CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 12649/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato quella del Tribunale di Napoli che ha condannato il ricorrente per il reato di furto aggravato alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 e 336 cod. proc. pen. e agli artt. 624 e 625 cod. pen. - è manifestamente infondato: a ben vedere il motivo lamenta che i Giudici di merito non abbiano rilevato l'assenza di querela, a seguito della modifica del terzo comma dell'art. 624 cod. pen. (sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199). La norma di nuovo conio, però, prevede la procedibilità di ufficio nel caso in cui sussista la contestazione della aggravante dell'art. 625, n. 7 cod. pen., tranne che per il caso in cui l'aggravante contestata riguardi l'esposizione alla pubblica fede. Nel caso in esame la contestazione prevede esplicitamente 'in fatto', il riferimento alla aggravante della 'destinazione a pubblico servizio', come specificazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen., pure richiamato nell'imputazione, il che determina la procedibilità d'ufficio e rende manifestamente infondato il motivo di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consiglier stensore [OSCURATO:PERSONA]