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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 08578/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19321-2020 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., PREFETTURA- [OSCURATO:PERSONA] del GOVERNO di FIRENZE , in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - -contro- [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il provvedimento RG 2038/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZE, depositato il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice di pace di Firenze ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di espulsione emesso il 29.1.19 dal Prefetto di Firenze in quanto non ricorrevano i presupposti ex art. 13, c. 4 e 5, TUI per il rimpatrio dell'istante mediante la concessione di un termine per la volontaria ottemperanza, data la sussisteva del rischio di fuga dell'Hammami, non avendo quest'ultimo ottemperato ad un precedente ordine di espulsione emesso ai sensi dell'art. 14 del TUI.

Con l'impugnativa in questione, il ricorrente lamentava la violazione della direttiva europea 2008/115/CE in ordine alla mancata verifica di un concreto rischio di fuga.

Il giudice di pace rilevava che: contrariamente all'orientamento della Corte di cassazione nel 2013, non riteneva sussistere il rischio di fuga dello straniero, che non era desumibile da una condotta precedente di sottrazione all'esecuzione di un precedente ordine di allontanamento dal territorio nazionale, non rilevando in contrario il disposto del comma 4bis dell'art. 13 d.lgs. n. 286 in quanto contrastante con l'art. 3 Direttiva 2008/115/CE, e perciò da disapplicare; non risultava un provvedimento di rigetto della domanda del ricorrente di soggiorno regolare per manifesta infondatezza o perché fraudolenta, né costituendo il ricorrente un pericolo per l'ordine pubblico per mancanza di condanne per reati ex art. 4, c.3, d.lgs. n. 286/98.

Il Ministero dell'Interno ricorre in cassazione con due motivi.

Non si è costituito [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 19321 sez.

M1 - ud. 28-09-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, c. 4 e 4bis, d.lgs. n. 286/98, avendo il giudice di pace disapplicato una chiara disposizione di legge e la relativa interpretazione fornitane dalla Corte di cassazione.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il giudice di pace deciso ultra petita, anche per questioni non oggetto del ricorso, con riferimento al provvedimento di rigetto della domanda del ricorrente di soggiorno regolare per manifesta infondatezza o perché fraudolenta, e alla mancanza di condanne per reati ex art. 4, c.3, d.lgs. n. 286/98.

Il ricorso va accolto.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il giudice di pace ha ritenuto che il provvedimento di espulsione, fondato sull'art. 13, comma 4bis, d.lgs. n. 286/98, per la ritenuta sussistenza del rischio di fuga dello straniero a causa del precedente provvedimento di espulsione prefettizio, al quale il ricorrente non aveva dato ottemperanza, fosse in contrasto con gli artt. 3 e 7, c.4, della direttiva 2008/115/CE e che, pertanto, le norme richiamate del predetto d.lgs. n. 286 fossero da disapplicare.

L'argomentazione non è condivisibile.

Anzitutto, va osservato che la questione della disapplicazione del suddetto art. 13, comma 4bis, sarebbe stata ipotizzabile riguardo alla vicenda dell'inosservanza dell'ordine del Questore di allontanamento, di cui all'art. 14, c. 5ter, d.lgs. n. 286, seguito al primo provvedimento di espulsione prefettizio, emesso nel 2015, in ordine all'applicazione delle sanzioni penali comminate dallo stesso d.lgs. n. 286 per la predetta inosservanza.

A seguito della sentenza della Corte Giustizia UE emessa nel 2011 (caso Ric. 2020 n. 19321 sez.

M1 - ud. 28-09-2021 -3- [OSCURATO:PERSONA]), che ha ritenuto l'incompatibilità dell'art. 14, c. 5ter, con le norme dettate dalla suddetta direttiva del 2008 (cd.

Direttiva-rimpatri), si ritiene che la sostanziale incompatibilità della norma incriminatrice interna con la disciplina Ue produce effetti simili alla aboliti° criminis.

Ora, nel caso concreto, il richiamo del giudice di pace alla suddetta incompatibilità non è pertinente, nel senso che il provvedimento di espulsione impugnato non viola i principi fondamentali che informano la stessa direttiva UE.

Al riguardo, nel provvedimento impugnato è stato rilevato che la fattispecie in questione non integrava i presupposti "per addivenire ad una decisione di rimpatrio mediante la concessione al cittadino straniero irregolarmente soggiornante di un termine compreso tra i sette ed i trenta giorni per lasciare volontariamente il territorio nazionale, dato che l'interessato è da ritenersi, in base ad un accertamento effettuato caso per caso, a rischio di fuga ai sensi dell'art. 13, c.4bis, TU, ossia ricorre il pericolo che possa sottrarsi al rimpatrio qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria, in quanto non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione d'ell'art. 14 TU".

Al riguardo, il giudice di pace ha escluso che il rischio di fuga, che ha legittimato il provvedimento impugnato, potesse consistere nell'aver lo straniero omesso di ottemperare al precedente provvedimento di espulsione, soggiungendo che tale interpretazione contrastava con l'art. 3 della suddetta direttiva secondo il cui disposto, al punto 7) per "rischio di fuga» s'intende la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga.

Ric. 2020 n. 19321 sez.

M1 - ud. 28-09-2021 -4- Tale interpretazione confligge con l'art. 13, c. 4, in ordine alla concessione di un termine per consentire al cittadino straniero il rimpatrio volontario, atteso che il Prefetto ha ritenuto la sussistenza del rischio di fuga, di cui al c. 4bis, lett. d), dello stesso d.lgs., per l'ipotesi che lo straniero non abbia ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'art. 14 (Cass., n. 22104/13).

Il giudice di pace ha erroneamente escluso, come detto, che tale rischio fosse desumibile dall'inottemperanza al precedente provvedimento di espulsione, in violazione del chiaro disposto del predetto art. 13, c. 4 e 4bis che ha tipizzato, appunto, le fattispecie concretizzanti il rischio di fuga dello straniero, travisando in sostanza la stessa ratio della direttiva del 2008.

Il secondo motivo è da intendere assorbito dall'accoglimento del primo.

Per quanto esposto, il provvedimento impugnato va cassato e, decidendo nel merito, sussistendo i presupposti di cui all'art. 384, c.2, c.p.c., va rigettato il ricorso proposto avverso il decreto di espulsione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e cassa il provvedimento impugnato.

Decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso il

29.1.19. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, delle spese del giudizio svoltosi innanzi al giudice di pace e del grado di legittimità, che liquida rispettivamente nelle somme di euro 1500,00 e 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ric. 2020 n. 19321 sez.

M1 - ud. 28-09-2021 -5- Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19321-2020 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., PREFETTURA- [OSCURATO:PERSONA] del GOVERNO di FIRENZE , in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - -contro- [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il provvedimento RG 2038/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZE, depositato il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice di pace di Firenze ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di espulsione emesso il 29.1.19 dal Prefetto di Firenze in quanto non ricorrevano i presupposti ex art. 13, c. 4 e 5, TUI per il rimpatrio dell'istante mediante la concessione di un termine per la volontaria ottemperanza, data la sussisteva del rischio di fuga dell'Hammami, non avendo quest'ultimo ottemperato ad un precedente ordine di espulsione emesso ai sensi dell'art. 14 del TUI. Con l'impugnativa in questione, il ricorrente lamentava la violazione della direttiva europea 2008/115/CE in ordine alla mancata verifica di un concreto rischio di fuga. Il giudice di pace rilevava che: contrariamente all'orientamento della Corte di cassazione nel 2013, non riteneva sussistere il rischio di fuga dello straniero, che non era desumibile da una condotta precedente di sottrazione all'esecuzione di un precedente ordine di allontanamento dal territorio nazionale, non rilevando in contrario il disposto del comma 4bis dell'art. 13 d.lgs. n. 286 in quanto contrastante con l'art. 3 Direttiva 2008/115/CE, e perciò da disapplicare; non risultava un provvedimento di rigetto della domanda del ricorrente di soggiorno regolare per manifesta infondatezza o perché fraudolenta, né costituendo il ricorrente un pericolo per l'ordine pubblico per mancanza di condanne per reati ex art. 4, c.3, d.lgs. n. 286/98. Il Ministero dell'Interno ricorre in cassazione con due motivi. Non si è costituito [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 19321 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, c. 4 e 4bis, d.lgs. n. 286/98, avendo il giudice di pace disapplicato una chiara disposizione di legge e la relativa interpretazione fornitane dalla Corte di cassazione. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il giudice di pace deciso ultra petita, anche per questioni non oggetto del ricorso, con riferimento al provvedimento di rigetto della domanda del ricorrente di soggiorno regolare per manifesta infondatezza o perché fraudolenta, e alla mancanza di condanne per reati ex art. 4, c.3, d.lgs. n. 286/98. Il ricorso va accolto. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il giudice di pace ha ritenuto che il provvedimento di espulsione, fondato sull'art. 13, comma 4bis, d.lgs. n. 286/98, per la ritenuta sussistenza del rischio di fuga dello straniero a causa del precedente provvedimento di espulsione prefettizio, al quale il ricorrente non aveva dato ottemperanza, fosse in contrasto con gli artt. 3 e 7, c.4, della direttiva 2008/115/CE e che, pertanto, le norme richiamate del predetto d.lgs. n. 286 fossero da disapplicare. L'argomentazione non è condivisibile. Anzitutto, va osservato che la questione della disapplicazione del suddetto art. 13, comma 4bis, sarebbe stata ipotizzabile riguardo alla vicenda dell'inosservanza dell'ordine del Questore di allontanamento, di cui all'art. 14, c. 5ter, d.lgs. n. 286, seguito al primo provvedimento di espulsione prefettizio, emesso nel 2015, in ordine all'applicazione delle sanzioni penali comminate dallo stesso d.lgs. n. 286 per la predetta inosservanza. A seguito della sentenza della Corte Giustizia UE emessa nel 2011 (caso Ric. 2020 n. 19321 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -3- [OSCURATO:PERSONA]), che ha ritenuto l'incompatibilità dell'art. 14, c. 5ter, con le norme dettate dalla suddetta direttiva del 2008 (cd. Direttiva-rimpatri), si ritiene che la sostanziale incompatibilità della norma incriminatrice interna con la disciplina Ue produce effetti simili alla aboliti° criminis. Ora, nel caso concreto, il richiamo del giudice di pace alla suddetta incompatibilità non è pertinente, nel senso che il provvedimento di espulsione impugnato non viola i principi fondamentali che informano la stessa direttiva UE. Al riguardo, nel provvedimento impugnato è stato rilevato che la fattispecie in questione non integrava i presupposti "per addivenire ad una decisione di rimpatrio mediante la concessione al cittadino straniero irregolarmente soggiornante di un termine compreso tra i sette ed i trenta giorni per lasciare volontariamente il territorio nazionale, dato che l'interessato è da ritenersi, in base ad un accertamento effettuato caso per caso, a rischio di fuga ai sensi dell'art. 13, c.4bis, TU, ossia ricorre il pericolo che possa sottrarsi al rimpatrio qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria, in quanto non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione d'ell'art. 14 TU". Al riguardo, il giudice di pace ha escluso che il rischio di fuga, che ha legittimato il provvedimento impugnato, potesse consistere nell'aver lo straniero omesso di ottemperare al precedente provvedimento di espulsione, soggiungendo che tale interpretazione contrastava con l'art. 3 della suddetta direttiva secondo il cui disposto, al punto 7) per "rischio di fuga» s'intende la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga. Ric. 2020 n. 19321 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -4- Tale interpretazione confligge con l'art. 13, c. 4, in ordine alla concessione di un termine per consentire al cittadino straniero il rimpatrio volontario, atteso che il Prefetto ha ritenuto la sussistenza del rischio di fuga, di cui al c. 4bis, lett. d), dello stesso d.lgs., per l'ipotesi che lo straniero non abbia ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'art. 14 (Cass., n. 22104/13). Il giudice di pace ha erroneamente escluso, come detto, che tale rischio fosse desumibile dall'inottemperanza al precedente provvedimento di espulsione, in violazione del chiaro disposto del predetto art. 13, c. 4 e 4bis che ha tipizzato, appunto, le fattispecie concretizzanti il rischio di fuga dello straniero, travisando in sostanza la stessa ratio della direttiva del 2008. Il secondo motivo è da intendere assorbito dall'accoglimento del primo. Per quanto esposto, il provvedimento impugnato va cassato e, decidendo nel merito, sussistendo i presupposti di cui all'art. 384, c.2, c.p.c., va rigettato il ricorso proposto avverso il decreto di espulsione. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e cassa il provvedimento impugnato. Decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso il 29.1.19. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, delle spese del giudizio svoltosi innanzi al giudice di pace e del grado di legittimità, che liquida rispettivamente nelle somme di euro 1500,00 e 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ric. 2020 n. 19321 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -5- Così
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