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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 41226/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dal ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito avuto riguardo al tema della qualificazione del fatto, privilegiata in sentenza (ai sensi del comma 1 dell'art. 73 Tus in luogo di quella di cui al comma 5 dello steso testo di legge) all'esito di una valutazione globale e complessiva, estranea a vuoti logici, di tutti i costituiti oggettivi propri della disposizione rivendicata dalla difesa siccome rassegnati dalla odierna vicenda in fatto, (valutazione) conclusasi dando un coerente rilievo recessivo al modesto dato qualitativo della sostanza detenuta e ceduta a fronte degli ulteriori indici rassegnati dalle modalità e dalle circostanze dell'azione nonché dalla tipologia, dalla varietà e dal peso delle sostanze stesse, così da ritenere incompatibile la vicenda a giudizio con l'ipotesi di lieve entità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende.

Così deciso il 23 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dal ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito avuto riguardo al tema della qualificazione del fatto, privilegiata in sentenza (ai sensi del comma 1 dell'art. 73 Tus in luogo di quella di cui al comma 5 dello steso testo di legge) all'esito di una valutazione globale e complessiva, estranea a vuoti logici, di tutti i costituiti oggettivi propri della disposizione rivendicata dalla difesa siccome rassegnati dalla odierna vicenda in fatto, (valutazione) conclusasi dando un coerente rilievo recessivo al modesto dato qualitativo della sostanza detenuta e ceduta a fronte degli ulteriori indici rassegnati dalle modalità e dalle circostanze dell'azione nonché dalla tipologia, dalla varietà e dal peso delle sostanze stesse, così da ritenere incompatibile la vicenda a giudizio con l'ipotesi di lieve entità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso il 23 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 41226/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris