CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 47638/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con ordinanza del 28/06/2022, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino che, in esito a giudizio abbreviato, lo aveva condannato per il reato di ricettazione di un cellulare. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Alari° è manifestamente infondato in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata circa l'inammissibilità di tale appello è del tutto priva di vizi logici e giuridici, risultando conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione in tenia di specificità dei motivi di appello - il cui difetto è causa di inammissibilità quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016- 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822-01) - e, nel caso di specie, come emerge dal testo dell'atto di appello riportato nel ricorso, e come correttamente rilevato dalla Corte d'appello (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6 dell'ordinanza impugnata), l'imputato, nel proprio appello, non si era confrontato compiutamente con la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e con la valutazione che, di tali fatti, lo stesso giudice aveva dato, con particolare riferimento alla confutazione del complesso di ragioni per le quali il Tribunale di Torino aveva ritenuto non attendibili le giustificazioni sul possesso del cellulare date dall'imputato (in particolare, l'intempestività della versione da lui fornita e il fatto che la stessa risultava smentita dalle risultanze dei tabulati telefonici). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co