Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2024
ECLI:EU:T:2024:584
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0166_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 settembre 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – DecoPac (DECOPAC)
(causa T‑166/23) (
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)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo DECOPAC – Motivo di nullità assoluta – Assenza di malafede – Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Nozione di malafede – Portata – Mancanza di intenzione di utilizzare il marchio per i prodotti o servizi oggetto di registrazione – Inclusione
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 51, § 1, b)]
(v. punti 22, 25‑28)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Intenzione del richiedente
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 51, § 1, b)]
(v. punto 24)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Onere della prova
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 51, § 1, b)]
(v. punti 29, 30, 43)
4.
Marchio dell’Unione europea – Deposito della domanda di marchio dell’Unione europea – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Utilizzo delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Portata
(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 2, § 4)
(v. punto 32)
5.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Marchio denominativo DECOPAC
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 51, § 1, b)]
(v. punti 36‑42, 44‑47)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.
(
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)
GU C 173 del 15.5.2023
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