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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 agosto 1978

Cassazione n. 31466/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha correttamente ritenuto assente la particolare tenuità del fatto in ragione del carattere stabile e perdurante nel tempo della condotta contestata agli imputati (si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata); che, peraltro, ai fini del giudizio sulla configurabilità o meno della causa di non punibilità de qua, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, correttamente esercitati nel caso di specie e, perciò, non sindaca bili ; che proprio in forza del carattere non transitorio della condotta è stata esclusa anche l'eventuale applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.pen., stante la mancanza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, neanche minimamente provato se rapportato a tutto il tempo dell'occupazione abusiva; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha correttamente ritenuto assente la particolare tenuità del fatto in ragione del carattere stabile e perdurante nel tempo della condotta contestata agli imputati (si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata); che, peraltro, ai fini del giudizio sulla configurabilità o meno della causa di non punibilità de qua, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, correttamente esercitati nel caso di specie e, perciò, non sindaca bili ; che proprio in forza del carattere non transitorio della condotta è stata esclusa anche l'eventuale applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.pen., stante la mancanza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, neanche minimamente provato se rapportato a tutto il tempo dell'occupazione abusiva; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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