titolo di IVA ed euro 35.785,95 a titolo di sanzioni, e n.

R1302T100156/2007, per il 2002, per euro 528.490,00 a titolo di IVA e sanzione pecuniaria pari ad euro 990.918,75.

Con il detto avviso del 2002, in applicazione degli artt. 3, 7, 12 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in particolare l'Amministrazione irrogò la sanzione amministrativa pecuniaria unica (cioè riferita anche al periodo d'imposta 2001) di euro 990.918,75.

Provvide poi, l'A.E., a rideterminare la sanzione unica in euro 955.132,80 (pari alla differenza tra la sanzione unica irrogata per il 2002 - euro 990.918,75 - e quella già applicata con riferimento all'esercizio precedente - euro 35.785,95 -).

Premessa ed esplicitata la detta base di calcolo, per mero errore materiale, R.G.N. 6923/2013-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.).consistente nell'indicazione dell'importo da sottrarre in euro 3.578.595,00 in luogo di quello corretto pari ad euro 35.785,95, l'avviso di accertamento per il 2002 indicò però quale sanzione ZERO e non il corretto importo pari ad euro 955.132,80.

L'impugnazione dei detti avvisi culminò nella sentenza della CTR del Piemonte n. 46/33/2008 che, in accoglimento dell'appello dell'Amministrazione, riconobbe fondate le pretese fiscali nei confronti del contribuente e riguardanti le dette annualità 2001 e 2002.

La detta sentenza fu poi oggetto di ricorso per cassazione e cassata, ma solo successivamente alla sentenza oggetto di attuale impugnazione, con decisione nel merito di accoglimento del ricorso originario del ricorrente solo con riferimento all'avviso di accertamento relativo al 2001 (cfr., Cass. sez. 5, 29/10/2014, n. 22945).

In ragione della sentenza della CTR del Piemonte n. 46/33/2008, ed in pendenza del processo (essendo la sentenza della CTR non ancora irrevocabile in forza di ricorso per cassazione), ex art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'A.E., per quanto rileva ai presenti fini, provvide all'iscrizione a ruolo, con riferimento all'avviso di accertamento per il 2002, di euro 528.490,00 a titolo di IVA ed euro 955.132,80, a titolo di sanzione (come innanzi determinata).

Sicché, l'agente della riscossione, sempre per quanto rileva ai presenti fini, il 10 febbraio 2009 notificò al contribuente la cartella di pagamento n. 03720090000139028, relativa al 2002, per euro 528.490,00 a titolo di IVA ed euro 955.132,80, a titolo di sanzioni (pari alla differenza tra la sanzione unica irrogata per il 2002 - euro 990.918,75 - e quelle già applicata con riferimento all'esercizio precedente - euro 35.785,95 -), nonché per euro 87.363,74 a titolo di interessi, oltre compensi di riscossione.

2.2. Il contribuente, il 24 aprile 2009, con ricorso notificato al solo Agente della riscossione, impugnò innanzi al Giudice tributario la cartella n. 03720090000139028, relativa al 2002, contestando la R.G.N. 6923/2013-Cass. sez. 5 civ.-Presidente [OSCURATO:PERSONA]Ino [OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.).correttezza dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni in quanto l'avviso di accertamento per il 2002 (fondante l'iscrizione a ruolo e la successiva citata cartella), oggetto del citato separato giudizio culminato nella sentenza della CTR del Piemonte n. 46/33/2008, determinò in ZERO le sanzioni dovute, tenuto conto delle sanzioni già irrogate per le annualità precedenti.

Il 12 giugno 2009 il contribuente chiese l'autoannullamento della cartella impugnata, il 2 luglio 2009 la CTR ordinò l'integrazione del contraddittorio nei conforti dell'A.E. che rispose all'istanza di cui innanzi il successivo 10 settembre.

Con nota, l'Amministrazione evidenziò in particolare che il grossolano errore materiale, non solo riconoscibile ma anche riconosciuto dal contribuente che aveva anche impugnato il detto avviso di accertamento, non avrebbe potuto giustificare un autoannullamento in quanto ininfluente ai fini della percezione da parte della stessa società della pretesa tributaria (compreso l'aspetto sanzionatorio).

3. La CTP annullò la cartella di pagamento per il 2002, limitatamente alla sanzione pecuniaria ed ai conseguenti oneri di riscossione, avendo l'avviso di accertamento per il 2002 (come detto oggetto di separata impugnazione) determinato in ZERO le sanzioni per l'anno 2002.

4. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, rigettò l'appello dell'Amministrazione confermando la statuizione di primo grado ed integrandola osservando, letteralmente, che: «la rettifica degli importi delle sanzioni pecuniarie dell'avviso di accertamento 2002» fu effettuata «con una mera comunicazione, di cui la parte non ammette la ricezione, e non con un nuovo avviso di irrogazione di sanzioni o con notificazione di una rettifica oltretutto a procedimento di impugnazione già avviato».

La CTR aggiunse, letteralmente, quanto di seguito.

«La pretesa fiscale recata dall'accertamento era ed è quella di sanzioni nell'importo pari a ZERO R.G.N. 6923/2013-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.).e in coerenza con quanto deciso dalla CTR» (da intendersi correttamente: CTP) «tale somma doveva essere iscritta a ruolo e indicata nella cartella di pagamento che non può assolvere a funzioni diverse dalla mera riscossione. ...

Si stima equo dichiarare la compensazione delle spese considerando che la società si è indebitamente avvantaggiata di un mero errore formale».

5. Contro la sentenza d'appello l'A.E. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre la contribuente si costituisce senza controricorrere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 10 della

I. 27 luglio 2000, n. 212, degli artt. 17 e 24 del d.lgs. n. 472 del 1997, dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Con il motivo n. 2, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce violazione o falsa applicazione del citato art. 68.

Nello specifico, ci si duole (con il motivo n. 1) della statuizione impugnata ritenendo la lettura degli atti impositivi contraria ai principi di buona fede e di collaborazione tra contribuente ed Amministrazione e si prospetta anche un vizio motivazionale in termini di contraddittorietà laddove la CTR, ancorché ai fini della decisione sulle spese processuali) ha ritenuto che la società si sia «indubbiamente avvantaggiata di un mero errore formale». [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente (motivo n. 2), in forza della lettura di cui innanzi, avrebbe comunque violato o falsamente applicato l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, in tema di pagamento del tributo in pendenza di giudizio, in quanto la cartella di pagamento R.G.N. 6923/2013-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.). è nella specie emessa all'esito della sentenza della CTR del Piemonte n. 46/33/2008 (all'epoca oggetto di ricorso per cassazione) che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento del 2001 e del 2002 poi trasfusi nel ruolo.

2.2. Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto non tali da sindacare la ratio decidendi sottesa alla decisione (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. Sez.

U, 15/09/2020, n. 19169, Rv. 658633- 01, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione, entrambe nel senso della considerazione della relativa censura alla stregua di un «non motivo», inammissibile ex art. 366, n. 4, c.p.c.; Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4, c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

La CTR, difatti, con la sua unica ratio decidendi, pur accertando la sussistenza dell'errore materiale (dando difatti atti che la contribuente si fosse «indubbiamente avvantaggiata di un mero errore formale» commesso dall'Ufficio), ritiene, in diritto, che la cartella non potesse «rettificare» l'avviso.

L'Ufficio, invece di censurare la detta ragione che fonda la decisione, secondo cui, nonostante il palese errore materiale, la cartella non sarebbe strumento idoneo a modificare l'avviso, sostiene che la pronuncia sia in contrasto con il principio di buona fede di cui all'art. 10 della

I. n. 212 del 2000 (primo motivo), oltre che la R.G.N. 6923/2013-Cass. sez. 5 civ.-PresIdente [OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.). violazione della disposizione che permette la riscossione frazionata ex art. 68 d.lgs. 546 del 1992 (secondo motivo), peraltro in termini non specifici in quanto non tali da esplicitare in perché vi sarebbe stata violazione della detta norma.

Parimenti inammissibile, oltre che comunque non fondato, è quindi anche il dedotto vizio motivazionale in termini di contraddittorietà (motivo primo, ultima parte), in ragione della pacificità dei fatti (sussistenza dell'errore materiale) con riferimento ai quali la CTR ha statuito fondando la propria decisione sulla ratio innanzi evidenziata (e non sindacata).

3. In conclusione, il ricorso non merita

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6923/2013 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia, - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), con sede legale in Bernezzo (CN), via [OSCURATO:PERSONA] n. 106, in persona del legale rappresentate pro tempore; - costituita non con troricorrente - R.G.N. 6923/2013-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.). avverso la sentenza della Commissione tributaria del Piemonte n. 65/01/2012, pronunciata il 18 maggio 2012 e depositata il 19 luglio 2012; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 7 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia dell'Entrate («A.E.») ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza (n. 87/02/2009) con la quale la CTP di Cuneo aveva accolto l'impugnazione proposta contro cartella di pagamento (n. 03720090000139028) motivata dall'iscrizione a ruolo a seguito di avviso di accertamento relativo all'anno 2002 e per gli importi dovuti a seguito della sentenza della CTR Piemonte n. 46/33/2008 (di rigetto delle impugnazioni proposte dalla contribuente avverso avvisi di accertamento per il 2001 e per il 2002). 2. Dalla sentenza impugnata nonché degli atti di parte emerge quanto segue, circa i fatti di causa. 2.1. L'A.E. notificò al contribuente gli avvisi di accertamento n. R1302T10064172006, per il 2001, per euro 28.628,76 a titolo di IVA ed euro 35.785,95 a titolo di sanzioni, e n. R1302T100156/2007, per il 2002, per euro 528.490,00 a titolo di IVA e sanzione pecuniaria pari ad euro 990.918,75. Con il detto avviso del 2002, in applicazione degli artt. 3, 7, 12 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in particolare l'Amministrazione irrogò la sanzione amministrativa pecuniaria unica (cioè riferita anche al periodo d'imposta 2001) di euro 990.918,75. Provvide poi, l'A.E., a rideterminare la sanzione unica in euro 955.132,80 (pari alla differenza tra la sanzione unica irrogata per il 2002 - euro 990.918,75 - e quella già applicata con riferimento all'esercizio precedente - euro 35.785,95 -). Premessa ed esplicitata la detta base di calcolo, per mero errore materiale, R.G.N. 6923/2013-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.).consistente nell'indicazione dell'importo da sottrarre in euro 3.578.595,00 in luogo di quello corretto pari ad euro 35.785,95, l'avviso di accertamento per il 2002 indicò però quale sanzione ZERO e non il corretto importo pari ad euro 955.132,80. L'impugnazione dei detti avvisi culminò nella sentenza della CTR del Piemonte n. 46/33/2008 che, in accoglimento dell'appello dell'Amministrazione, riconobbe fondate le pretese fiscali nei confronti del contribuente e riguardanti le dette annualità 2001 e 2002. La detta sentenza fu poi oggetto di ricorso per cassazione e cassata, ma solo successivamente alla sentenza oggetto di attuale impugnazione, con decisione nel merito di accoglimento del ricorso originario del ricorrente solo con riferimento all'avviso di accertamento relativo al 2001 (cfr., Cass. sez. 5, 29/10/2014, n. 22945). In ragione della sentenza della CTR del Piemonte n. 46/33/2008, ed in pendenza del processo (essendo la sentenza della CTR non ancora irrevocabile in forza di ricorso per cassazione), ex art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'A.E., per quanto rileva ai presenti fini, provvide all'iscrizione a ruolo, con riferimento all'avviso di accertamento per il 2002, di euro 528.490,00 a titolo di IVA ed euro 955.132,80, a titolo di sanzione (come innanzi determinata). Sicché, l'agente della riscossione, sempre per quanto rileva ai presenti fini, il 10 febbraio 2009 notificò al contribuente la cartella di pagamento n. 03720090000139028, relativa al 2002, per euro 528.490,00 a titolo di IVA ed euro 955.132,80, a titolo di sanzioni (pari alla differenza tra la sanzione unica irrogata per il 2002 - euro 990.918,75 - e quelle già applicata con riferimento all'esercizio precedente - euro 35.785,95 -), nonché per euro 87.363,74 a titolo di interessi, oltre compensi di riscossione. 2.2. Il contribuente, il 24 aprile 2009, con ricorso notificato al solo Agente della riscossione, impugnò innanzi al Giudice tributario la cartella n. 03720090000139028, relativa al 2002, contestando la R.G.N. 6923/2013-Cass. sez. 5 civ.-Presidente [OSCURATO:PERSONA]Ino [OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.).correttezza dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni in quanto l'avviso di accertamento per il 2002 (fondante l'iscrizione a ruolo e la successiva citata cartella), oggetto del citato separato giudizio culminato nella sentenza della CTR del Piemonte n. 46/33/2008, determinò in ZERO le sanzioni dovute, tenuto conto delle sanzioni già irrogate per le annualità precedenti. Il 12 giugno 2009 il contribuente chiese l'autoannullamento della cartella impugnata, il 2 luglio 2009 la CTR ordinò l'integrazione del contraddittorio nei conforti dell'A.E. che rispose all'istanza di cui innanzi il successivo 10 settembre. Con nota, l'Amministrazione evidenziò in particolare che il grossolano errore materiale, non solo riconoscibile ma anche riconosciuto dal contribuente che aveva anche impugnato il detto avviso di accertamento, non avrebbe potuto giustificare un autoannullamento in quanto ininfluente ai fini della percezione da parte della stessa società della pretesa tributaria (compreso l'aspetto sanzionatorio). 3. La CTP annullò la cartella di pagamento per il 2002, limitatamente alla sanzione pecuniaria ed ai conseguenti oneri di riscossione, avendo l'avviso di accertamento per il 2002 (come detto oggetto di separata impugnazione) determinato in ZERO le sanzioni per l'anno 2002. 4. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, rigettò l'appello dell'Amministrazione confermando la statuizione di primo grado ed integrandola osservando, letteralmente, che: «la rettifica degli importi delle sanzioni pecuniarie dell'avviso di accertamento 2002» fu effettuata «con una mera comunicazione, di cui la parte non ammette la ricezione, e non con un nuovo avviso di irrogazione di sanzioni o con notificazione di una rettifica oltretutto a procedimento di impugnazione già avviato». La CTR aggiunse, letteralmente, quanto di seguito. «La pretesa fiscale recata dall'accertamento era ed è quella di sanzioni nell'importo pari a ZERO R.G.N. 6923/2013-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.).e in coerenza con quanto deciso dalla CTR» (da intendersi correttamente: CTP) «tale somma doveva essere iscritta a ruolo e indicata nella cartella di pagamento che non può assolvere a funzioni diverse dalla mera riscossione. ... Si stima equo dichiarare la compensazione delle spese considerando che la società si è indebitamente avvantaggiata di un mero errore formale». 5. Contro la sentenza d'appello l'A.E. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre la contribuente si costituisce senza controricorrere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. I motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti. 2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 10 della I. 27 luglio 2000, n. 212, degli artt. 17 e 24 del d.lgs. n. 472 del 1997, dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992. Con il motivo n. 2, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce violazione o falsa applicazione del citato art. 68. Nello specifico, ci si duole (con il motivo n. 1) della statuizione impugnata ritenendo la lettura degli atti impositivi contraria ai principi di buona fede e di collaborazione tra contribuente ed Amministrazione e si prospetta anche un vizio motivazionale in termini di contraddittorietà laddove la CTR, ancorché ai fini della decisione sulle spese processuali) ha ritenuto che la società si sia «indubbiamente avvantaggiata di un mero errore formale». [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente (motivo n. 2), in forza della lettura di cui innanzi, avrebbe comunque violato o falsamente applicato l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, in tema di pagamento del tributo in pendenza di giudizio, in quanto la cartella di pagamento R.G.N. 6923/2013-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.). è nella specie emessa all'esito della sentenza della CTR del Piemonte n. 46/33/2008 (all'epoca oggetto di ricorso per cassazione) che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento del 2001 e del 2002 poi trasfusi nel ruolo. 2.2. Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto non tali da sindacare la ratio decidendi sottesa alla decisione (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. Sez. U, 15/09/2020, n. 19169, Rv. 658633- 01, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione, entrambe nel senso della considerazione della relativa censura alla stregua di un «non motivo», inammissibile ex art. 366, n. 4, c.p.c.; Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4, c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01). La CTR, difatti, con la sua unica ratio decidendi, pur accertando la sussistenza dell'errore materiale (dando difatti atti che la contribuente si fosse «indubbiamente avvantaggiata di un mero errore formale» commesso dall'Ufficio), ritiene, in diritto, che la cartella non potesse «rettificare» l'avviso. L'Ufficio, invece di censurare la detta ragione che fonda la decisione, secondo cui, nonostante il palese errore materiale, la cartella non sarebbe strumento idoneo a modificare l'avviso, sostiene che la pronuncia sia in contrasto con il principio di buona fede di cui all'art. 10 della I. n. 212 del 2000 (primo motivo), oltre che la R.G.N. 6923/2013-Cass. sez. 5 civ.-PresIdente [OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.). violazione della disposizione che permette la riscossione frazionata ex art. 68 d.lgs. 546 del 1992 (secondo motivo), peraltro in termini non specifici in quanto non tali da esplicitare in perché vi sarebbe stata violazione della detta norma. Parimenti inammissibile, oltre che comunque non fondato, è quindi anche il dedotto vizio motivazionale in termini di contraddittorietà (motivo primo, ultima parte), in ragione della pacificità dei fatti (sussistenza dell'errore materiale) con riferimento ai quali la CTR ha statuito fondando la propria decisione sulla ratio innanzi evidenziata (e non sindacata). 3. In conclusione, il ricorso non merita
Sentenza Cassazione n. 10720/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris