CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 05486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 - con il quale si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'eccessività della pena, sul rilievo che non sono state valutate le condizioni di vita del ricorrente e la natura del tipo di attività illecita posta in essere dallo stesso, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle deduzioni difensive: avendo il giudice di merito ritenuto congrua la pena per il reato contestatogli in misura appena superiore al minimo (nonostante i precedenti specifici anche sotto nomi diversi), e avendo sottolineato che le condizioni di vita dell'imputato erano già state apprezzate ai fini dei riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spèse processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consig ier estensore [OSCURATO:PERSONA]