CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 1971
Cassazione n. 39285/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/04/1971 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Ravenna, emessa in data 20 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo a) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al delitto di ricettazione di cui al capo b). Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il riconoscimento della recidiva contestata, è privo di concreta specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 e Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 2 sull'accentuata pericolosità del reo in ragione dell'indifferenza mostrata non soltanto rispetto al precedente affidamento in prova, ma anche alla risposta special-preventiva delle precedenti condanne, trattandosi di pluripregiudicato); la presenza nel certificato del casellario di un numero sicuramente inusuale di condanne rende l'argomento difensivo aspecifico, poiché non indica quali reati siano coperti dal provvedimento clemenziale. Infine, il ricorso non è autosufficiente poiché le affermazioni su cui esso si fonda non sono supportate da un aggiornato certificato del casellario giudiziale, che non risulta allegato al ricorso; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto il tempo necessario a prescrivere il reato non era ancora decorso al momento della pronuncia del provvedimento impugnato per la duplice incidenza della recidiva ritenuta (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci