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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11431/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso l',.comune a tutti i ricorrenti), con cui si deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, d.

Igs. n. 231/2007 è del tutto aspecifico, posto che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha confermato la riqualificazione dell'originaria imputazione in quella di cui all'art. 624 cod. pen., già effettuata in primo grado ed ha dato puntualmente conto delle prove a carico degli imputati in relazione all'indebito utilizzo del bancomat; considerato che il secondo motivo, relativo al solo Granata, in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti contestati, prospettando una rilettura dei dati probatori, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati e della diversa qualificazione del reato di cui al capo a) come inizialmente contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4-5); considerato che il terzo motivo di ricorso (comune a tutti i ricorrenti), con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (sul punto la sentenza di primo grado - che, in presenza di una doppia conforme, va letta congiuntamente a quella di secondo grado - ha evidenziato la mancanza di qualsiasi forma di riparazione del danno e l'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso l',.comune a tutti i ricorrenti), con cui si deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007 è del tutto aspecifico, posto che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha confermato la riqualificazione dell'originaria imputazione in quella di cui all'art. 624 cod. pen., già effettuata in primo grado ed ha dato puntualmente conto delle prove a carico degli imputati in relazione all'indebito utilizzo del bancomat; considerato che il secondo motivo, relativo al solo Granata, in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti contestati, prospettando una rilettura dei dati probatori, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati e della diversa qualificazione del reato di cui al capo a) come inizialmente contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4-5); considerato che il terzo motivo di ricorso (comune a tutti i ricorrenti), con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (sul punto la sentenza di primo grado - che, in presenza di una doppia conforme, va letta congiuntamente a quella di secondo grado - ha evidenziato la mancanza di qualsiasi forma di riparazione del danno e l'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data
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