CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Il ricorso, in fatto, è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, reiterando i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; non contiene quindi specifici motivi di legittimità nei confronti della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello adeguatamente motiva rilevando come i campionamenti sono stati regolari in entrambe le date indicate, "avendo cura di verificare che fenomeni di evaporazione non avessero falsato i dati delle analisi". I prelevamenti erano stati effettuati nei pozzetti di campionamento; il 26 novembre 2016, capo B dell'imputazione, "il prelievo era stato effettuato in due punti, sia immediatamente a valle dell'impianto che nel pozzetto finale e i valori riscontrati erano risultati pressocché uguali nonché fuori limite per lo zinco". 2. Anche sull'individuazione del responsabile la sentenza adeguatamente motiva rilevando la qualifica di socio e di amministratore del ricorrente. 3. L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata; lo stesso ricorrente individua la data della prescrizione al 23 novembre 2021, la sentenza è del 7 ottobre 2021. L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza AA,.(G1. impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., nonché delle spese in favore della parte civile che ha presentato memoria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA]Adda che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di