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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 03611/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'argomento proposto nell'unico motivo di ricorso (l'illeggibilità della notifica del decreto applicativo della misura di prevenzione, da cui non si comprenderebbe per intero la data da cui decorrevano i tre anni del divieto, potendosi leggere con chiarezza soltanto che la notifica era avvenuta nel 2018) è del tutto inconferente rispetto al percorso logico della sentenza impugnata ed inidoneo a disarticolarla, atteso che il decreto applicativo della misura di prevenzione è del 19 novembre 2018 ed il reato contestato al ricorrente è avvenuto il 28 maggio 2019, quindi in ogni caso all'interno del termine di tre anni dalla data della notifica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'argomento proposto nell'unico motivo di ricorso (l'illeggibilità della notifica del decreto applicativo della misura di prevenzione, da cui non si comprenderebbe per intero la data da cui decorrevano i tre anni del divieto, potendosi leggere con chiarezza soltanto che la notifica era avvenuta nel 2018) è del tutto inconferente rispetto al percorso logico della sentenza impugnata ed inidoneo a disarticolarla, atteso che il decreto applicativo della misura di prevenzione è del 19 novembre 2018 ed il reato contestato al ricorrente è avvenuto il 28 maggio 2019, quindi in ogni caso all'interno del termine di tre anni dalla data della notifica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202
Decreto Cassazione n. 03611/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris