CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 20292/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tanto il primo che il secondo motivo di ricorso richiedono valutazioni di fatto che non spettano a questa Corte, essendo lo scrutinio da essa svolto circoscritto, in relazione al giudizio di merito, al riflesso motivazionale dello stesso ed alla eventuale (ma non dimostrata né, in vero, dedotta, in questo caso) sussistenza di illogicità così gravi da essere manifeste, cioè rilevabili ictu oculi; evidenziato, del resto, che la sentenza impugnata, costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze costituiscono un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfito dalla mera proposizione di ricostruzioni alternative; ritenuto inoltre che, in relazione al tema della inattendibilità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], su cui si incentra il primo motivo, del tutto corrette concettualmente ed adeguatamente motivate sono le conclusioni della Corte, corredate da opportuni riferimenti giurisprudenziali (cfr. pg . 3 e 4); osservato, in relazione al secondo motivo, che il tema della singolarità o pluralità di estorsioni (che non è stato oggetto di un motivo di appello), costituisce una novità non ammessa in questa sede (ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) perché in violazione della catena devolutiva ed in ogni caso non consentito in quanto richiederebbe una nuova e diversa ricostruzione del fatto; valutato, infine, che nemmeno il terzo motivo di ricorso è consentito, afferendo al trattamento sanzionatorio, ed in particolare al regime delle circostanze, supportato in sentenza da adeguata motivazione che fa rifermento alla particolare insidiosità della condotta in ambiente amicale e giovanile; ed in inoltre, con riferimento alla mancata applicazione della attenuante della particolare tenuità (ex Sent. C. Cost. 120/2023), se ne rileva la tardività, in quanto non formulata tempestivamente (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 - 01), non risultando dal résumé della sentenza d'appello, non contestato dal ricorso (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]