CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 34690/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e, comunque, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, senza neppure allegare la manifesta illogicità dell'apprezzamento operato dal giudice di merito e limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568); Considerato, inoltre, che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata richiesta per la prima volta nel giudizio di legittimità e, comunque, in termini aspecifici e meramente apodittici; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il CQnsige estensore Il