CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza inpreambolo con la quale la Corte di appello di Napoli, pur riducendo la penainflitta nei suoi riguardi, ha ribadito il diniego delle circostanze attenuantigeneriche;considerato che con il primo motivo denuncia la violazione di legge e ildifetto di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. e con il secondomotivo la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e il correlato vizio dimotivazione in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio, anche conriferimento al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;ritenuto che il primo motivo è del tutto eccentrico rispetto al provvedimentoimpugnato che, difatti, diversamente da quanto indicato nel ricorso percassazione, non è stato reso ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., com’èsentenza che fa, invece, corretto riferimento all’art. 599 cod. proc. pen.,trattandosi di giudizio abbreviato in appello;ritenuto che il secondo motivo denuncia censure non consentite perchéaspecifiche e meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente valutatedalla Corte territoriale;considerato, infatti, che sfugge a censura il ragionamento svolto per ladeterminazione del trattamento sanzionatorio che la Corte territoriale – inaccoglimento dell’appello – ha comunque ridotto, pur mantenendo la pena basenella misura parametrata dal Giudice di primo grado, in ragione della gravitàobiettiva dei fatti, chiarendo che si tratta comunque di pena ben inferiorerispetto alla media edittale;rilevato che le generiche doglianze sul punto si pongono in palese contrastocon il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, ilgiudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gliconferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazionedi uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep.2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv.239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità,purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142),fermo restando che, nel caso in cui venga irrogata, come nella specie, una penaal di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica edettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto daltesto della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamentesolo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n.38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949);rilevato, inoltre, che la sentenza impugnata, nel negare all' imputato lecircostanze attenuanti generiche, ha correttamente valutato i criteri di cui all'art.133 cod. pen. valorizzando l’avvenuta custodia dell’arma in via continuativa e ladisponibilità di due bunker, l’esistenza di uno dei quali è stata taciuta agliinvestigatori e ritenuto che tali argomentazioni costituiscono la ragione, esegnano al tempo stesso il limite, del riconoscimento del beneficio invocato inuna materia che involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente dimerito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo,Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01),sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficientecomplessiva illustrazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]