CNEL — Verbale Integrativo
Codice CCNL: T14A
Titolo CCNL: CCNL Cooperative Sociali
Titolo accordo: Accordo integrativo al CCNL Cooperative Sociali
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: assistenza
Parti datoriali: AECP
Parti sindacali: CONFINTESA
Decorrenza: 2026-04-09
Scadenza: 2028-12-31
Stipula: 2026-04-09
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-244880
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=244880
--- Testo contratto ---
ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL COOPERATIVE SOCIALI – T14A
AECP – Confintesa | Integrativo CCNL T14A Cooperative Sociali
ACCORDO INTEGRATIVO
AL CCNL COOPERATIVE SOCIALI
Codice CNEL T14A
Tra
AECP – Associazione Italiana degli Esercenti e Commercianti delle attività del Terziario, Turismo e Servizi,
rappresentata dal Presidente Marco Palombi
e
CONFINTESA – Confederazione Intesa per l'Autonomia Sindacale, rappresentata dal Segretario Generale
Francesco Prudenzano
si stipula il seguente Accordo Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Cooperative Sociali
(decorrenza 01/01/2025 – 31/12/2028), da valere su tutto il territorio nazionale.
Art. 1 – Oggetto e ambito dell'integrativo
Il presente Accordo Integrativo modifica, integra e specifica le disposizioni del CCNL Cooperative Sociali –
Codice CNEL T14A, relativamente agli istituti economici, normativi e di welfare contrattuale di seguito
disciplinati.
Il presente Accordo è parte integrante e inscindibile del CCNL T14A e prevale sulle disposizioni del CCNL
base in caso di difformità o contrasto.
Art. 2 – Rettifica tabella retributiva – Errata corrige
Le Parti dichiarano che la seconda tabella retributiva riportata all'art. 48 del CCNL T14A, contenente valori
superiori ai minimi contrattuali ivi stabiliti, è frutto di un refuso materiale intervenuto in sede di stesura e non
ha alcun valore contrattuale.
La tabella retributiva vigente e valida ad ogni effetto è esclusivamente la prima, di seguito riportata per
i livelli di inquadramento principali:
Categoria Retribuzione €
F2 € 2.237,47
E2 € 1.773,88
D2 € 1.543,82
C2 € 1.421,55
C1 € 1.380,21
B1 € 1.283,35
A1 € 1.215,00
Art. 3 – Ferie annuali
In deroga migliorativa rispetto all'art. 39 del CCNL, il monte ferie annuale è fissato in 25 (venticinque) giorni
lavorativi per tutto il personale dipendente, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
Art. 4 – Permessi retribuiti (ROL)
In integrazione dell'art. 40 del CCNL, il monte annuo dei permessi retribuiti (ROL) è fissato in 38 (trentotto) ore
complessive, fruibili previo accordo con il datore di lavoro e nel rispetto delle esigenze di servizio.
Art. 5 – Sanità integrativa – Mutua Seraphis Piano Oro
In modifica e integrazione dell'art. 57 del CCNL, le Parti stabiliscono l'obbligatorietà dell'iscrizione di tutti i
lavoratori dipendenti alla Società di Mutuo Soccorso Seraphis, Piano Oro, con le seguenti modalità:
– Contributo mensile a carico del datore di lavoro: € 9,00 per dipendente (€ 108,00/anno).
ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL COOPERATIVE SOCIALI – T14A
AECP – Confintesa | Integrativo CCNL T14A Cooperative Sociali
– Coperture garantite dal Piano Oro: sussidio giornaliero di malattia e infortunio; ricovero ospedaliero (€
50/giorno, max 10 gg); interventi chirurgici sussidiabili fino a € 10.000 per evento; chirurgia
ambulatoriale; rimborso visite specialistiche (80% ticket SSN / 50% privato); esami diagnostici e di
laboratorio; alta diagnostica (TAC, RMN, PET); sussidio maternità/paternità € 200/anno per 3 anni;
sussidio decesso fino a € 14.000; inabilità totale fino a € 15.000.
– Copertura IMA (Immediate Medical Assistance) inclusa: consulenza medica telefonica, invio
medico/ambulanza, rimpatrio sanitario, assistenza infermieristica post-ricovero, baby-sitter, consegna
farmaci a domicilio.
– Nessun questionario sanitario. Nessuna esclusione per patologie pregresse.
– Deducibilità fiscale fino a € 3.615,20/anno ai sensi del D.Lgs. 502/92. Zero oneri sociali sulla
contribuzione (no TFR, no contributi INPS).
Il Piano Oro sostituisce integralmente la copertura base di € 3,00/mese prevista dall'art. 14 del CCNL, che
cessa di avere efficacia.
Art. 6 – Previdenza complementare – Fondo Pensione Aperto Plurifonds
Le Parti stabiliscono l'adozione del Fondo Pensione Aperto Plurifonds, gestito da ITAS Vita S.p.A. in
collaborazione con PensPlan Centrum S.p.A., quale strumento di previdenza complementare per i lavoratori
ai quali si applica il presente CCNL, con le seguenti condizioni:
– Contributo a carico del datore di lavoro: 0,30% della retribuzione annua lorda.
– Contributo a carico del lavoratore: facoltativo, in misura liberamente determinata.
– Cinque compartimenti di investimento: SecurITAS, SerenITAS, SolidITAS, AequITAS, ActivITAS.
– Convenzione esclusiva Confintesa: zero costi di adesione (azzeramento della spesa una tantum di €
25,82).
– Rating emittente: Fitch A- (ITAS Vita S.p.A.). Margine di solvibilità: 253%.
– Deducibilità fiscale dei contributi fino a € 5.164,57/anno. Tassazione finale agevolata dal 15% al 9%.
L'adesione al Fondo è volontaria per il lavoratore. Il contributo datoriale di cui al presente articolo è dovuto
esclusivamente in caso di adesione del lavoratore.
Art. 7 – Welfare contrattuale – Flexible benefit ex art. 51 TUIR
A decorrere dal 1° gennaio 2026, il datore di lavoro eroga a ciascun lavoratore dipendente, con almeno 6 mesi
di anzianità di servizio, un importo annuo di € 200,00 (duecento/00) a titolo di welfare contrattuale, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e 3, del D.P.R. 917/1986 (TUIR).
Tale importo è destinato a beni e servizi di utilità sociale, tra cui a titolo esemplificativo: spese scolastiche e
per l'istruzione dei figli; spese per assistenza a familiari anziani o non autosufficienti; abbonamenti al trasporto
pubblico locale; buoni acquisto; attività ricreative e culturali.
L'importo di welfare non concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, non è soggetto
a contribuzione previdenziale e non incide sulla determinazione del TFR. Esso rappresenta un valore
integralmente netto per il lavoratore.
L'erogazione avviene entro il 30 giugno di ciascun anno, tramite piattaforma welfare o buoni di spesa.
Art. 8 – Indennità Competenze Digitali e Assistenziali (ICDA)
È istituita un'indennità mensile denominata ICDA (Indennità Competenze Digitali e Assistenziali) pari a € 15,00
(quindici/00) lordi mensili per 12 mensilità, riconosciuta a tutti i lavoratori dalla categoria B1 in su.
L'ICDA remunera le competenze trasversali richieste dall'evoluzione del settore sociosanitario, con riferimento
a: utilizzo di dispositivi digitali per la documentazione assistenziale, gestione di piattaforme di telemedicina e
teleconsulto, competenze di comunicazione digitale con utenti e famiglie.
L'ICDA è voce retributiva distinta, non assorbibile in superminimi o aumenti individuali. Essa concorre
alla determinazione del TFR e delle mensilità aggiuntive.
Art. 9 – Integrazione trattamento di maternità
In integrazione dell'art. 55 del CCNL, il datore di lavoro provvede ad integrare il trattamento economico a carico
degli enti competenti durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, fino al raggiungimento del
100% della retribuzione normale.
ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL COOPERATIVE SOCIALI – T14A
AECP – Confintesa | Integrativo CCNL T14A Cooperative Sociali
Tale disposizione si applica a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
Art. 10 – Congedo di paternità integrativo
In aggiunta ai 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 105/2022),
al padre lavoratore sono riconosciuti ulteriori 3 (tre) giorni di congedo retribuito al 100%, da fruire entro i primi
3 mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del figlio.
Complessivamente, il congedo di paternità retribuito è pari a 13 giorni lavorativi.
Art. 11 – Diritto alla disconnessione
Al lavoratore è riconosciuto il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici e dalle piattaforme digitali
al di fuori dell'orario di lavoro contrattualmente stabilito, fatti salvi i casi di reperibilità programmata e le
situazioni di emergenza.
Il datore di lavoro si impegna a non inviare comunicazioni che richiedano risposta immediata al di fuori
dell'orario di lavoro, e a promuovere prassi organizzative che favoriscano il rispetto dei tempi di riposo.
Art. 12 – Formazione professionale continua
A ciascun lavoratore sono riconosciute almeno 16 (sedici) ore annue di formazione professionale retribuita,
aggiuntive rispetto alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza. La formazione deve riguardare
l'aggiornamento delle competenze tecniche, digitali e relazionali attinenti al profilo professionale.
Il datore di lavoro, anche avvalendosi dell'Ente Bilaterale EB OPUS e dei fondi interprofessionali, predispone
un piano formativo annuale condiviso con le rappresentanze dei lavoratori.
Art. 13 – Decorrenza e validità
Il presente Accordo Integrativo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, costituisce parte integrante e
inscindibile del CCNL Cooperative Sociali – Codice CNEL T14A, e resta valido fino alla scadenza del CCNL
(31/12/2028), salvo rinnovo o modifica concordata tra le Parti.
Art. 14 – Clausola di miglior favore
Le condizioni previste dal presente integrativo non sostituiscono eventuali trattamenti aziendali più favorevoli
già in essere, che restano acquisiti ad personam.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, _____________ 2026
Per AECP
Marco Palombi
Presidente
Per CONFINTESA
Francesco Prudenzano
Segretario Generale