CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 32069/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e preso atto della tardività della memoria invita in-,4;99~; (3.• considerato che il primo motivo è manifestamente infondato poiché il legittimo impedimento per partecipazione del difensore all'astensione proclamata dagli organi di categoria non può essere fatto valere, per intuitive ragioni, in caso di trattazione scritta del procedimento in appello (cfr. Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01); ritenuto che i motivi sulla responsabilità siano la mera riproposizione delle doglianze già avanzate in grado di appello e puntualmente disattese; si tratta di argomenti del tutto generici, formulati senza enucleare una critica di legittimità, riproponendo pedissequamente argomenti articolati nel corso del giudizio di merito, con una tecnica redazionale sostanzialmente avulsa dalla logica del giudizio di legittimità, addirittura invocando (motivo 3, pg. 5) l'esimente della legittima difesa o pretendendo di giustificare l'illecito ascritto all'imputato in base alla illiceità del favore richiestogli; osservato, in relazione ai motivi attinenti al trattamento sanzionatorio (mancata applicazione di circostanze attenuanti e della sospensione condizionale della pena) che a fronte di due sentenze di merito che profusamente giustificano le ragione della negazione dei benefici invocati, la Corte non possa intervenire, pena la violazione dell'ambito di discrezionalità dei giudici di primo e di secondo, ogni qual volta la decisione si esprima in una motivazione scevra da contraddizioni o da manifeste illogicità, nel caso di specie nemmeno dedotte, posto che i motivi si limitano a lamentare l'erroneità (nella prospettiva defensionale) della decisione; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]. re stensore I