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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 36850/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36441-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 657/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 8.3.1997 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Matera, invocando la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 12.9.1995, con il quale il convenuto si era obbligato, insieme alla moglie [OSCURATO:PERSONA], a vendere agli attori un immobile sito in Stigliano (MT), per fatto e colpa dei promittenti venditori, convenuti, nonché la sua condanna al pagamento della somma di C 30.000 corrispondente al doppio della caparra ricevuta alla firma del predetto contratto.

Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e spiegando a loro volta domanda riconvenzionale, in via principale per l'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., ed in subordine per il risarcimento del danno.

Con sentenza n. 873/1999 il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando risolto il contratto preliminare del 12.9.1995 per fatto e colpa del [OSCURATO:PERSONA], che condannava al pagamento della somma di C 30.000 ed alle spese del grado.

Interponeva appello avverso detta decisione il [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di Potenza, nella resistenza degli originari attori, con sentenza n. 104/2001 dichiarava nulla la sentenza del Tribunale di Matera, dinanzi al quale rimetteva le parti per la ripetizione del giudizio di primo grado.

Gli originari attori riassumevano il giudizio, riproponendo la stessa domanda originaria, ed i convenuti si costituivano, egualmente formulando le stesse difese originariamente svolte dal solo [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 313/2009 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando risolto il contratto preliminare per fatto e colpa dei convenuti, che condannava la pagamento del solo importo di C 7.746,85 compensando le spese di lite.

Ric. 2019 n. 36441 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -2- Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di Potenza, con la sentenza impugnata, n. 657/2019, emessa nella resistenza degli appellati, rigettava l'impugnazione.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisioneDi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Le parti intimate non hani J svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va esamir_ ta, e respinta, l'eccezione di tardività della comunicazion:. dell'avviso di fissazione dell'odierna adunanza camere e.

L'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c., infatti, applica le al rito previsto dinanzi la sesta sezione di questa Corte, prevede che l'avviso di fissazione dell'adunanza camera.e vada comunicato ai difensori costituiti nel giudizio di legittinjà almeno venti giorni prima: termine che, nel caso di specie. stato rispettato.

Il più ampio termine di quaranta giorni è in \ ce previsto dall'art. 380 bis.1, primo comma, c.p.c., soltantu in relazione al diverso rito applicabile al giudizio in carri a di consiglio che si svolge dinanzi le sezioni semplici di qu , la Corte.

Passando all'esame del cont._nuto del ricorso, il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA' del ricorso.

Il Tribunale di Matera ha acc ito la domanda proposta da Co/angelo Salvatore e Marches tvlargherita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; di risoluzione del contratto Ric. 2019 n. 36441 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -3- preliminare di compravendiL immobiliare del 12.9.1995 intercorso tra le parti, e d. condanna dei convenuti al pagamento della somma di lire =j0.000.000 pari al doppio della caparra versata dai promissari Con la sentenza impugnata la orte di Appello di Potenza ha rigettato l'appello interposto dJ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso detta decisione. .2 Corte lucana ha ritenuto che gli appellanti non avessero for! t-o idonea prova della volontà dei promissari acquirenti di non ioler più acquistare l'immobile e che la risoluzione del conta, -:t-to fosse stata causata dalla mancata esecuzione, da parte )mittente venditrice, de/lavori che, in base alla scrittura prelim .nare di cui è causa, avrebbero dovuto essere eseguiti sull'imrn,. )11e compromesso in vendita.

Ricorrono per la cassazione di atta decisione il [OSCURATO:PERSONA] e la Manna affidandosi a due motivi.

Con il primo di essi lamentano he il giudizio di prime cure si era svolto dinanzi il Tribunale Matera, avanti al quale era stato riassunto (a seguito di . 3 prima decisione della Corte potentina che aveva dichiarato nulla una prima sentenza del Tribunale resa a contraddittor non integro) e non invece innanzi la sezione distaccata Pisticci del medesimo ufficio giudiziario, di fronte alla qua. il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto.

La censura è ,.)ammissibile.

I ricorrenti, che non riportano il dispositivo dell, prima decisione di remissione al Tribunale della Corte di Appe ; di Potenza, con conseguente difetto di specificità della dog, nza, non tengono comunque conto del principio per cui :a violazione della regola di distribuzione territoriale delle o -;troversie tra sede centrale e sedi distaccate del tribunale in Dmposizione monocratica non integra una nullità deducibile appello ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c., sia :e essa sia stata rilevata Ric. 2019 n. 36441 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -4- tempestivamente dalla parte e non sanzionata con il procedimento di cui all'art. 83 H21- c.p.c., sia che, al contrario, sia stata accolta dal presidente dei tribunale cui la decisione è stata rimessa, non poter o mai costituire motivo d'impugnazione della sentenza _I primo grado" (Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 13200 del 161 16/2011, Rv. 618298; nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1929.- del 03/10/2005, Rv. 584416).

Con il secondo motivo i rico/7 i ti lamentano la violazione e falsa applicazione dei criteri in L-,-ma di inadempimento, perché la Corte di Appello avrebb erroneamente disposto la restituzione della caparra, non .-ichiesta dagli originari attori, che avevano invocato soltanto riconoscimento del loro diritto ad ottenere il doppio della capa„ a medesima.

La censura è inammissibile, ai/. /Joe del principio secondo cui "Non sussiste violazione del :ncipio di corrispondenza tra chiesto e pronLinciato allorch• giudice, a fronte di una richiesta di restituzione del dop, o della caparra indebitamente cumulata con una domanda di .fsoluzione per inadempimento di un preliminare e consegu :;te risarcimento del danno, condanni la parte inadempie, alla restituzione di detta caparra, trattandosi del riconc, i;nento di un bene della vita omogeneo, seppure ridimens. ;ato, rispetto a quanto "ab initio" richiesto e non sussi_ , ,6:;-,do più alcun titolo della controparte a trattenere la so. h;a versata" (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 11012 del 08/05/. 18, Rv, 648231; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19502 del 30/09/ Rv. 636568; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza IL J;53 del 28/06/2012, Rv. 623124)". [OSCURATO:PERSONA] c(J: -.divide la pro: sl..a dei Relatore.

La memoria depositata d: a parte ricorrente non offre elementi nuovi rispetto a: ,.otivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli ste P.c. 2019 n. 36441 sez..\A2 ud. 08-07-2021 -5- Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in ass -Ìza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovL La Corte Suprema di CassJ,zione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza _lei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico. nte, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par J quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello Lesso art. 13, se dovuto.

Così deciso r Roma, nella nera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36441-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 657/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 8.3.1997 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Matera, invocando la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 12.9.1995, con il quale il convenuto si era obbligato, insieme alla moglie [OSCURATO:PERSONA], a vendere agli attori un immobile sito in Stigliano (MT), per fatto e colpa dei promittenti venditori, convenuti, nonché la sua condanna al pagamento della somma di C 30.000 corrispondente al doppio della caparra ricevuta alla firma del predetto contratto. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e spiegando a loro volta domanda riconvenzionale, in via principale per l'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., ed in subordine per il risarcimento del danno. Con sentenza n. 873/1999 il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando risolto il contratto preliminare del 12.9.1995 per fatto e colpa del [OSCURATO:PERSONA], che condannava al pagamento della somma di C 30.000 ed alle spese del grado. Interponeva appello avverso detta decisione il [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di Potenza, nella resistenza degli originari attori, con sentenza n. 104/2001 dichiarava nulla la sentenza del Tribunale di Matera, dinanzi al quale rimetteva le parti per la ripetizione del giudizio di primo grado. Gli originari attori riassumevano il giudizio, riproponendo la stessa domanda originaria, ed i convenuti si costituivano, egualmente formulando le stesse difese originariamente svolte dal solo [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 313/2009 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando risolto il contratto preliminare per fatto e colpa dei convenuti, che condannava la pagamento del solo importo di C 7.746,85 compensando le spese di lite. Ric. 2019 n. 36441 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di Potenza, con la sentenza impugnata, n. 657/2019, emessa nella resistenza degli appellati, rigettava l'impugnazione. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisioneDi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Le parti intimate non hani J svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va esamir_ ta, e respinta, l'eccezione di tardività della comunicazion:. dell'avviso di fissazione dell'odierna adunanza camere e. L'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c., infatti, applica le al rito previsto dinanzi la sesta sezione di questa Corte, prevede che l'avviso di fissazione dell'adunanza camera.e vada comunicato ai difensori costituiti nel giudizio di legittinjà almeno venti giorni prima: termine che, nel caso di specie. stato rispettato. Il più ampio termine di quaranta giorni è in \ ce previsto dall'art. 380 bis.1, primo comma, c.p.c., soltantu in relazione al diverso rito applicabile al giudizio in carri a di consiglio che si svolge dinanzi le sezioni semplici di qu , la Corte. Passando all'esame del cont._nuto del ricorso, il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. Il Tribunale di Matera ha acc ito la domanda proposta da Co/angelo Salvatore e Marches tvlargherita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; di risoluzione del contratto Ric. 2019 n. 36441 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- preliminare di compravendiL immobiliare del 12.9.1995 intercorso tra le parti, e d. condanna dei convenuti al pagamento della somma di lire =j0.000.000 pari al doppio della caparra versata dai promissari Con la sentenza impugnata la orte di Appello di Potenza ha rigettato l'appello interposto dJ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso detta decisione. .2 Corte lucana ha ritenuto che gli appellanti non avessero for! t-o idonea prova della volontà dei promissari acquirenti di non ioler più acquistare l'immobile e che la risoluzione del conta, -:t-to fosse stata causata dalla mancata esecuzione, da parte )mittente venditrice, de/lavori che, in base alla scrittura prelim .nare di cui è causa, avrebbero dovuto essere eseguiti sull'imrn,. )11e compromesso in vendita. Ricorrono per la cassazione di atta decisione il [OSCURATO:PERSONA] e la Manna affidandosi a due motivi. Con il primo di essi lamentano he il giudizio di prime cure si era svolto dinanzi il Tribunale Matera, avanti al quale era stato riassunto (a seguito di . 3 prima decisione della Corte potentina che aveva dichiarato nulla una prima sentenza del Tribunale resa a contraddittor non integro) e non invece innanzi la sezione distaccata Pisticci del medesimo ufficio giudiziario, di fronte alla qua. il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto. La censura è ,.)ammissibile. I ricorrenti, che non riportano il dispositivo dell, prima decisione di remissione al Tribunale della Corte di Appe ; di Potenza, con conseguente difetto di specificità della dog, nza, non tengono comunque conto del principio per cui :a violazione della regola di distribuzione territoriale delle o -;troversie tra sede centrale e sedi distaccate del tribunale in Dmposizione monocratica non integra una nullità deducibile appello ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c., sia :e essa sia stata rilevata Ric. 2019 n. 36441 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -4- tempestivamente dalla parte e non sanzionata con il procedimento di cui all'art. 83 H21- c.p.c., sia che, al contrario, sia stata accolta dal presidente dei tribunale cui la decisione è stata rimessa, non poter o mai costituire motivo d'impugnazione della sentenza _I primo grado" (Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 13200 del 161 16/2011, Rv. 618298; nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1929.- del 03/10/2005, Rv. 584416). Con il secondo motivo i rico/7 i ti lamentano la violazione e falsa applicazione dei criteri in L-,-ma di inadempimento, perché la Corte di Appello avrebb erroneamente disposto la restituzione della caparra, non .-ichiesta dagli originari attori, che avevano invocato soltanto riconoscimento del loro diritto ad ottenere il doppio della capa„ a medesima. La censura è inammissibile, ai/. /Joe del principio secondo cui "Non sussiste violazione del :ncipio di corrispondenza tra chiesto e pronLinciato allorch• giudice, a fronte di una richiesta di restituzione del dop, o della caparra indebitamente cumulata con una domanda di .fsoluzione per inadempimento di un preliminare e consegu :;te risarcimento del danno, condanni la parte inadempie, alla restituzione di detta caparra, trattandosi del riconc, i;nento di un bene della vita omogeneo, seppure ridimens. ;ato, rispetto a quanto "ab initio" richiesto e non sussi_ , ,6:;-,do più alcun titolo della controparte a trattenere la so. h;a versata" (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 11012 del 08/05/. 18, Rv, 648231; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19502 del 30/09/ Rv. 636568; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza IL J;53 del 28/06/2012, Rv. 623124)". [OSCURATO:PERSONA] c(J: -.divide la pro: sl..a dei Relatore. La memoria depositata d: a parte ricorrente non offre elementi nuovi rispetto a: ,.otivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli ste P.c. 2019 n. 36441 sez..\A2 ud. 08-07-2021 -5- Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in ass -Ìza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovL La Corte Suprema di CassJ,zione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza _lei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico. nte, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par J quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello Lesso art. 13, se dovuto. Così deciso r Roma, nella nera di consig
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