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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 giugno 2023

Cassazione n. 19060/2023

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18500-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dagli AvvocatiTHOMAS BUCCELLATO e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 600/2018 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo che lo stesso T ribunale aveva emesso il 7/4/2017 su istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la società opponente al pagamento in Ric. 2019n. 18500,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 favore di queste ultime della somma di €. 2.951,47, per ciò che riguarda il buono postale n. 21 serie P/O del 28/6/1986,e di €. 3.449,47, per ciò che riguarda il buono postale n. 66 serie Q/P del 29/11/1986, oltre interessi.

1.2. Il Tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che nei buoni postali fruttiferi, che sono documenti di legittimazione e non titoli di credito, la corresponsione degli interessi dev’essere effettuata secondo quanto indicato per iscritto in detti buoni, pur se il relativo regime sia stato previamente mutato da un decreto ministeriale non menzionato nei relativi documenti, salvo che sia intervenuto un provvedimento ministeriale che, dopo l’emissione del titolo, abbia determinatouna legittima variazione dei diritti spettanti ai sottoscrittori, ha ritenuto che, nel caso in esame, il decreto ministerialedel 13/6/1986 aveva determinato : - relativamente al buono n. 194 serie P/O, sottoscritto il 17/1/1986, e cioè in epoca precedente al decreto, una legittima variazione dei diritti spettanti alle beneficiarie, sicché, rispetto ad esso, la pretesa azionata in via monitoria, risultavainfondata; - relativamente ai buoni n. 21 serie P/O sottoscritto il 28/6/1986e n. 66 serie Q/P sottoscritto il 29/11/1986, invece, alcuna fonte aveva legittimamente inciso sul diritto delle beneficiarie ad ottenere i rendimenti indicati sugli stessi sicché, rispetto a tali buoni, la pretesa azionata risultava fondata, “ dovendo es cludersi in tal caso che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti possa far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.Ric. 2019n. 18500,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3

1.3. Il Tribunale, pertanto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore delle opposte dei differenziali tra i rendimenti cartolari del buon o n. 21 serie P/O sottoscritto il 28/6/1986 e del buono n. 66 serie Q/P sottoscritto il 29/11/1986 e quanto già percepito dalle beneficiarie, pari, rispettivamente, a €. 2.951,47 e a €. 3.449,47, oltre interessi.

1.4. La Corte d’appello di Venezia, con ordinanza del 1/4/2019, ha dichiarato, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con ricorso notificato il 7/6/2019, ha chiesto, per due motivi , la cassazione della sentenzadel Tribunale.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.

2.3. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 e del d.m. 13/6/1986, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il T ribunale ha accolto la domanda proposta dalle beneficiarie relativamente al buono n. 21 serie P/O sottoscritto il 28/6/1986 sul rilievo che il decreto ministeriale del 13/6/1986, essendo precedente alla sottoscrizione del buono, non aveva legittimamente inciso sul diritto delle beneficiarie a ottenere i rendimenti indicati sullo stesso, omettendo, tuttavia, di considerare che il citato d.m., pur se adottato prima della sottoscrizione del buono, ha prodotto i suoi effetti, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sui buoni appartenenti a tutte le serie emesse precedentemente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], compresi i buoni della serie P, cui appartiene il buono in questione, emessi tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/6/1986, al Ric. 2019n. 18500,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 quale, pertanto, sono stati legittimamente applicati i tassi di interessefissati per i buoni della serie Q, istituita con il predetto d.m..

3.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 e del d.m. 13/6/1986, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda proposta dalle beneficiarie relativamente al buono n. 66 serie Q/P sottoscritto il 29/11/1986 sul rilievo che il decreto ministeriale del 13/6/1986, essendo precedente alla sottoscrizione del buono, non aveva legittimamente inciso sul diritto delle beneficiarie a ottenere i rendimenti indicati sullo stesso, senza, tuttavia, considerare che il predetto buono appartiene alla serie Q/P, che è stata istituit a proprio dal d.m. 13/6/1986, e che, di conseguenza, non poteva che essere sottoscritto dopo il d.m. di sua istituzione e, dunque, liquidato, secondo i tassi indicatinelle tabelle ad esso allegate, come tutti i buoni della serie Q/P, in forza del timbro apposto da Poste sul retro del buono conformemente all’art. 5 del d.m. in questione.

4.1. Il ricorso è inammissibile.

Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3°, c.p.c., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bisc.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 n. 3 c.p.c.,è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (in tal Ric. 2019n. 18500,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 senso, Cass. n. 26936 del 2016; Cass. n. 10722 del 2014; Cass.n. 2784 del 2015; più di recente, Cass. n. 27703 del 2020).

In sostanza, la necessità di compiuta identificazione dell’ambito del giudicato interno derivante dai limiti dell’impugnativa mediante appello continua ad esigere la puntuale indicazione dei motivi di gravame, se non pure della motivazione dell’ordinanza di secondo grado, quale contenuto essenziale del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado (Cass. n. 26936 del 2016, in motiv.).

4.2. Nel caso in esame, invece, il ricorso non contiene gli indispensabili completi riferimenti ai motivi e alle argomentazioni dell’atto di appello: di esso, sull’abbrivio di quanto deciso in precedenti analoghi, va, quindi, dichiarata l’inammissibilità.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna laricorrente a rimborsare alle controricorrent i le spese di lite, che liquida in €. 1.800,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per Ric. 2019n. 18500,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18500-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dagli AvvocatiTHOMAS BUCCELLATO e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 600/2018 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo che lo stesso T ribunale aveva emesso il 7/4/2017 su istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la società opponente al pagamento in Ric. 2019n. 18500,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 favore di queste ultime della somma di €. 2.951,47, per ciò che riguarda il buono postale n. 21 serie P/O del 28/6/1986,e di €. 3.449,47, per ciò che riguarda il buono postale n. 66 serie Q/P del 29/11/1986, oltre interessi. 1.2. Il Tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che nei buoni postali fruttiferi, che sono documenti di legittimazione e non titoli di credito, la corresponsione degli interessi dev’essere effettuata secondo quanto indicato per iscritto in detti buoni, pur se il relativo regime sia stato previamente mutato da un decreto ministeriale non menzionato nei relativi documenti, salvo che sia intervenuto un provvedimento ministeriale che, dopo l’emissione del titolo, abbia determinatouna legittima variazione dei diritti spettanti ai sottoscrittori, ha ritenuto che, nel caso in esame, il decreto ministerialedel 13/6/1986 aveva determinato : - relativamente al buono n. 194 serie P/O, sottoscritto il 17/1/1986, e cioè in epoca precedente al decreto, una legittima variazione dei diritti spettanti alle beneficiarie, sicché, rispetto ad esso, la pretesa azionata in via monitoria, risultavainfondata; - relativamente ai buoni n. 21 serie P/O sottoscritto il 28/6/1986e n. 66 serie Q/P sottoscritto il 29/11/1986, invece, alcuna fonte aveva legittimamente inciso sul diritto delle beneficiarie ad ottenere i rendimenti indicati sugli stessi sicché, rispetto a tali buoni, la pretesa azionata risultava fondata, “ dovendo es cludersi in tal caso che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti possa far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.Ric. 2019n. 18500,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 1.3. Il Tribunale, pertanto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore delle opposte dei differenziali tra i rendimenti cartolari del buon o n. 21 serie P/O sottoscritto il 28/6/1986 e del buono n. 66 serie Q/P sottoscritto il 29/11/1986 e quanto già percepito dalle beneficiarie, pari, rispettivamente, a €. 2.951,47 e a €. 3.449,47, oltre interessi. 1.4. La Corte d’appello di Venezia, con ordinanza del 1/4/2019, ha dichiarato, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con ricorso notificato il 7/6/2019, ha chiesto, per due motivi , la cassazione della sentenzadel Tribunale. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. 2.3. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 e del d.m. 13/6/1986, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il T ribunale ha accolto la domanda proposta dalle beneficiarie relativamente al buono n. 21 serie P/O sottoscritto il 28/6/1986 sul rilievo che il decreto ministeriale del 13/6/1986, essendo precedente alla sottoscrizione del buono, non aveva legittimamente inciso sul diritto delle beneficiarie a ottenere i rendimenti indicati sullo stesso, omettendo, tuttavia, di considerare che il citato d.m., pur se adottato prima della sottoscrizione del buono, ha prodotto i suoi effetti, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sui buoni appartenenti a tutte le serie emesse precedentemente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], compresi i buoni della serie P, cui appartiene il buono in questione, emessi tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/6/1986, al Ric. 2019n. 18500,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 quale, pertanto, sono stati legittimamente applicati i tassi di interessefissati per i buoni della serie Q, istituita con il predetto d.m.. 3.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 e del d.m. 13/6/1986, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda proposta dalle beneficiarie relativamente al buono n. 66 serie Q/P sottoscritto il 29/11/1986 sul rilievo che il decreto ministeriale del 13/6/1986, essendo precedente alla sottoscrizione del buono, non aveva legittimamente inciso sul diritto delle beneficiarie a ottenere i rendimenti indicati sullo stesso, senza, tuttavia, considerare che il predetto buono appartiene alla serie Q/P, che è stata istituit a proprio dal d.m. 13/6/1986, e che, di conseguenza, non poteva che essere sottoscritto dopo il d.m. di sua istituzione e, dunque, liquidato, secondo i tassi indicatinelle tabelle ad esso allegate, come tutti i buoni della serie Q/P, in forza del timbro apposto da Poste sul retro del buono conformemente all’art. 5 del d.m. in questione. 4.1. Il ricorso è inammissibile. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3°, c.p.c., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bisc.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 n. 3 c.p.c.,è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (in tal Ric. 2019n. 18500,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 senso, Cass. n. 26936 del 2016; Cass. n. 10722 del 2014; Cass.n. 2784 del 2015; più di recente, Cass. n. 27703 del 2020). In sostanza, la necessità di compiuta identificazione dell’ambito del giudicato interno derivante dai limiti dell’impugnativa mediante appello continua ad esigere la puntuale indicazione dei motivi di gravame, se non pure della motivazione dell’ordinanza di secondo grado, quale contenuto essenziale del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado (Cass. n. 26936 del 2016, in motiv.). 4.2. Nel caso in esame, invece, il ricorso non contiene gli indispensabili completi riferimenti ai motivi e alle argomentazioni dell’atto di appello: di esso, sull’abbrivio di quanto deciso in precedenti analoghi, va, quindi, dichiarata l’inammissibilità. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna laricorrente a rimborsare alle controricorrent i le spese di lite, che liquida in €. 1.800,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per Ric. 2019n. 18500,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors
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