CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23022/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per kannullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Tivoli - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole, in concorso, di lesioni volontarie pluri - aggravate- ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena finale in anni due di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, svolgendo un unico motivo, con cui denuncia contraddittorietà della motivazione rispetto al dispositivo della sentenza impugnata, laddove, in parte motiva, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione condizionale della pena sulla base di una prognosi favorevole e, poi, nel dispositivo ne ha omesso la relativa statuizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Effettivamente, nella sentenza impugnata, la Corte di appello, dopo avere riconosciuto in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, valorizzando il profilo di personalità dell'imputato e il comportamento processuale sostanzialmente resipiscente, ha considerato che la pena conseguentemente rideterminata" consente, altresì, la concessione del beneficio ella sospensione condizionale della pena considerando che, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 163 c.p., l'assenza di precedenti in capo al Mariani legittima una prognosi favorevole circa la sua futura astensione dalla reiterazione criminosa". Nel dispositivo, tuttavia, risulta omessa la relativa statuizione. 1.1.In sostanza si è in presenza di un caso di contrasto tra la motivazione, che spende argomenti in favore del riconoscimento del beneficio, e il dispositivo che omette del tutto la statuizione sul punto. 2.11 Collegio fa proprio l'orientamento, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, cori la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 2 n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267082; Sez. 3 - n. 3969 del 25/09/2018 (dep. 2019), Rv. 275690). La regola della prevalenza del dispositivo può essere, dunque, derogata, laddove il dispositivo risulti viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile, purchè - come è stato precisato - da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l'imputato (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Rv. 284057 -04). 3.In effetti, nel caso di specie, la motivazione della sentenza - non contestuale alla lettura del dispositivo in udienza - depone indubbiamente per il riconoscimento del beneficio, neppure potendo ipotizzarsi un refuso, visto il chiaro ed esplicito riferimento al Mariani in essa contenuto proprio nella parte argomentativa della scelta decisoria de qua. In tal senso, del resto, si è già orientata questa Corte che, in un caso del tutto analogo, ha escluso che il contrasto tra dispositivo e motivazione determini nullità della sentenza, e l'ha risolto proprio valutando la pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi della volontà decisoria del giudice.( Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, Rv. 265873, in una fattispecie in cui la Corte ha avvalorato la decisione del giudice di appello che aveva riconosciuto all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, omesso nel dispositivo della sentenza di primo grado e chiaramente enunciato in motivazione). 4. L'orientamento appena richiamato va, dunque, confermato, e a tanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio che deve essere riconosciuto, e che può essere concesso dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 620 co. 1 lett. e) cod. proc. pen.( cfr. Sez. 3 n. 3969/de/ 25/09/2018 (dep. 2019 ) cit., in motivazione) P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la sospensione condizionale della pena. Così deciso in Roma,