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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18356/2026

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ato a MODUGNO il 15/02/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, su richiesta dee parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rispettivamente, la pena di anni due e mesi sei di reclusione e di euro 6,000,00 di multa e di anni uno e mesi sei di reclusione e di euro 4.000,00 di multa.

2. Entrambi gli imputati ricorrono avverso la sentenza, a mezzo del difensore, lamentando vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla illogicità della stessa in più punti.

3. I ricorsi sono inammissibili per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volorià delmputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea gua'ificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.4.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla partcolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. ri. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a MODUGNO il 15/02/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, su richiesta dee parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rispettivamente, la pena di anni due e mesi sei di reclusione e di euro 6,000,00 di multa e di anni uno e mesi sei di reclusione e di euro 4.000,00 di multa. 2. Entrambi gli imputati ricorrono avverso la sentenza, a mezzo del difensore, lamentando vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla illogicità della stessa in più punti. 3. I ricorsi sono inammissibili per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volorià delmputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea gua'ificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla partcolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. ri. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M
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