Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 11368/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Ugento (LE) avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo correggere la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta per il capo C), indicandola in anni uno di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con il dispositivo della sentenza pronunciata il 14 aprile 2025 la Corte d'appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame dell'imputato e in riforma di quella di primo grado, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alla recidiva, rideterminava la pena per i reati di cui al capo C) - violazione continuata dell'art. 385 cod. pen. - ascritti all'imputato in anni 1 mesi 5 e giorni 10 di reclusione, a fronte della statuizione di condanna del primo giudice per tali reati di anni 1 e mesi 1 di reclusione.

Avvertiva peraltro la Corte nella motivazione successivamente depositata che, per "mero errore non emendabile", la pena indicata nel dispositivo era incongrua rispetto al corretto calcolo della stessa, conseguente al giudizio di prevalenza - e non di equivalenza - dell'attenuante sulla recidiva, risultando peraltro fissata in misura superiore a quella inflitta in primo grado di anni 1 e mesi 1 di reclusione.

Il calcolo corretto veniva viceversa indicato dalla stessa Corte nei seguenti termini: pena base anni 2 di reclusione, ridotta ex art. 89 cod. pen. (prevalente sulla recidiva) ad anni 1 e mesi 4, aumentata di mesi 2 per la continuazione fino ad anni 1 e mesi 6, ridotta infine per il rito abbreviato ad anni 1 di reclusione.

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza, denunziando l'illegalità della pena fissata nel dispositivo, stabilita in peius rispetto a quella inflitta in prime cure.

3. Il ricorso è fondato.

4. Nel provvedimento impugnato è contenuta una evidente discrasia quanto alla determinazione della pena fra il dispositivo e la parte motiva, ove si riconosce da parte della Corte di appello l'errore di calcolo della pena indicata nel dispositivo, a causa dell'omesso rilievo dell'apprezzamento di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. sulla recidiva, con la conseguente fissazione della pena in misura addirittura superiore a quella inflitta in primo grado.

Sicché, all'esito del calcolo corretto, la pena era correttamente indicata dalla Corte in motivazione in anni 1 di reclusione (pena base anni 2, ridotta ex art. 89 cod. pen. ad anni 1 e mesi 4, aumentata di mesi 2 per la continuazione fino ad anni 1 e mesi 6, ridotta infine per la diminuente del rito ad anni 1 di reclusione).

25. Quanto sopra rilevato non comporta, tuttavia, la necessità di annullare la sentenza impugnata, che ben può essere rettificata ex art. 619 cod. proc. pen. in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione e di obiettiva prevalenza della motivazione, la quale contenga elementi certi e logici per far ritenere errato il dispositivo (Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, Rv. 284331-01).

Disposizione, questa, certamente riferibile alle ipotesi in cui sia necessaria la sostituzione della denominazione o della quantità della pena erroneamente indicata nel dispositivo, sulla base di un evidente mero errore di calcolo espressamente riconosciuto in motivazione.

E, poiché nella specie si è dato puntualmente atto nella motivazione di detto errore e si è di conseguenza indicato il congruo trattamento sanzionatorio da applicare per i reati ascritti all'imputato nel capo C) in continuazione, la sentenza impugnata va rettificata ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. nei termini precisati nel dispositivo che segue.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE 11368 - 26 composta da [OSCURATO:PERSONA] - Pres. Rel. - Sent. n. sez. 489/2026 [OSCURATO:PERSONA] PU — 18/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 42771/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Ugento (LE) avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo correggere la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta per il capo C), indicandola in anni uno di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con il dispositivo della sentenza pronunciata il 14 aprile 2025 la Corte d'appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame dell'imputato e in riforma di quella di primo grado, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alla recidiva, rideterminava la pena per i reati di cui al capo C) - violazione continuata dell'art. 385 cod. pen. - ascritti all'imputato in anni 1 mesi 5 e giorni 10 di reclusione, a fronte della statuizione di condanna del primo giudice per tali reati di anni 1 e mesi 1 di reclusione.

Avvertiva peraltro la Corte nella motivazione successivamente depositata che, per "mero errore non emendabile", la pena indicata nel dispositivo era incongrua rispetto al corretto calcolo della stessa, conseguente al giudizio di prevalenza - e non di equivalenza - dell'attenuante sulla recidiva, risultando peraltro fissata in misura superiore a quella inflitta in primo grado di anni 1 e mesi 1 di reclusione.

Il calcolo corretto veniva viceversa indicato dalla stessa Corte nei seguenti termini: pena base anni 2 di reclusione, ridotta ex art. 89 cod. pen. (prevalente sulla recidiva) ad anni 1 e mesi 4, aumentata di mesi 2 per la continuazione fino ad anni 1 e mesi 6, ridotta infine per il rito abbreviato ad anni 1 di reclusione.

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza, denunziando l'illegalità della pena fissata nel dispositivo, stabilita in peius rispetto a quella inflitta in prime cure.

3. Il ricorso è fondato.

4. Nel provvedimento impugnato è contenuta una evidente discrasia quanto alla determinazione della pena fra il dispositivo e la parte motiva, ove si riconosce da parte della Corte di appello l'errore di calcolo della pena indicata nel dispositivo, a causa dell'omesso rilievo dell'apprezzamento di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. sulla recidiva, con la conseguente fissazione della pena in misura addirittura superiore a quella inflitta in primo grado.

Sicché, all'esito del calcolo corretto, la pena era correttamente indicata dalla Corte in motivazione in anni 1 di reclusione (pena base anni 2, ridotta ex art. 89 cod. pen. ad anni 1 e mesi 4, aumentata di mesi 2 per la continuazione fino ad anni 1 e mesi 6, ridotta infine per la diminuente del rito ad anni 1 di reclusione).

25. Quanto sopra rilevato non comporta, tuttavia, la necessità di annullare la sentenza impugnata, che ben può essere rettificata ex art. 619 cod. proc. pen. in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione e di obiettiva prevalenza della motivazione, la quale contenga elementi certi e logici per far ritenere errato il dispositivo (Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, Rv. 284331-01).

Disposizione, questa, certamente riferibile alle ipotesi in cui sia necessaria la sostituzione della denominazione o della quantità della pena erroneamente indicata nel dispositivo, sulla base di un evidente mero errore di calcolo espressamente riconosciuto in motivazione.

E, poiché nella specie si è dato puntualmente atto nella motivazione di detto errore e si è di conseguenza indicato il congruo trattamento sanzionatorio da applicare per i reati ascritti all'imputato nel capo C) in continuazione, la sentenza impugnata va rettificata ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. nei termini precisati nel dispositivo che segue.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
       SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Ugento (LE) avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo correggere la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta per il capo C), indicandola in anni uno di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.  Con il dispositivo della sentenza pronunciata il 14 aprile 2025 la Corte d'appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame dell'imputato e in riforma di quella di primo grado, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alla recidiva, rideterminava la pena per i reati di cui al capo C) - violazione continuata dell'art. 385 cod. pen. - ascritti all'imputato in anni 1 mesi 5 e giorni 10 di reclusione, a fronte della statuizione di condanna del primo giudice per tali reati di anni 1 e mesi 1 di reclusione. Avvertiva peraltro la Corte nella motivazione successivamente depositata che, per  "mero errore non emendabile",  la pena indicata nel dispositivo era incongrua rispetto al corretto calcolo della stessa, conseguente al giudizio di prevalenza - e non di equivalenza - dell'attenuante sulla recidiva, risultando peraltro fissata in misura superiore a quella inflitta in primo grado di anni 1 e mesi 1 di reclusione. Il calcolo corretto veniva viceversa indicato dalla stessa Corte nei seguenti termini: pena base anni 2 di reclusione, ridotta  ex art. 89 cod. pen. (prevalente sulla recidiva) ad anni 1 e mesi 4, aumentata di mesi 2 per la continuazione fino ad anni 1 e mesi 6, ridotta infine per il rito abbreviato ad anni 1 di reclusione. 2.  Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza, denunziando l'illegalità della pena fissata nel dispositivo, stabilita in peius rispetto a quella inflitta in prime cure. 3.  Il ricorso è fondato. 4.  Nel provvedimento impugnato è contenuta una evidente discrasia quanto alla determinazione della pena fra il dispositivo e la parte motiva, ove si riconosce da parte della Corte di appello l'errore di calcolo della pena indicata nel dispositivo, a causa dell'omesso rilievo dell'apprezzamento di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. sulla recidiva, con la conseguente fissazione della pena in misura addirittura superiore a quella inflitta in primo grado. Sicché, all'esito del calcolo corretto, la pena era correttamente indicata dalla Corte in motivazione in anni 1 di reclusione (pena base anni 2, ridotta  ex art. 89 cod. pen. ad  anni 1 e mesi 4, aumentata di mesi 2 per la continuazione fino ad anni 1 e mesi 6, ridotta infine per la diminuente del rito ad anni 1 di reclusione).                       25. Quanto sopra rilevato non comporta, tuttavia, la necessità di annullare la sentenza impugnata, che ben può essere rettificata  ex art. 619 cod. proc. pen. in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione e di obiettiva prevalenza della motivazione, la quale contenga elementi certi e logici per far ritenere errato il dispositivo (Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, Rv. 284331-01). Disposizione, questa, certamente riferibile alle ipotesi in cui sia necessaria la sostituzione della denominazione o della quantità della pena erroneamente indicata nel dispositivo, sulla base di un evidente mero errore di calcolo espressamente riconosciuto in motivazione. E, poiché nella specie si è dato puntualmente atto nella motivazione di detto errore e si è di conseguenza indicato il congruo trattamento sanzionatorio da applicare per i reati ascritti all'imputato nel capo C) in continuazione, la sentenza impugnata va rettificata ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. nei termini precisati nel dispositivo che segue. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE  11368 - 26 composta da [OSCURATO:PERSONA]               - Pres. Rel. -           Sent. n. sez. 489/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                PU — 18/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                         R.G.N. 42771/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente       SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Ugento (LE) avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo correggere la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta per il capo C), indicandola in anni uno di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.  Con il dispositivo della sentenza pronunciata il 14 aprile 2025 la Corte d'appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame dell'imputato e in riforma di quella di primo grado, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alla recidiva, rideterminava la pena per i reati di cui al capo C) - violazione continuata dell'art. 385 cod. pen. - ascritti all'imputato in anni 1 mesi 5 e giorni 10 di reclusione, a fronte della statuizione di condanna del primo giudice per tali reati di anni 1 e mesi 1 di reclusione. Avvertiva peraltro la Corte nella motivazione successivamente depositata che, per  "mero errore non emendabile",  la pena indicata nel dispositivo era incongrua rispetto al corretto calcolo della stessa, conseguente al giudizio di prevalenza - e non di equivalenza - dell'attenuante sulla recidiva, risultando peraltro fissata in misura superiore a quella inflitta in primo grado di anni 1 e mesi 1 di reclusione. Il calcolo corretto veniva viceversa indicato dalla stessa Corte nei seguenti termini: pena base anni 2 di reclusione, ridotta  ex art. 89 cod. pen. (prevalente sulla recidiva) ad anni 1 e mesi 4, aumentata di mesi 2 per la continuazione fino ad anni 1 e mesi 6, ridotta infine per il rito abbreviato ad anni 1 di reclusione. 2.  Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza, denunziando l'illegalità della pena fissata nel dispositivo, stabilita in peius rispetto a quella inflitta in prime cure. 3.  Il ricorso è fondato. 4.  Nel provvedimento impugnato è contenuta una evidente discrasia quanto alla determinazione della pena fra il dispositivo e la parte motiva, ove si riconosce da parte della Corte di appello l'errore di calcolo della pena indicata nel dispositivo, a causa dell'omesso rilievo dell'apprezzamento di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. sulla recidiva, con la conseguente fissazione della pena in misura addirittura superiore a quella inflitta in primo grado. Sicché, all'esito del calcolo corretto, la pena era correttamente indicata dalla Corte in motivazione in anni 1 di reclusione (pena base anni 2, ridotta  ex art. 89 cod. pen. ad  anni 1 e mesi 4, aumentata di mesi 2 per la continuazione fino ad anni 1 e mesi 6, ridotta infine per la diminuente del rito ad anni 1 di reclusione).                       25. Quanto sopra rilevato non comporta, tuttavia, la necessità di annullare la sentenza impugnata, che ben può essere rettificata  ex art. 619 cod. proc. pen. in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione e di obiettiva prevalenza della motivazione, la quale contenga elementi certi e logici per far ritenere errato il dispositivo (Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, Rv. 284331-01). Disposizione, questa, certamente riferibile alle ipotesi in cui sia necessaria la sostituzione della denominazione o della quantità della pena erroneamente indicata nel dispositivo, sulla base di un evidente mero errore di calcolo espressamente riconosciuto in motivazione. E, poiché nella specie si è dato puntualmente atto nella motivazione di detto errore e si è di conseguenza indicato il congruo trattamento sanzionatorio da applicare per i reati ascritti all'imputato nel capo C) in continuazione, la sentenza impugnata va rettificata ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. nei termini precisati nel dispositivo che segue.   P.Q.MP.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11368/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris