CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2026
Cassazione n. 28472/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dicini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento conrinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 3 marzo 2026, il Tribunale di Brescia ha respinto la richiesta diriesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Brescia del09/02/2026, con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX in relazione al reato di cui agli artt. 81, 609-bis, 609-ter, comma 1, n. 1, e comma 2, 609-septies cod. pen., per aver compiuto atti di violenzasessuale ai danni della figlia minore, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, daidieci fino ai tredici anni.2. Avverso l’indicata ordinanza, XXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore difiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge processuale e viziodi motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178,comma 1, lett. c), e 309, comma 5, cod. proc. pen., per omesso avviso deposito atti nuoviall’udienza camerale da parte del Pubblico ministero, con violazione del diritto di difesa.Lamenta la difesa che un elemento di prova – ovverosia la relazione della psicologadell’area tutela, che stava seguendo per conto del Tribunale per i minorenniXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, riportante dichiarazioni accusatorie nei confronti del padre daparte dell’altra figlia XXXXXXX – risulta essere stato trasmesso il giorno stesso dell’udienzadal Pubblico ministero e poi utilizzato dal Tribunale del riesame a fini decisori, senza che ditale deposito fosse stata avvisata la difesa che ciò ha appreso dopo il deposito dellemotivazioni dell’ordinanza ricorsa, in tal modo impedendo alla difesa la pronta conoscenza ditale elemento.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge penale eprocessuale e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 cod. proc. pen., per aver ritenuto lasussistenza della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari presidiabili solo con lamassima misura custodiale in luogo dei richiesti arresti domiciliari, nonché carenza emanifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenzecautelari concrete ed attuali fronteggiabili solo con la misura in atto.Lamenta la difesa che il requisito dell’attualità del pericolo di recidiva specifica non puòritenersi soddisfatto poiché l’applicazione della misura custodiale è avvenuta a distanza dioltre un anno e mezzo dall’ultima delle asserite condotte denunciate dalla figlia addebitate alricorrente, avvenuta il 08/07/2024, considerato che più i fatti sono risalenti più vi è unaffievolimento dei bisogni social-preventivi. Tanto più che il discorso giustificativo poggiasolo sulla gravità del reato, anche nella parte in cui nega la concessione della misura menoafflittiva degli arresti domiciliari, stimando inoltre in modo solo ipotetico mancanza di capacitàautocustodiali.Precisa la difesa che la persona offesa, a far data dal luglio 2024, aveva frequentatosolo in poche occasioni la casa familiare, essendosi trasferita dapprima presso il fidanzato ela famiglia di origine e poi, dal settembre 2025, dalla zia materna in altro paese, sicchè nullaera più accaduto come confermato dalla stessa denunciante. Inoltre, dall’agosto 2025,l’indagato era rimasto a vivere da solo nella casa familiare, poiché separatosi dallacompagna, senza aver più agito nei confronti dei propri familiari, né avendoli ricercati otentato approcci personali di alcun genere.E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Brescia, difensore difiducia del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso, ritenendo fondatientrambi i motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato.1. Iniziando dal primo motivo, occorre premettere che l'obbligo di trasmissione alTribunale del riesame previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. riguarda solo gli attiche il P.M. ha selezionato per sostenere la richiesta di misura cautelare, oltre che glielementi a favore dell'indagato (Sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013, Rv. 257698). Tale normaimpone un obbligo di trasmissione "minimo", che coinvolge sia gli atti sui quali la misura sifonda che gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato.Gli altri atti sopravvenuti alla emissione della ordinanza genetica - che non abbiano unaconnotazione di favore nei confronti degli indagati - "possono" (ma non "debbono") esseretrasmessi dal Pubblico ministero se questi lo riterrà opportuno, non essendoci alcun obbligoin proposito.Ove il Pubblico ministero ritenga di trasmettere tali atti, la giurisprudenza di legittimità èferma nel ritenere che, in tema di riesame di misure cautelari personali, il Tribunale puòutilizzare, ai fini della decisione, documenti formati successivamente all'emissionedell'ordinanza applicativa, purché prodotti dalle parti nel corso dell'udienza, quando è ancorapossibile l'instaurazione del contraddittorio sul loro contenuto (Sez. 1, n. 11091 del18/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284410); nello stesso senso si erano già espresse Sez.3, n. 4647 del 09/12/2015, dep. 2016, Mangano, Rv 266269 («In tema di riesame deiprovvedimenti che dispongono misure cautelari coercitive, ai sensi dell'art. 309, comma 9,cod. proc. pen., il Tribunale può tenere conto, ai fini della decisione, delle nuove acquisizioniprobatorie effettuate dal P.M., anche se sfavorevoliall'indagato e successive non solo aquelle poste a base della richiesta della misura cautelare, ma anche al provvedimento chel'ha disposta ed alla stessa istanza di riesame») e Sez. 1, n. 45246 del 22/10/2003, Carucci,Rv. 226818.Riassumendo, sussiste non un obbligo di acquisizione del materiale valutativoformatosi in epoca successiva, rispetto all'emissione del provvedimento cautelare, bensì unamera facoltà in tal senso, esercitabile entro il perimetro rappresentato dalla possibilità chesia sempre assicurato il necessario contraddittorio sullo stesso (Sez. 1, n. 21613 del28/03/2024, K., non mass.).1.1. Nel caso di specie, l’ordinanza del Tribunale cautelare alla pagina 4 dà atto che il03/03/2026, lo stesso giorno dell’udienza, la Procura di Brescia aveva depositato unarelazione della psicologa, incaricata dal Tribunale per i minorenni di Brescia di seguire lapersona offesa e la sorella gemella di costei, contenente riferimenti alle dichiarazioni resedalla sorella gemella, anch’ella oggetto delle attenzioni sessuali dell’indagato. Sul punto, ilricorrente denuncia che di tale documento, trasmesso dal Pubblico ministero al Tribunale amezzo PEC lo stesso giorno dell’udienza, non ne era stato messo a parte, prendendoneconoscenza solo dopo il deposito dell’ordinanza impugnata.1.2. Ebbene, l’art. 309, comma 8, cod. proc. pen., dispone che, fino al giornodell'udienza, gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarlie di estrarne copia. Ne consegue che non vi è, a livello normativo, un obbligo di comunicarealle parti né il pervenimento degli atti ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., né l’eventualedeposito di atti ulteriori, costituendo onere della parte quello di accedere al fascicolo perverificarne la composizione ed eventualmente chiedere un rinvio per controdedurreadeguatamente rispetto ad atti depositati nella imminenza dell’udienza.1.3. Nè il ricorrente illustra, con la dovuta specificità, le circostanze concrete che nonavrebbero consentito la consultazione della relazione della psicologa e, quindi, avrebberoreso impossibile l’instaurarsi tra le parti di un contraddittorio sul contenuto della relazione.1.4. In ogni caso, il ricorrente non deduce alcuna argomentazione sulla decisività delcontenuto della relazione tra gli elementi che il Tribunale cautelare ha posto a fondamentodella sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della custodia cautelare incarcere, non effettuando la c.d. prova di resistenza, valutando cioè se le risultanze residue,all’esito della operazione di espunzione della relazione della psicologa, fossero sufficienti agiustificare il convincimento espresso nella ordinanza in verifica, elementi invece che ilCollegio reputa pienamente sufficienti come sarà esplicitato nell’esame del secondo motivodi ricorso.Di qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, incentrato sullaadeguatezza della misura cautelare e sulla sussistenza di esigenze cautelari concrete edDeve infatti essere ricordato che, in materia, opera la duplice presunzione di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. e che, pertanto, il principio di diritto costantemente affermatoè che, qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delittiindicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di potersuperare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenzadi elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto ediventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementiidonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solodedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risultiche le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del05/10/1994, Demitry, Rv. 199387; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv. 271576; Sez. 3, n.33037 del 15/07/2015, Rv. 264190; Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv.258017). In particolare, il richiamato regime presuntivo non esonera il giudice dallo spiegarele ragioni della inidoneità degli arresti domiciliari controllati quando non si sia al cospetto diuna ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (ormai limitata agli artt. 270, 270-bis e416-bis cod. pen.) (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651; Sez. 3, n. 12485del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813).Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto direiterazione criminosa e adeguata la misura applicata, non considerando superate lepresunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., richiamando sulpunto specifici elementi confermativi (gravità dei fatti, apprezzabile arco di tempo interessatodalle condotte di violenza sessuale, epoca dei fatti tutt’altro che risalente, approfittamentodella inferiorità fisica e psichica della figlia minore, persistente ricerca della figlia) ed inparticolare la pervicacia dimostrata tale da escludere la capacità di autocontrollo e, quindi,l’adeguatezza e l’idoneità diverse dalla misura carceraria.Sulla base di tali elementi, l’ordinanza impugnata ha congruamente motivato sullaadeguatezza della misura applicata e sulla sussistenza della concretezza ed attualità delleesigenze cautelari, in linea con gli orientamenti di legittimità. Deve, infatti, essere richiamatoil principio secondo cui, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenzecautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione,deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arcotemporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità,potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31587 del30/05/2023, Gargano, Rv. 285272). E, nel caso, in esame, la motivazione sul punto deveconsiderarsi immune da vizi logici, avendo il Tribunale cautelare sottolineato, oltre al lungoarco di tempo di quattro anni interessato dalle condotte contestate ed alla pervicacia dellecondotte, tale da escludere la capacità di autocontrollo, l’epoca tutt’altro che risalentedell’ultimo episodio e l’aver l’indagato, nel lasso di tempo intercorrente tra l’ultima dellecondotte contestate e l’emersione della notizia di reato, continuato a ricercare la figlia, ancheapprofittando della sua giovane età.Il percorso argomentativo seguito dal giudice cautelare appare dunque corretto,dovendosi ribadire in proposito che, in tema di impugnazione delle misure cautelaripersonali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione dispecifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimentosecondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censureche riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione dellecircostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 6, n. 2705 del 12/09/2024, dep. 2025,Palumbo, non mass.; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n.11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178).L'ordinamento, infatti, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere diriconsiderazione dell’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenuteadeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile delgiudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del Tribunale chiamato apronunciarsi sulle connesse questioni de libertate.3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero,al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si determina intremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, diaumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopraindicate. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda allaCancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.