CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 19041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12602/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 991/2019 depositata il13/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Venezia con sentenza del 24 ottobre 2011 respinse l’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] su domanda di [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto il pagamento della somma di € 6.400,00, pagata ad un terzo creditore da quest’ultimo, in veste di fideiussore, per un debito della debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] società aveva, in data 7 ottobre 2009, ceduto l’azienda alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed il debito risultava dalle scritture contabili dell’azienda ceduta, onde il Tribunale ha ritenuto fondata l’azione esperita dal fideiussore, adempiente detto debito, nei confronti della società cessionaria, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., e dei suoi soci illimitatamente responsabili. Con sentenza del 13 marzo 2019, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a)dai documenti in atti risulta il debito iscritto nelle scritture contabili della società alienante l’azienda, debito derivante da scoperto di conto corrente bancario, sorto prima dell’alienazione; esso emerge, invero, dal libro giornale, dalla scheda contabile relativo al predetto rapporto bancario, da due situazioni contabili, da una lettera di diffida della banca e dal bilancio societario depositato nel 2009; è infondato, dunque il motivo che nega l’esistenza stessa di un debito aziendale; b) si tratta, sotto tale profilo, di un debito che è inerente l’azienda ceduta ex art. 2560, comma 2, c.c., derivando da contratto bancario; c) non è fondata la prospettazione degli ingiunti, i quali pretendono di applicare l’art. 2467 c.c. per sostenere la inesigibilità del credito, posto che il fideiussore adempiente ha proposto l’azione di pagamento surrogandosi, ai sensi dell’art. 1203, n. 3, c.c., nei diritti della banca creditrice, non potendo dunque individuarsi una vicenda di finanziamento soci, cui applicare l’istituto della postergazione, oltretutto essendo rimaste indimostrate le circostanze cui l’art. 2467, comma 2, c.c. subordina tale effetto, né comportando tale eventuale caratteristica di un credito che esso, poi, non debba essere pagato, ma unicamente che debba essere soddisfatto dopo altri credito societari, che gli appellanti non hanno né indicato, né tantomeno provato esistessero. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. ed i due soci di questa, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 2560, comma 2, c.c., per avere la corte d’appello ritenuto provata l’esistenza del debito in capo alla società cedente, quando invece i documenti in atti, le situazioni contabili ed il libro giornale non provano l’assunto. Il motivo, manifestamente in fatto, è inammissibile. Si tratta, invero, di un puro accertamento in fatto, insindacabile in questa sede, noto essendo che è inammissibile il motivo che, nonostante l’apparente deduzione del mezzo come violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476), sollecitando la Corte di legittimità alla rivalutazione dell’accertamento del fatto compiuto dal giudice del merito e la chiama così indebitamente al riesame delle risultanze istruttorie, mentre il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass., sez. V, 29 dicembre 2020, n. 29730; sez. V, 9 febbraio 2021, n. 3104). 2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1322 e 2560, comma 2, c.c., perché la corte territoriale ha ritenuto implicitamente irrilevante in tal modo l’art. 2 del contratto di cessione d’azienda, che escludeva ogni responsabilità della cessionaria per i debiti pregressi, secondo l’autonomia negoziale. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., atteso che, per soddisfare il requisito imposto dalla norma, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa, da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (e plurimis, Cass., sez. III, 19.10.2022, n. 30720; sez. 1, 1.3.2022, n. 6611 ; sez. I, 3.11.2020, n. 24432; sez. V, 30.4.2020, n. 8425; sez. III, 24.9.2019, n. 23623; sez. un., 22.5.2014, n. 11308): requisito interamente carente nel motivo in esame. 3. – Con il terzo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2467 e 2560, comma 2, c.c., perché il cessionario di azienda, secondo tale ultima disposizione, assume una posizione di garanzia aggiuntiva, a fini di rafforzamento della tutela per i creditori, ma la cessione d’azienda non opera una modificazione del lato passivo del rapporto: pertanto, il fideiussore, che abbia pagato un debito aziendale sorto in capo al soggetto alienante, non ha diritto di regresso o di surroga se non contro questi, mentre il suo pagamento avrà, nei confronti del cessionario dell’azienda, semplicemente l’effetto di liberarlo da quell’obbligo di garanzia, ma non gli darà diritto di ripetere quanto versato. Il motivo è infondato. Dispone l’art. 2560 c.c., circa i «Debiti relativi all’azienda ceduta», che l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito (comma 1); risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (comma 2). Pertanto, deve trattarsi di debiti che siano “inerenti all’esercizio dell’azienda”, pure nel caso di cui al secondo comma, che prevede l’escutibilità dell’acquirente. Ma, se tale requisito è soddisfatto, il debito passa proprio in capo all’acquirente, principale obbligato; la liberazione dell’alienante, invece, non avviene e ciò per disposto di legge, a maggiore garanzia dei creditori. Nel caso di fideiussione, rilasciata da un terzo a favore del creditore del soggetto che l’azienda abbia, in seguito, alienato, certamente non si trasmette sul piano soggettivo il negozio fideiussorio, dalla giurisprudenza di questa Corte ricostruito come negozio (di regola) intercorrente tra fideiussore e creditore, cui il debitore sul piano della conclusione del negozio resta, invece, estraneo (Cass. 30 giugno 2014, n. 14772, in motiv.). Pertanto, nel caso di cessione d’azienda, è certo che non subisce mutamenti soggettivi il negozio fideiussorio, exart. 2558 c.c. Occorre invece, nel caso di specie, stabilire se risponda – in quanto “debito inerente all’esercizio dell’azienda” e sempreché “risult[i] dai libri contabili obbligatori” –l’acquirente dell’azienda, in virtù del disposto dell’art. 2560, comma 2, c.c., per il debito esistente non direttamente verso il creditore originario (nella specie, la banca in forza di contratto di conto corrente bancario), ma derivante dall’esercizio dell’azione di surrogazione ex art. 1949 c.c. da parte del fideiussore, che quel debito abbia pagato. Con riguardo alla surrogazione, questa Corte (cfr. Cass. 30 giugno 2014, n. 14772, in motiv.) ha già osservato che essa realizza una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, in quanto l’adempimento del terzo non estingue l’obbligazione in senso oggettivo, ma piuttosto tacita la pretesa del creditore, senza liberare il debitore. Si opera, quindi, una variazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio e si mira ad agevolare la soddisfazione del soggetto attivo del rapporto stesso, consentendo a colui che paga di succedere nello stesso diritto di cui era titolare l’accipiens. Nella specie, mentre i ricorrenti riferiscono di un’azione proposta nel ricorso monitorio dal fideiussore ai sensi di entrambe le disposizioni degli artt. 1949 e 1950 c.c., la sentenza in questa sede impugnata afferma senz’altro che il fideiussore si è surrogato ex art. 1203 c.c. nei diritti del creditore (la banca) (v. p. 3 della sentenza): onde si tratta dello stesso diritto di questa, esercitato dal fideiussore in via surrogatoria, a fronte del medesimo debito inerente l’azienda, di cui risponde proprio il cessionario, a norma dell’art. 2560, comma 2, c.c. Una volta eseguito il pagamento, spetta al fideiussore, dunque, il diritto di surrogazione, ai sensi dell’art. 1203 c.c. e della disposizione speciale dell’art. 1949 c.c.: diritto in cui egli subentra in luogo del creditore. Pertanto, come la banca creditrice avrebbe potuto agire per il pagamento del dovuto sia verso la diretta cliente, alienante l’azienda, sia verso la cessionaria di questa, del pari la posizione giuridica attiva, in virtù del subentro per effetto dell’azione di surrogazione ad opera del fideiussore che abbia pagato, è esercitabile da lui nei confronti di entrambe le parti, a tutela della medesima posizione creditoria. La soluzione raggiunta dalla sentenza impugnata, è, in definitiva, corretta. Inammissibile, infine, è il motivo, con riguardo alla violazione dell’art. 2467 c.c., in nessun modo argomentata in diritto, né essendo in alcun modo censurate le rationes decidendi esposte dalla sentenza impugnata. 4. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Dichiara che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i p