CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02917/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. in Ucraina il 25/371977 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Ucraina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia in data 17/12/2019 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Venezia, decidendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati contumaci a seguito di remissione in termini, confermava la decisione del Tribunale di Padova che, in data 26/4/2010, li aveva riconosciuti colpevoli della ricettazione continuata di sei motocicli, condannando ciascuno alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto, con unico atto: 2.1 la violazione dell'art. 178, lett. c), in relazione agli artt. 143 e 161 cod.proc.pen. nonché la violazione del diritto di difesa e del giusto processo ex artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU. La nullità della sentenza impugnata per mancata traduzione degli atti prodromici all'instaurazione del processo, questione sollevata una prima volta con l'istanza di restituzione in termini attivata per entrambi gli imputati al momento dell'esecuzione della sentenza di primo grado, e prospettata con i motivi di appello. La difesa rappresenta che dal verbale di fermo degli imputati consta che [OSCURATO:PERSONA] non parlava né comprendeva la lingua italiana mentre [OSCURATO:PERSONA] ne aveva una conoscenza molto elementare e, ciononostante, entrambi provvedevano all'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. La mancata conoscenza della lingua italiana da parte di entrambi veniva accertata in sede di udienza di convalida senza che venisse modificata l'elezione di domicilio effettuata dai prevenuti in assenza di un interprete e senza alcuna consapevolezza sulle conseguenze dell'atto. La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado poiché l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio era intervenuta quando il medesimo legale non era conosciuto dagli indagati e in assenza dell'interprete, con conseguente lesione delle garanzie difensive in ordine alla conoscenza del processo da parte dei prevenuti, che venivano giudicati in contumacia senza avere contezza dell'accusa mossa a loro carico. In proposito richiama gli artt. 5 e 6 par. 3 della CEDU che riconoscono il diritto del soggetto ristretto di essere tempestivamente informato in una lingua a lui comprensibile dei motivi dell'arresto e dell'accusa formulata nei suoi confronti e le modifiche legislative che hanno interessato gli artt. 143 e 104 cod.proc.pen. in guisa da conformarli ai principi convenzionali in materia di assistenza linguistica. Aggiunge, quindi, che l'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non è in grado di assicurare l'effettiva conoscenza degli atti del procedimento, soprattutto quando, come nella specie, non è sottesa da un rapporto personale tra professionista e assistito, e non comporta, comunque, la rinunzia dell'indagato alla traduzione degli atti nella propria lingua, come previsto dall'art. 143 cod.proc.pen. La difesa, nell'escludere che possa addebitarsi agli imputati di essersi volontariamente sottratti al giudizio, sottolinea che le Sezioni Unite hanno stabilito che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un formale provvedimento di vocatio in iudicium, sicché la mancata notifica ai ricorrenti del decreto di citazione a giudizio ha comportato la mancata conoscenza del processo, non rilevando la notificazione presso il difensore d'ufficio, inidonea allo scopo. La Corte di merito ha erroneamente ritenuto che le doglianze difensive siano infondate perché la relativa nullità sarebbe stata eccepita tardivamente sebbene la Corte di Cassazione abbia affermato che l'omessa traduzione degli atti contenenti la vocatio in iudicium integra una nullità a regime intermedio che può essere dedotta con i motivi d'appello con la conseguenza che la sentenza impugnata avrebbe dovuto, a norma dell'art. 604 cod.proc.pen., annullare quella di primo grado, riconoscendo la violazione dei diritti di difesa; 2.2 l'erronea applicazione degli artt. 133,62 bis e 163 cod.pen. con riguardo all'eccessività della pena inflitta e alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale. Secondo la difesa, la Corte di merito ha erroneamente applicato i criteri di commisurazione della sanzione, non avendo tenuto conto dell'incensuratezza degli imputati, del corretto comportamento processuale e della contenuta offensività del fatto [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato. La Corte di merito ha erroneamente ritenuto che gli imputati fossero stati assistiti da un interprete nella fase relativa al fermo e all'elezione di domicilio, circostanza che non risulta dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza. Inoltre, all'udienza di convalida del fermo, presente l'interprete di lingua ucraina e il sostituto del difensore d'ufficio, i prevenuti non resero alcuna dichiarazione in ordine al luogo di notificazione degli atti né furono sollecitati al riguardo nel corso dell'interrogatorio di garanzia. 1.1 Questa Corte ha affermato il condivisibile principio (estensibile al processo contumaciale) secondo cui è configurabile un'ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato alloglotta ove si sia proceduto in sua assenza sul presupposto di un verbale di identificazione e dichiarazione di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non tradotto nella lingua a lui conosciuta, nonostante dagli atti emergesse che lo stesso non comprendeva la lingua italiana (Sez. 2, n. 36166 del 03/05/2017, Rv. 270688). Infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'elezione di domicilio da parte dello straniero non a conoscenza della lingua italiana necessita, per la sua validità, dell'assistenza dell'interprete (Sez. 1, n. 26705 del 13/06/2013, Rv. 255972; n. 32000 del 31/05/2013, Rv. 256113), determinandosi, in difetto, una nullità a regime intermedio. Tuttavia, difformemente da quanto opinato dalla Corte di merito, non può ragionevolmente sostenersi che la tardiva deduzione produca la sanatoria del vizio, d4_L quando, come nella specie, all'atto viziato si ricolleghi una sequenza di notificazioni solo apparentemente regolari. La questione è stata affrontata in relazione alle ricadute dell'atto viziato sulla formazione del titolo esecutivo, avendo la giurisprudenza affermato che le nullità inerenti il verbale di identificazione e di elezione di domicilio di cui all'art. 161, comma primo, cod.proc.pen., verificatesi nel giudizio di cognizione, rilevano nel giudizio di esecuzione ove abbiano determinato l'invalidità del titolo esecutivo per effetto del vizio di notifica dello stesso (in fattispecie nella quale un condannato alloglotta si era doluto, ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen., della inefficacia del titolo esecutivo quale conseguenza della invalidità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza a sua volta ricollegandola alla ipotizzata nullità del verbale di identificazione per omessa sottoscrizione e mancata traduzione, Sez. 1, n. 34113 del 08/05/2015, Rv. 264638; cui adde n. 7430 del 17/01/2017, Rv. 269228) e se ne è affermata la rilevanza in tema di rescissione del giudicato (Sez. 2, n. 36166 del 03/05/2017, Rv. 270688). 1.2 Alla luce dell'interpretazione estensiva dell'art. 143 cod. proc. pen., operata dalla Corte Cost. con sentenza n. 10 del 1993 a tutela del diritto di difesa e in aderenza al principio convenzionale stabilito dall'art. 6, comma 3, CEDU, secondo cui ogni imputato ha diritto di essere informato "nella lingua che conosce" del contenuto dell'accusa, deve ritenersi che la garanzia del "diritto all'interprete" debba trovare attuazione anche per la redazione del verbale di dichiarazione o elezione di domicilio effettuato da uno straniero che non conosce la lingua italiana, trattandosi di un atto tipico del procedimento avente incidenza immediata sul diritto di partecipazione al processo, comportando la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto dell'atto di citazione a giudizio, la cui conoscenza è indispensabile per garantire all'imputato il diritto primario di partecipare al proprio processo (così in motivazione sent. 3200/2013, cit.). Nella specie è, bensì, vero che gli imputati furono assistiti dall'interprete nell'udienza di convalida ma in sede di interrogatorio non resero alcuna dichiarazione in ordine al luogo dove intendevano ricevere le notificazioni né confermarono l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio irritualmente effettuata. Pertanto, seppure a conoscenza della pendenza di un processo a loro carico, è lecito dubitare che fossero informati degli sviluppi processuali, delle conseguenze dell'intervenuta elezione di domicilio e delle facoltà loro riconosciute dalla legge. Invero, dal verbale di convalida consta che il difensore d'ufficio designato era sostituito per delega da un collega e non risulta provato che vi sia stata alcuna diretta interlocuzione tra il legale e i patrocinati né in quella sede né successivamente.1.3 La giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito che la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a carico dell'imputato non può essere desunta dalla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione d'iniziativa della polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 9441 del 24/01/2017, Rv. 269221) dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Rv. 279420; nello stesso senso in materia di remissione in termini, Sez. 1, n. 40250 del 02/10/2007, Rv. 238048; in tema di rescissione del giudicato, Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281483; Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637). Il problema della conoscenza del processo nel caso a giudizio è, dunque, strettamente connesso al deficit di assistenza linguistica all'atto dell'elezione di domicilio, non sanato in fase di convalida, che inficia le notificazioni eseguite ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen. sia della vocatio in judicium in primo grado che della notifica dell'estratto contumaciale. 2. Nondimeno, la rilevata nullità è insuscettibile di determinare la regressione del processo, risultando nelle more maturata la causa estintiva della prescrizione. Sezioni Unite n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809, nel solco già tracciato dalla sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275, hanno ribadito che in siffatta ipotesi la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. Nella specie non emergono dalle sentenze di merito elementi che autorizzino un siffatto esito dovendo, quindi, farsi luogo a declaratoria estintiva dell'illecito. Infatti, il delitto di ricettazione a giudizio risulta accertato in data 4 giugno 2009 e, anche tenuto conto della sospensione ex art. 175, comma 8, cod.pen. ( pari a un mese e ventidue giorni per Ovdiychuck e a giorni 14 per Vasylets) è, allo stato, ampiamente spirato il termine massimo decennale ex art. 157,161 cod.pen., aumentato delle sospensioni. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbite le residue doglianze, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata poiché il reato contestato è estinto per maturata prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri