CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24689/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 27528/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 3513/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/07/2018; RG 27528/18 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2021 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], associazioni tra professionisti, ricorre per cassazione avverso la riportata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma, adita da [OSCURATO:PERSONA], già associata allo Studio con la qualifica di "associate" e che in seg uito al recesso aveva convenuto in arbitrato lo Studio al fine di vedere determinata la quota degli utili di sua spettanza, ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale pronunciato tra le parti sull'assunto della ravvisata incompetenza degli arbitri, atteso l'accordo a tale riguardo perfezionatosi tra le parti prima del pronunciamento arbitrale. Più in dettaglio, riferisce la sentenza gravata, che, eccepita dallo Studio all'atto di costituirsi avanti agli arbitri, l'incompetenza di costoro per difetto di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA], receduta dallo studio e, dunque, non più vincolata alle norme statutarie prevedenti la devoluzione della lite in arbitrato, nonché per la non compromettibilità in arbitri della materia afferente al bilancio, con memoria depositata il 29.6.2015 la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri procuratori, aveva dichiarato di aderire alla sollevata eccezione che, sebbene successivamente rinunciata dallo Studio con memoria depositata il 30.6.2015, aveva comunque prodotto l'effetto di dar vita all'accordo tra le parti avente ad oggetto la rinuncia ad avvalersi della clausola arbitrale, a nulla per vero rilevando in contrario l'intervenuta rinuncia all'eccezione da parte dello studio, essendo essa intervenuta allorché l'accordo si era già perfezionato e non poteva essere perciò unilateralmente vanificato. La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dallo Studio sulla base di quattro motivi di ricorso illustrati pure con memoria, cui si oppone con controricorso e memoria la [OSCURATO:PERSONA]. RG 27528/18 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 2.Va previamente sgombrato il terreno dalle perplessità manifestate dallo Studio ricorrente in ordine all'impugnabilità della sentenza qui gravata con ricorso a mente degli artt. 360 e ss. cod. proc. civ. piuttosto che con il regolamento necessariodi competenza ex art. 42 cod. proc. civ. motivate in ragione del fatto che l'impugnata pronuncia avrebbe natura di pronuncia sulla competenza e sarebbe perciò impugnabile ai sensi dell'art. 819-ter, comma 1, cod. proc. civ. solo con il mezzo indicato dall'art. 42 cod. proc. civ. A fugare ogni riserva sul punto vale una duplice osservazione, la prima di forma e la seconda di sostanza. Sotto il primo profilo va infatti considerato che è certo vero che la Corte d'Appello abbia motivato il proprio deliberato ragionando sul tema dell'incompetenza, ma ha ragionato di ciò in rapporto all'incompetenza arbitrale e non in rapporto alla propria, onde difetta il presupposto per applicare il richiamato principio dall'art. 819-ter, cod. proc. civ., posto che la norma si applica alla "sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato"; sotto una seconda angolazione non è poi trascurabile che,sebbene il ragionamento decisorio dal decidente si sviluppa effettivamente sul piano dell'incompetenza, la conclusione a cui egli perviene, dichiarando la nullità del lodo, si fonda sul difetto della potestas iudicandi che inficia l 'operato arbitrale – e , di riflesso anche il lodo – in conseguenza della rinuncia delle parti d i volersi valere dell'arbitrato, onde non vi è luogo per evocare il regolamento necessario di competenza. 3.1. Venendo al ricorso – che non incorre nella preclusione opposta in via generale dalla controricorrente poiché esso non interloquisce sul fatto rappresentato dall'intervenuto accordo di rinuncia, ma RG 27528/18 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli semmai sul percorso logico-motivazionale che ha indotto il decidente a ritenere l'accordo perfezionato e produttivo di vincolanti effetti per le parti – con il primo motivo di esso si sostiene che, poiché attivando l'arbitrato la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato causa alla nullità dalla medesima denunciata in sede di gravame,la proposta impugnazione sarebbe preclusa per effetto dell'art. 829, comma 2, cod. proc. civ., onde erroneamente la Corte d'Appello avrebbe dichiarato la nullità dell'impugnato pronunciamento arbitrale. 3.2. Il motivo non ha pregio. Occorre infatti cons iderare che, onde argomentare l'effetto preclusivo di cui discorre la norma allorché stabilisce che "la parte che ha dato causa ad un motivo di nullità ... non può per questo motivo impugnare il lodo", si rende necessario accertare la sussistenza di un nesso relazionale diretto tra il contegno della parte che ha dato causa alla nullità e la nullità che questa intende far valere nel giudizio di impugnazione del lodo, e ciò nel senso che non solo vi deve essere un'identità tra l'una e l'altra, ma che la causadi nullità che si intende far valere quale motivo di impugnazione deve rinvenire il proprio fondamento causale in un atto della parte che la invoca a proprio beneficio. Questa precisazione è foriera, per quanto qui rileva, di due conseguenze parimenti ostative alla doglianza declinata. Da un lato è evidente che se il nesso di causalità non è riscontrabile la preclusione dell'art. 829, comma 2, cod. proc. civ. non scatta. Ora, nella specie, è solo in virtù di una forzatura concettuale che si può ritenere che la nullità dichiarata dalla Corte d'Appello sia direttamente riconducibile all'iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] di convenire in arbitrato lo Studio, giacché, ragionando in tal modo, non si vede che la sequenza causale tra l'una e l'altra si è interrotta in coincidenza RG 27528/18 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli della pronuncia arbitrale, dato che la nullità del lodo è stata dichiarata dal giudice del gravame non già perché la [OSCURATO:PERSONA] avesse adito gli arbitri, ma perché gli arbitri avevano ritenuto comunque di pronunciarsi malgrado l'accordo di rinuncia al loro giudizio intervenuto tra le parti. Vi è poi da dire che, adendo gli arbitri la [OSCURATO:PERSONA], si era attenuta al regolamento statutario delle liti e quindi, agendo in conformità di esso, non aveva dato adito gli arbitri illegittimamente,onde nella sua condotta non era ravvisabile la causa di nullità poi riscontrata dalla Corte d'Appello, che, come visto, ha infatti dichiarato la nullità del lodo per il difetto di potestas iudicandi degli arbitri in conseguenza della rinuncia delle parti all'arbitrato. 4.1. Con il secondo motivo di ricorso si sostiene nell'ordine che, essendosi la rinuncia perfezionata per effetto dell'adesione all'eccezione d'incompetenza sollevata ex adverso prestata dalla [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei suoi procuratori, costoro non disponevano dei poteri necessari, avevano aderito non già all'eccezione di incompetenza sopradetta, ma all'eccezione sollevata dallo Studio in ordine alla legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] ed in ogni caso il loro assenso era improduttivo di qualsiasi effetto rescindente, non essendo stata la rinuncia formalizzata nei modi dell'art. 306 cod. proc. civ. e non essendo intervenuta alcuna dichiarazione di accettazione da parte dello Studio. 4.2. Il motivo è inammissibile quanto alle prime due allegazioni, censurandosi, a fronte dei chiari enunciati contenuti nella sentenza gravata («la [OSCURATO:PERSONA], con la memoria depositata il 29/06/2015 aveva aderito all'eccezione di carenza di competenza formulata da STS, affermando testualmente "la dott. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale arbitrale, per effetto della concorde volontà delle parti di non avvalersi della clausola compromissoria di cui allo statuto STS, RG 27528/18 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli voglia dichiarare la propria incompetenza/carenza di giurisdizione demandando la soluzione della controversia al giudice ordinario»; «l'adesione alla tesi dell'incompetenza, pur non provenendo dalla parte personalmente deve ritenersi valida ed efficace in quanto effettuata dai procuratori e mandatari avv. [OSCURATO:PERSONA] e Moreni»), l'accertamento del fatto processuale operato dal giudice del gravame che si sottrae al sindacato di questa Corte non essendo essa, per la particolare natura del giudizio che ha luogo avanti alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ. (Cass., Sez. I, 2/10/2018, n. 23954), giudice del fatto, sia pur processuale, accertato dalla sentenza gravata, ma della legittimità della pronuncia adottata al solo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo (Cass., Sez. VI-I, 24/10/2017, n. 25189; Cass., Sez. II, 26/05/2015, n. 10809; Cass., Sez. I, 4/06/2004, n. 10641). Infondata si rivela invece la terza allegazione riposando essa su un presupposto smentito dalla realtà processuale, posto che nella logica ricostruttiva sposata dal ricorrente sarebbe la [OSCURATO:PERSONA] a vestire i panni del proponente e lo Studio quelli dell'oblato, quando al contrario è incontroverso accertamento di fatto che sia stata la [OSCURATO:PERSONA], di fronte all'eccezione sollevata ex adverso, a formalizzare la propria adesione, sicché per effetto dell'assenso in tal modo prestato all'eccezione di incompetenza sollevata da quest'ultimo, il negozio processuale nascente dalla fusione delle due volontà convergenti, era già perfetto e non si rendeva perciò necessario procedere ad ulteriori adempimenti formali. 5.1. Con il terzo motivo di ricorso si sostiene che l'impugnata sentenza risulterebbe pronunciata in violazione del principio del contraddittorio, dal momento che, formalizzata la dichiarazione di adesione della [OSCURATO:PERSONA] alla sollevata eccezione di incompetenza con RG 27528/18 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli la memoria in data 29.6.2015, era stato negato il diritto di replica dello Studio, giudicando ininfluente, ai fini di precludere la formazione dell'accordo il fatto, che con la successiva memoria del 30.6.2015 lo Studio avesse inteso rinunciare alla sollevata eccezione di incompetenza. 5.2. Il motivo è privo di fondamento. Esso è frutto ancora una volta, sposando la medesima logica ricostruttiva sottesa alla terza doglianza esternata con il secondo motivo, di un'errata percezione della realtà processuale dal momento che all'atto della memoria datata 30.6.2015 il negozio processuale, consistente nel sottrarre alla cognizione arbitrale la lite, si era già perfezionato per effetto della dichiarazione di adesione all'eccezione prestata dalla [OSCURATO:PERSONA] il giorno innanzi con la memoria del 29.6.2015; non crede quindi il collegio che gli effetti vincolanti discendenti dall'accordo così intervenuto possano essere neutralizzati accampando una pretesa lesione del contraddittorio per non essere stato consentito il diritto di replica alla parte che, sollevando l'eccezione, aveva non solo deliberatamente posto le premesse per il suo perfezionamento, ma certo non poteva neppure ignorare quali effetti sarebbero potuti scaturire dalla condivisione dell'eccezione fatta da parte avversa. 6.1. Con il quarto motivo di ricorso si sostiene che il preteso accordo intervenuto tra le parti in ordine all'eccezione di incompetenza non eliderebbe la potestas iudicandidegli arbitri riferendosi a presupposti alla cui delibazione essi sono tenuti a procedere in modo ufficioso, di modo che la decisione dai medesimi adottata, ritenendo in tal modo sussistente –anche in presenza di detto accordo, che non integra un negozio giuridico dotato di valenza processuale – la propria, competenza a mente dell'art. 817 cod. proc. civ.,erroneamente era stata dichiarata nulla dalla Corte d'Appello. RG 27528/18 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 6.2. Il motivo è infondato. Contrariamente, infatti, a quanto argomenta il ricorrente la Corte d'Appello, pur sviluppando il proprio ragionamento sul terreno introdotto dallo stesso ricorrente allorché nel costituirsi avanti agli arbitri ne aveva inizialmente eccepito l'incompetenza, è pervenuta a dichiarare la nullità del lodo per il sopravvenuto difetto di potestas iudicandi in capo agli arbitri quale conseguenza del negozio processuale con cui le parti avevano rinunciato a valersi della cognizione arbitrale per la risoluzione della lite tra loro insorta. L'impugnata decisione non interviene perciò sul terreno della competenza degli arbitri, di modo che possa dubitarsi della sua legittimità per aver violato la norma rubricata sostituendosi indebitamente alla riserva che in parte qua la norma in parola declina a beneficio degli arbitri che son o i soli giudici della propria competenza; ma interviene su un terreno che nella sequenza procedimentaleche porta ad instaurare l'arbitrato si colloca per così dire a monte di una qualsiasi determinazione in punto di competenza in quanto l'accordo processuale a mezzo del quale le parti convenivano di sottrarre la lite alla competenza arbitrale produce qualeeffetto diretto ed immediato la caducazione di ogni potestà di giudizio in capo agli arbitri e preclude di conseguenza che costoro possano farsi giudici della propria competenza. E' allora evidente che quando la Corte d'Appello ha richiamato l'attenzione sulla centralità che in questo ragionamento assume la volontà delle parti, dando atto della specularità che caratterizza l'atto di volizione con cui le parti devolvono la lite in arbitrato rispetto all'esercizio del potere decisionale in assenza di esso, ha inteso valorizzare, insieme all'ineccepibile fondamento privatistico della giustizia arbitrale, il fatto che gli arbitri ritraggono il loro potere solo in grazia della volontà delle parti, sicché se questa volontà viene meno, perché RG 27528/18 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli come accaduto qui le parti si accordano per rinunciare alla cognizione arbitrale, gli arbitri perdono ogni legittimazione e non godono di nessuna autonoma prerogativa che consenta loro di pronunciarsi ugualmente sulla propria competenza. 7. Il ricorso va dunque conclusivamente respinto. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come di seguito. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 15200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessoridi legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versament