CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 06435/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 28215/23 Rilevato che con sentenza in data 9 dicembre 2022 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza in data 30 novembre 2021 del Tribunale di Matera che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per la violazione degli art. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che il ricorrente ha articolato tre motivi di censura per violazione di legge e vizio di motivazione con cui ha contestato la sua responsabilità come amministratore di fatto, in presenza di un amministratore di diritto, e la sussistenza del dolo; Rilevato che con successiva memoria difensiva il ricorrente ha ribadito le sue ragioni; Considerato che i motivi sono fattuali e non si confrontano con la sentenza impugnata, che all'esito del vaglio critico di tutto il cospicuo compendio probatorio, ha confermato l'accertamento compiuto in primo grado, secondo cui l'imputato aveva svolto le funzioni di amministratore di fatto per l'intero arco temporale in contestazione, prescindendo dalle cariche formali ricoperte da altri soggetti che si erano succeduti nel tempo e dalla sua formale assunzione come dipendente dell'azienda; Rilevato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in caso di omessa dichiarazione, rispondono sia l'amministratore di diritto che l'amministratore di fatto (tra le più recenti, Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 — 01), e anzi l'amministratore di fatto risponde a titolo principale, mentre quello di diritto a titolo di concorso (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723-01); Rilevato che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod, proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il