CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 16882/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04KI12W1 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KI12W1) - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì, generiche. Considerato che dette censure sono, inoltre, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Firenze in funzione di Giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato; in esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze, che: - si tratta, sì, di reati commessi nell'hinterland fiorentino, ma in zone nemmeno limitrofe, il che fa concludere per l'estemporaneità degli stessi piuttosto che ad un programma preventivamente ideato; - in mancanza di specifici elementi, non dedotti né provati dalla difesa, non vi è alcun collegamento tra i fatti, se non la medesima indole delle violazioni, divergendo anche sotto il profilo dei tempi, risultando i reati di cui alle due sentenze di cui all'istanza, commessi a distanza di circa un anno. Ritenuto che, pertanto, appare ineccepibile il ragionamento svolto secondo il quale non vi è alcun elemento da cui poter desumere che i singoli reati siano stati perpetrati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 marzo 2025 Il C