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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38161/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; aQi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], parte civile del processo RGN 48912/2019, definito con sentenza n. 34281 del 18/9/2020 della Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione, chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza indicata, in cui è stata disposta la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile senza la segnalazione della distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], pur dichiaratosi antistatario.

2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, effettivamente, dagli atti del procedimento risulta che vi era necessità di indicare nel dispositivo la distrazione delle spese sostenute nel giudizio in favore del difensore di fiducia della parte civile, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario nelle conclusioni presentate in data 18.9.2020.

2.1. Rilevato, altresì, che può procedersi con procedura senza formalità (de plano), ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. alla correzione dell'errore materiale contenuto, nei termini suddetti, nella sentenza n. 34281 del 2020, P. Q. M. Dispone correggersi il dispositivo annotato sul ruolo di udienza e in calce alla sentenza del 18/9/2020, n. 34281/20 emessa da questa Corte di cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, all'ultima parola "legge" deve seguire la seguente espressione: "da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]".

Manda alla cancelleria per le annotazioni di competenza.

Così deciso il 15 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; aQi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], parte civile del processo RGN 48912/2019, definito con sentenza n. 34281 del 18/9/2020 della Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione, chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza indicata, in cui è stata disposta la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile senza la segnalazione della distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], pur dichiaratosi antistatario. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, effettivamente, dagli atti del procedimento risulta che vi era necessità di indicare nel dispositivo la distrazione delle spese sostenute nel giudizio in favore del difensore di fiducia della parte civile, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario nelle conclusioni presentate in data 18.9.2020. 2.1. Rilevato, altresì, che può procedersi con procedura senza formalità (de plano), ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. alla correzione dell'errore materiale contenuto, nei termini suddetti, nella sentenza n. 34281 del 2020, P. Q. M. Dispone correggersi il dispositivo annotato sul ruolo di udienza e in calce alla sentenza del 18/9/2020, n. 34281/20 emessa da questa Corte di cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, all'ultima parola "legge" deve seguire la seguente espressione: "da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deciso il 15 giugn
Sentenza Cassazione n. 38161/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris