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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22252/2026

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glio, in virtù di mandato in calce al ricorso-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in calce al controricorso-controricorrente-avverso la sentenza n. 1197/2020, emessa dalla Corte di appello diLecce, depositata il 11.12.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione - formulando cinquemotivi di impugnazione - avverso la pronuncia della Corte di appello,che aveva respinto l’impugnazione nei confronti di una sentenza delTribunale di Lecce, il quale aveva riconosciuto al Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ildiritto alla restituzione della somma di € 23.041,30, a titolo diindebito, maturata per i compensi corrisposti in esecuzione di unNumero registro generale 16633/2021Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 22252/2026contratto di appalto intervenuto tra le parti e non dovuti in esito adData pubblicazione 29/06/2026un diverso contenzioso intercorso tra le stesse parti.2.

Si è costituito il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], depositando controricorso, conil quale ha chiesto il rigetto del ricorso.3.

Le parti hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente denunzia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 113, 115, 116, 132, 163, 183, comma 5, 191, 198,336 c.p.c. ed, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullitàdella sentenza e/o del procedimento in relazione agli artt. 112, 113,115, 116, 132, 163, 183, comma 5, 191, 198, 336 c.p.c. poiché “nelcaso di specie non si è dato il caso di accoglimento della domanda per“un importo minore” da quello richiesto dalla parte attrice, ma bensìdi plurime violazioni o false applicazioni di legge e di errores inprocedendo che comportano l’accoglimento di una domanda maiproposta e/o diversa da quella proposta dalla parte attrice, laformazione d’ufficio della prova posta a fondamento della sentenza e,dunque, la invalidità della sentenza”.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt.336, 100, 112, 113, 183, 5° comma, c.p.c. ed, ai sensi dell’ art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento inrelazione agli artt. 336, 100, 112, 113, 183, 5° comma, c.p.c. poiché“in primo luogo, non corrisponde al vero che si debba attendere ilformarsi del giudicato per sperimentare l’azione di restituzione e/oche il giudicato sia condizione dell’azione; in secondo luogo, già laCassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 103/2003,impediva che quest’ultima potesse spiegare “effetti espansivi esterni”e, ancor di più, tale condizione perdurava dopo la sentenza della Cortedi Appello n. 282/2010: tale è il caso di cui ci si occupa nel presentegiudizio”.2 di 6Numero registro generale 16633/2021Numero sezionale 2264/20263.

Con il terzo motivo di impugnazione, si denunzia, ai sensi dell’art.Numero di raccolta generale 22252/2026360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazioDantae p udbbelicgalziio ne 29/06/2026artt. 112, 113, 191, 198 c.p.c. e 2697 c.c. e, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per nullità della sentenza o del procedimentoin relazione agli artt. 112, 113, 191, 194, 195, 198 c.p.c., 87 e 90disp. att. c.p.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto didiscussione tra le parti, poiché “contrariamente a quanto ritenutodalla Corte di Appello, una indubbia limitazione al potere di disporrela c.t.u. nasce dal contemperamento con il principio dispositivo cheinforma il processo civile”, disponendo una CTU esplorativa che“indagava su fatti mai ritualmente allegati dalle parti”, “acquisivamoltissimi documenti dalle parti che fornivano la prova dei fatticostitutivi della domanda” (sì come ampliata all’inverosimile d’Ufficio),“che avrebbero potuto essere ritualmente e tempestivamente prodottidalle parti”, “non costituivano prova di fatti tecnici ed accessori osecondari, oppure elementi di riscontro delle prove già prodotte” ed“acquisiva anche ulteriori documenti di sua iniziativa”, pertanto la CTUrisultava essere affetta da nullità assoluta rilevabile anche d’ufficioche non poteva essere posta a fondamento della sentenza di rigettodell’appello (nonché della sentenza di primo grado)”, senza alcunconsenso alla acquisizione di documenti.4.

Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente denunzia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 336, 112, 113 e 429 c.p.c. per avere la Corte di appelloriconosciuto la rivalutazione.5.

Con il quinto motivo di impugnazione, il ricorrente denunzia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 c.p.c. e 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,poiché “con il presente atto si impugna la motivazione ed il dispositivodella sentenza della Corte di Appello di Lecce anche in punto di spese3 di 6Numero registro generale 16633/2021Numero sezionale 2264/2026del doppio grado di giudizio e di versamento dell’ulteriore importo aNumero di raccolta generale 22252/2026titolo di contributo unificato, poiché l’appello meritava accogDliamta epunbbtloica”z.io n e 29/06/20266.

I primi tre motivi di impugnazione possono essere esaminaticongiuntamente e risultano essere inammissibili.7.

Secondo la S.C., con giurisprudenza consolidata, in tema di ricorsoper cassazione, “è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizionedi mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverseipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, … c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, chesuppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si devedecidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del viziodi motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamenterimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiedel'assenza di motivazione su un punto decisivo ovvero nullitàprocessuali.

Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioniconcernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e ilmerito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compitodi isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurlead uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poiricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo,così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità ilcompito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (da ultimo,Cass. n. 12474 del 4.5.2026).Le contestazioni concernenti i primi tre motivi vengono sollevate aisensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, c.p.c., senza alcunadistinzione o specificazione puntuale rispetto alle norme richiamate.Le doglianze in rassegna, infatti, nemmeno recano una puntuale eseparata trattazione delle varie censure prospettate, contestandole,invece, unitariamente e trasversalmente, per lo più senza un ordinelogico progressivo, il che preclude ogni tentativo di individuare in esse4 di 6Numero registro generale 16633/2021Numero sezionale 2264/2026un ordine logico- giuridico, come se le censure fossero state avanzateNumero di raccolta generale 22252/2026in termini separati e non contraddittori tra loro.

In ogni caso,D alta pCuboblrictaezio ne 29/06/2026di appello ha motivato in ordine alla insussistenza della violazionedell’art. 112 c.p.c. ed alla formazione di un giudicato esternoderivante dal giudizio collegato, rispetto al quale la Corte territorialeha determinato il credito restitutorio sulla base di quello di Primicerigià riconosciuto con detto giudicato.8.

Il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili.9.

Parte ricorrente contesta la statuizione della Corte di appello relativaalla rivalutazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. rispettoagli artt. 336,112,113 e 429 c.p.c., limitandosi a dedurre che “la Corteterritoriale interpreta erroneamente le norme sopra richiamate ed iprincipi insegnati dalla Suprema Corte” e che “Allorquando si tratti dicrediti “diversi” maturati per aver pagato somme sulla base di sentenzaprovvisoriamente esecutiva riformata o cassata, il creditore, per essereposto nella condizione precedente al pagamento, ha dirittoesclusivamente agli interessi legali “dalla data del pagamento” e nonanche alla rivalutazione monetaria”, senza ulteriori precisazioni.Del pari anche per il quinto motivo, il ricorrente si limita a impugnarela motivazione ed il dispositivo sulle spese, senza aggiungere nulla.Richiamando la giurisprudenza di questa Corte, è opportuno ribadireche “Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contengatutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado diavere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, dicogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specificheargomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità diaccedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenzastessa” (Cass. n. 28117 del 22.10.2025).La tecnica espositiva dei motivi in esame è inidonea ad integrare ilrequisito dell'art. 366, n. 3, c.p.c. poiché onera la Corte, per percepireil fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, di procederealla lettura degli atti e documenti riprodotti, similmente a quanto5 di 6Numero registro generale 16633/2021Numero sezionale 2264/2026avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesiNumero di raccolta generale 22252/2026funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censurDeat am pubobslicsaezio ne 29/06/2026alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il principio di autosufficienzadel ricorso.

Ne deriva quanto dedotto nel motivo di contestazione sirivela privo della necessaria compiutezza atta ad assicurarnel'autosufficienza ed, in ogni caso, non si correla con la ratio decidentedella pronuncia impugnata.10.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.11.

Le spese, liquidate come da dispositivo, devono porsi a caricodella parte ricorrente in virtù del principio di soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,liquidate in € 2.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge nella misura massima.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile in data 21.5.2026.Il PresidenteLuigi Abete6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
glio, in virtù di mandato in calce al ricorso-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in calce al controricorso-controricorrente-avverso la sentenza n. 1197/2020, emessa dalla Corte di appello diLecce, depositata il 11.12.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione - formulando cinquemotivi di impugnazione - avverso la pronuncia della Corte di appello,che aveva respinto l’impugnazione nei confronti di una sentenza delTribunale di Lecce, il quale aveva riconosciuto al Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ildiritto alla restituzione della somma di € 23.041,30, a titolo diindebito, maturata per i compensi corrisposti in esecuzione di unNumero registro generale 16633/2021Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 22252/2026contratto di appalto intervenuto tra le parti e non dovuti in esito adData pubblicazione 29/06/2026un diverso contenzioso intercorso tra le stesse parti.2. Si è costituito il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], depositando controricorso, conil quale ha chiesto il rigetto del ricorso.3. Le parti hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente denunzia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 113, 115, 116, 132, 163, 183, comma 5, 191, 198,336 c.p.c. ed, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullitàdella sentenza e/o del procedimento in relazione agli artt. 112, 113,115, 116, 132, 163, 183, comma 5, 191, 198, 336 c.p.c. poiché “nelcaso di specie non si è dato il caso di accoglimento della domanda per“un importo minore” da quello richiesto dalla parte attrice, ma bensìdi plurime violazioni o false applicazioni di legge e di errores inprocedendo che comportano l’accoglimento di una domanda maiproposta e/o diversa da quella proposta dalla parte attrice, laformazione d’ufficio della prova posta a fondamento della sentenza e,dunque, la invalidità della sentenza”.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt.336, 100, 112, 113, 183, 5° comma, c.p.c. ed, ai sensi dell’ art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento inrelazione agli artt. 336, 100, 112, 113, 183, 5° comma, c.p.c. poiché“in primo luogo, non corrisponde al vero che si debba attendere ilformarsi del giudicato per sperimentare l’azione di restituzione e/oche il giudicato sia condizione dell’azione; in secondo luogo, già laCassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 103/2003,impediva che quest’ultima potesse spiegare “effetti espansivi esterni”e, ancor di più, tale condizione perdurava dopo la sentenza della Cortedi Appello n. 282/2010: tale è il caso di cui ci si occupa nel presentegiudizio”.2 di 6Numero registro generale 16633/2021Numero sezionale 2264/20263. Con il terzo motivo di impugnazione, si denunzia, ai sensi dell’art.Numero di raccolta generale 22252/2026360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazioDantae p udbbelicgalziio ne 29/06/2026artt. 112, 113, 191, 198 c.p.c. e 2697 c.c. e, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per nullità della sentenza o del procedimentoin relazione agli artt. 112, 113, 191, 194, 195, 198 c.p.c., 87 e 90disp. att. c.p.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto didiscussione tra le parti, poiché “contrariamente a quanto ritenutodalla Corte di Appello, una indubbia limitazione al potere di disporrela c.t.u. nasce dal contemperamento con il principio dispositivo cheinforma il processo civile”, disponendo una CTU esplorativa che“indagava su fatti mai ritualmente allegati dalle parti”, “acquisivamoltissimi documenti dalle parti che fornivano la prova dei fatticostitutivi della domanda” (sì come ampliata all’inverosimile d’Ufficio),“che avrebbero potuto essere ritualmente e tempestivamente prodottidalle parti”, “non costituivano prova di fatti tecnici ed accessori osecondari, oppure elementi di riscontro delle prove già prodotte” ed“acquisiva anche ulteriori documenti di sua iniziativa”, pertanto la CTUrisultava essere affetta da nullità assoluta rilevabile anche d’ufficioche non poteva essere posta a fondamento della sentenza di rigettodell’appello (nonché della sentenza di primo grado)”, senza alcunconsenso alla acquisizione di documenti.4. Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente denunzia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 336, 112, 113 e 429 c.p.c. per avere la Corte di appelloriconosciuto la rivalutazione.5. Con il quinto motivo di impugnazione, il ricorrente denunzia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 c.p.c. e 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,poiché “con il presente atto si impugna la motivazione ed il dispositivodella sentenza della Corte di Appello di Lecce anche in punto di spese3 di 6Numero registro generale 16633/2021Numero sezionale 2264/2026del doppio grado di giudizio e di versamento dell’ulteriore importo aNumero di raccolta generale 22252/2026titolo di contributo unificato, poiché l’appello meritava accogDliamta epunbbtloica”z.io n e 29/06/20266. I primi tre motivi di impugnazione possono essere esaminaticongiuntamente e risultano essere inammissibili.7. Secondo la S.C., con giurisprudenza consolidata, in tema di ricorsoper cassazione, “è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizionedi mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverseipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, … c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, chesuppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si devedecidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del viziodi motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamenterimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiedel'assenza di motivazione su un punto decisivo ovvero nullitàprocessuali. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioniconcernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e ilmerito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compitodi isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurlead uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poiricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo,così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità ilcompito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (da ultimo,Cass. n. 12474 del 4.5.2026).Le contestazioni concernenti i primi tre motivi vengono sollevate aisensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, c.p.c., senza alcunadistinzione o specificazione puntuale rispetto alle norme richiamate.Le doglianze in rassegna, infatti, nemmeno recano una puntuale eseparata trattazione delle varie censure prospettate, contestandole,invece, unitariamente e trasversalmente, per lo più senza un ordinelogico progressivo, il che preclude ogni tentativo di individuare in esse4 di 6Numero registro generale 16633/2021Numero sezionale 2264/2026un ordine logico- giuridico, come se le censure fossero state avanzateNumero di raccolta generale 22252/2026in termini separati e non contraddittori tra loro. In ogni caso,D alta pCuboblrictaezio ne 29/06/2026di appello ha motivato in ordine alla insussistenza della violazionedell’art. 112 c.p.c. ed alla formazione di un giudicato esternoderivante dal giudizio collegato, rispetto al quale la Corte territorialeha determinato il credito restitutorio sulla base di quello di Primicerigià riconosciuto con detto giudicato.8. Il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili.9. Parte ricorrente contesta la statuizione della Corte di appello relativaalla rivalutazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. rispettoagli artt. 336,112,113 e 429 c.p.c., limitandosi a dedurre che “la Corteterritoriale interpreta erroneamente le norme sopra richiamate ed iprincipi insegnati dalla Suprema Corte” e che “Allorquando si tratti dicrediti “diversi” maturati per aver pagato somme sulla base di sentenzaprovvisoriamente esecutiva riformata o cassata, il creditore, per essereposto nella condizione precedente al pagamento, ha dirittoesclusivamente agli interessi legali “dalla data del pagamento” e nonanche alla rivalutazione monetaria”, senza ulteriori precisazioni.Del pari anche per il quinto motivo, il ricorrente si limita a impugnarela motivazione ed il dispositivo sulle spese, senza aggiungere nulla.Richiamando la giurisprudenza di questa Corte, è opportuno ribadireche “Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contengatutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado diavere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, dicogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specificheargomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità diaccedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenzastessa” (Cass. n. 28117 del 22.10.2025).La tecnica espositiva dei motivi in esame è inidonea ad integrare ilrequisito dell'art. 366, n. 3, c.p.c. poiché onera la Corte, per percepireil fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, di procederealla lettura degli atti e documenti riprodotti, similmente a quanto5 di 6Numero registro generale 16633/2021Numero sezionale 2264/2026avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesiNumero di raccolta generale 22252/2026funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censurDeat am pubobslicsaezio ne 29/06/2026alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il principio di autosufficienzadel ricorso. Ne deriva quanto dedotto nel motivo di contestazione sirivela privo della necessaria compiutezza atta ad assicurarnel'autosufficienza ed, in ogni caso, non si correla con la ratio decidentedella pronuncia impugnata.10. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.11. Le spese, liquidate come da dispositivo, devono porsi a caricodella parte ricorrente in virtù del principio di soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,liquidate in € 2.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge nella misura massima.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile in data 21.5.2026.Il PresidenteLuigi Abete6 di 6
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