CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18356/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a MODUGNO il 15/02/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, su richiesta dee parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rispettivamente, la pena di anni due e mesi sei di reclusione e di euro 6,000,00 di multa e di anni uno e mesi sei di reclusione e di euro 4.000,00 di multa. 2. Entrambi gli imputati ricorrono avverso la sentenza, a mezzo del difensore, lamentando vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla illogicità della stessa in più punti. 3. I ricorsi sono inammissibili per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volorià delmputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea gua'ificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla partcolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. ri. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M