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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14947/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.

Nessun avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 10 febbraio 2021 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 1). [OSCURATO:PERSONA] è contestata la partecipazione alla cd.

Locale di Isola di [OSCURATO:PERSONA], facente capo alla cosca 'ndranghetistica facente capo alle famiglie Arena e Gentile e, in particolare, quale uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA].

Limitando l'esposizione agli aspetti rilevanti per la decisione, va premesso che [OSCURATO:PERSONA], soggetto di spicco della locale di Isola di [OSCURATO:PERSONA], nel corso del tempo aveva assunto un ruolo verticistico.

In conseguenza dell'arresto del Gen- tile, [OSCURATO:PERSONA] e il Greco, compagno della sorella del Gentile, assumevano il compito di gestire l'attività illecita del capo mafia.

La prova della sussistenza di forti legami e di cointeressenze affaristiche tra Se- stito, Greco e Gentile derivava dai seguenti elementi: A) durante il periodo prece- dente alla propria detenzione, il Gentile si intratteneva spesso col Sestito o col Greco; a seguito della sua carcerazione, tali ultimi due soggetti si trovavano frequentemente in compagnia l'uno dell'altro; B) il Sestito e il Greco gestivano un traffico attivo di stupefacente sul territorio calabrese; C) [OSCURATO:PERSONA], promotore e finan- ziatore dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (conte- stazione di cui al capo 2), organizzava insieme al Sestito e al Greco l'attività illecita; D) il Greco, sottoposto ad intercettazione telefonica, ammetteva di aver preso parte a numerosi riti di affiliazione e di avere, al contempo, ricevuto la prima, la seconda e la terza dote di 'ndrangheta.

Nel corso di alcune conversazioni intercettate, il Sestito, il Greco e il Papaleo, neo- battezzato alla 'ndrangheta, facevano costante riferimento ai riti di affiliazione ai quali avevano partecipato (vedi i discorsi sui riti di battesimo, l'usanza di "portare in co- piata" determinati soggetti nel corso di tali celebrazioni e la manifestata conoscenza di usanze "vecchie" e "nuove" di tali riti).

L'indagato presenziava abitualmente ai predetti riti, come si evinceva dallo stupore dimostrato dal Papaleo dell'assenza del Sestito e del Greco all'ultima cerimonia. [OSCURATO:PERSONA], infatti, precisava di non aver potuto partecipare in quanto invitato ad un matrimonio in paese; il Sestito e il Greco non si mostravano preoccupati della celebrazione di tale rito di affiliazione in loro assenza. ì [OSCURATO:PERSONA] conosceva bene i comportamenti, anche formali, che un uomo d'onore do-veva tenere per apparire tale: in tal senso, la sua indicazione circa necessità di par-tecipare ben vestiti a tali riti era di fondamentale pregnanza indiziaria.Dal compendio intercettivo in atti emergeva che II Papaleo nutriva una forte acre- dine nei confronti del Greco; in un'occasione, infatti, proprio il Greco aveva ridicoliz- zato il Papaleo (a seguito del suo "battesimo") il quale, a sua volta, aveva anche pensato di predisporre un attentato omicidiario nei suoi confronti a causa dello sgarbo subito.

Tuttavia, anche su impulso del Macrillò, il Papaleo era stato invitato a desi- stere dai propri intenti omicidiari in ragione della pax mafiosa effettuata tra cosche già dal 2006 (vedi la nota riportata in calce in cui proprio Macrillò fa riferimento a tale data storica).

Tale precisazione consente di corroborare l'ipotesi accusatoria che col- locava il Greco in seno alla 'ndrangheta: viceversa, in assenza di legami con cosche, non si comprenderebbe il motivo per il quale Papaleo avrebbe dovuto desistere dai propri intenti assassini.

Da vari elementi indiziari era possibile evincere la partecipazione del Greco all'at- tività di commercializzazione della droga perpetrata dal Gentile, dal Sestito e dal Pa- paleo.

Dal compendio indiziario in atti emergeva quanto segue: a) [OSCURATO:PERSONA] si occupava di traffico di stupefacenti; b) il Papaleo e il Macrillò, inseriti nel commercio di droga, temevano che, dopo essere stato scarcerato, il Gentile si sarebbe organiz- zato coi propri sodali (tra i quali, appunto il Greco e il Sestito) e sarebbe divenuto pericoloso; per tale ragione il Macrillò invitava il Papaleo ad elargire parte del guada- gno della droga al Gentile e ai suoi.

Con riferimento alla gestione del traffico di droga posta in essere dal Sestito e dal Papaleo, secondo la ricostruzione investigativa, nel bar "[OSCURATO:PERSONA]" gestito dal Sestito si riunivano quest'ultimo, il Greco e gli altri sodali.

In sede di interrogatorio di garanzia, l'indagato ammetteva pacificamente la frequentazione di tale bar, all'in- terno del quale era custodita droga, come dimostrato dalla perquisizione operata dalle forze dell'ordine il 5 maggio 2018.

Infatti, nonostante il mancato rinvenimento della droga, dalle conversazioni successivamente intercettate, emergeva che il Papaleo si rivolgeva al Timpa, suo fidato collaboratore, chiedendogli di acquisire notizie al ri- guardo e di recarsi a verificare se la droga fosse stata o meno reperita.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordi- nanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Si rileva che l'ipotesi della sussistenza di un legame criminale tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], storico appartenente alla cosca Arena, era connotata di assoluta apoditticità, stante la mancata rappresentazione di una qualsivoglia condotta effetti- vamente sintomatica dell'eventualità che l'assistito avesse agito, in concorso col coin- dagato [OSCURATO:PERSONA], quale longa manus del Gentile, all'epoca detenuto.

Peraltro, era manifestamente illogico dedurre l'inserimento del Greco nell'associa- zione mafiosa de qua dal suo presunto coinvolgimento in un prospettato traffico di stupefacenti assenta mente gestito dai coindagati Sestito e Papa leo.

L'affermazione è irragionevole per le seguenti ragioni: a) nessuna incriminazione in materia di droga era stata concretamente addebitata all'assistito; b) secondo la stessa impostazione accusatoria, lo smercio della droga era un'attività criminosa estranea al programma dell'associazione mafiosa, tant'è che nessuna delle pur numerosissime violazioni della legge sugli stupefacenti contestate dagli inquirenti era connotata dall'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

La partecipazione del Greco a riti di affiliazione, che sa- rebbe stata rivelata dall'attività intercettiva, non restituiva plausibilità alle conclusioni avversate sul presupposto che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., la mera investitura formale è comunque insufficiente, allorquando, come nel caso di specie, il soggetto non si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma comune.

2.2. Violazione degli artt. 416 bis cod. pen. e 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Si osserva che "pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cit., è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice deve motivare puntualmente in ordine alla rile- vanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, an- che nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato ex art. 416 bis.1, cod. pen., non risulti la dissociazione dal sodalizio: a tal fine, vanno valutate anche le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto, indicative della partecipazione pregressa e della perdurante adesione allo stesso.

Nel caso di specie, a fronte di un'affiliazione risalente a tre anni prima (maggio 2018), nessuna acquisizione investigativa suggeriva l'ipotesi dell'ultrattività e della permanenza della carica associativa attribuibile al Greco.

Il c.d.

"tempo silente", ossia l'intervallo temporale esistente tra i fatti addebitati e il momento della emissione della ordinanza applicativa della misura cautelare, e il ruolo secondario che, in seno al gruppo, avrebbe ricoperto il Greco avrebbero dovuto essere valutate a suo favore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inesistenza di un grave quadro indi- ziario in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione ex art. 416 bis cod. pen., è infondato.

In linea generale va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'impugnazione di legittimità è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure che - benché formal- mente prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).

Alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda.

Nel caso di specie, il ricorso, benché formalmente diretto a denunciare l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi a carico dell'indagato, si esaurisce in realtà in una disorganica contesta- zione, nel merito, delle vicende fattuali e delle risultanze degli accertamenti che il Tribunale del riesame giudicava idonei a confermare la gravità del compendio indi- ziario a carico del Greco relativamente al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen..

Le censure - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle argo- mentazioni del provvedimento gravato - si pongono in diretto confronto col materiale documentale, di cui il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un di- verso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità.

La difesa si è limitata principalmente a prospettare circostanze fattuali dalle quali si desumerebbe la mancanza di partecipazione del Greco ad attività illecite e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che illustrava compiuta- mente una serie di elementi - sopra sintetizzati - indicativi della piena partecipazione al clan e del coinvolgimento in attività criminose per conto dello stesso, quali: a) lo stretto collegamento col Sestito e col Papaleo; b) il coinvolgimento in affari illeciti con quest'ultimo; c) la vicenda riguardante la manifestata intenzione del Papaleo di attentare alla sua vita.

A completamento della corretta individuazione degli indici rivelatori della condotta partecipativa all'associazione di stampo mafioso, la Corte di appello ha evidenziato altresì il dato della sua affiliazione, la ricezione della prima, della seconda e della terza dote di 'ndrangheta nonché la sua presenza in occasione dell'affiliazione di altri 4, soggetti.

Pertanto, il suo inserimento in momenti significativi della dinamica associativa co-stituisce un logico indicatore della sussistenza della affectio societatis, non essendo altrimenti comprensibile l'affidamento posto dagli altri sodali nella sua riservatezza e il suo coinvolgimento in situazioni particolarmente delicate nella vita di un clan.

La prova dell'inserimento stabile nel contesto associativo può infatti essere de- sunta da fatti diversi dalla consumazione di reati-scopo, così come da condotte di- verse da un formale rito di affiliazione, ragionevolmente indicativi del fenomeno della concreta e duratura messa a disposizione del soggetto in favore del sodalizio (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).

Il ricorrente si limita a contestare singoli elementi indiziari, talora di per sé non significativi, ma ben più pregnanti se valutati in stretta connessione con gli altri.

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, l'inserimento nel sodalizio criminoso non è stato desunto esclusivamente dal suo coinvolgimento in affari illeciti di droga, bensì è risultato accertato da una serie di plurimi e convergenti elementi indiziari.

La condotta di partecipazione è dimostrata dallo svolgimento di un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno asso- ciativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini cri- minosi, in rapporto di stabile e organica compenetrazione col tessuto organizzativo del sodalizio (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418).

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari è manifestamente infondato.

Va premesso che, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostra- zione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esi- genze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131).

Peraltro, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

Ciò posto sui principi operanti in materia il Tribunale del riesame ha illustrato in modo esauriente ed analitico che non sussistevano elementi idonei a superare la doppia presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3 cit. ed ha evidenziato l'inidoneità del mero decorso del tempo a ritenere diminuite le esigenze cautelari, occorrendo quindi una prova positiva dell'effettivo recesso dell'indagato dall'associa- zione de quo.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. Nessun avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 10 febbraio 2021 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 1). [OSCURATO:PERSONA] è contestata la partecipazione alla cd. Locale di Isola di [OSCURATO:PERSONA], facente capo alla cosca 'ndranghetistica facente capo alle famiglie Arena e Gentile e, in particolare, quale uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. Limitando l'esposizione agli aspetti rilevanti per la decisione, va premesso che [OSCURATO:PERSONA], soggetto di spicco della locale di Isola di [OSCURATO:PERSONA], nel corso del tempo aveva assunto un ruolo verticistico. In conseguenza dell'arresto del Gen- tile, [OSCURATO:PERSONA] e il Greco, compagno della sorella del Gentile, assumevano il compito di gestire l'attività illecita del capo mafia. La prova della sussistenza di forti legami e di cointeressenze affaristiche tra Se- stito, Greco e Gentile derivava dai seguenti elementi: A) durante il periodo prece- dente alla propria detenzione, il Gentile si intratteneva spesso col Sestito o col Greco; a seguito della sua carcerazione, tali ultimi due soggetti si trovavano frequentemente in compagnia l'uno dell'altro; B) il Sestito e il Greco gestivano un traffico attivo di stupefacente sul territorio calabrese; C) [OSCURATO:PERSONA], promotore e finan- ziatore dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (conte- stazione di cui al capo 2), organizzava insieme al Sestito e al Greco l'attività illecita; D) il Greco, sottoposto ad intercettazione telefonica, ammetteva di aver preso parte a numerosi riti di affiliazione e di avere, al contempo, ricevuto la prima, la seconda e la terza dote di 'ndrangheta. Nel corso di alcune conversazioni intercettate, il Sestito, il Greco e il Papaleo, neo- battezzato alla 'ndrangheta, facevano costante riferimento ai riti di affiliazione ai quali avevano partecipato (vedi i discorsi sui riti di battesimo, l'usanza di "portare in co- piata" determinati soggetti nel corso di tali celebrazioni e la manifestata conoscenza di usanze "vecchie" e "nuove" di tali riti). L'indagato presenziava abitualmente ai predetti riti, come si evinceva dallo stupore dimostrato dal Papaleo dell'assenza del Sestito e del Greco all'ultima cerimonia. [OSCURATO:PERSONA], infatti, precisava di non aver potuto partecipare in quanto invitato ad un matrimonio in paese; il Sestito e il Greco non si mostravano preoccupati della celebrazione di tale rito di affiliazione in loro assenza. ì [OSCURATO:PERSONA] conosceva bene i comportamenti, anche formali, che un uomo d'onore do-veva tenere per apparire tale: in tal senso, la sua indicazione circa necessità di par-tecipare ben vestiti a tali riti era di fondamentale pregnanza indiziaria.Dal compendio intercettivo in atti emergeva che II Papaleo nutriva una forte acre- dine nei confronti del Greco; in un'occasione, infatti, proprio il Greco aveva ridicoliz- zato il Papaleo (a seguito del suo "battesimo") il quale, a sua volta, aveva anche pensato di predisporre un attentato omicidiario nei suoi confronti a causa dello sgarbo subito. Tuttavia, anche su impulso del Macrillò, il Papaleo era stato invitato a desi- stere dai propri intenti omicidiari in ragione della pax mafiosa effettuata tra cosche già dal 2006 (vedi la nota riportata in calce in cui proprio Macrillò fa riferimento a tale data storica). Tale precisazione consente di corroborare l'ipotesi accusatoria che col- locava il Greco in seno alla 'ndrangheta: viceversa, in assenza di legami con cosche, non si comprenderebbe il motivo per il quale Papaleo avrebbe dovuto desistere dai propri intenti assassini. Da vari elementi indiziari era possibile evincere la partecipazione del Greco all'at- tività di commercializzazione della droga perpetrata dal Gentile, dal Sestito e dal Pa- paleo. Dal compendio indiziario in atti emergeva quanto segue: a) [OSCURATO:PERSONA] si occupava di traffico di stupefacenti; b) il Papaleo e il Macrillò, inseriti nel commercio di droga, temevano che, dopo essere stato scarcerato, il Gentile si sarebbe organiz- zato coi propri sodali (tra i quali, appunto il Greco e il Sestito) e sarebbe divenuto pericoloso; per tale ragione il Macrillò invitava il Papaleo ad elargire parte del guada- gno della droga al Gentile e ai suoi. Con riferimento alla gestione del traffico di droga posta in essere dal Sestito e dal Papaleo, secondo la ricostruzione investigativa, nel bar "[OSCURATO:PERSONA]" gestito dal Sestito si riunivano quest'ultimo, il Greco e gli altri sodali. In sede di interrogatorio di garanzia, l'indagato ammetteva pacificamente la frequentazione di tale bar, all'in- terno del quale era custodita droga, come dimostrato dalla perquisizione operata dalle forze dell'ordine il 5 maggio 2018. Infatti, nonostante il mancato rinvenimento della droga, dalle conversazioni successivamente intercettate, emergeva che il Papaleo si rivolgeva al Timpa, suo fidato collaboratore, chiedendogli di acquisire notizie al ri- guardo e di recarsi a verificare se la droga fosse stata o meno reperita. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordi- nanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che l'ipotesi della sussistenza di un legame criminale tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], storico appartenente alla cosca Arena, era connotata di assoluta apoditticità, stante la mancata rappresentazione di una qualsivoglia condotta effetti- vamente sintomatica dell'eventualità che l'assistito avesse agito, in concorso col coin- dagato [OSCURATO:PERSONA], quale longa manus del Gentile, all'epoca detenuto. Peraltro, era manifestamente illogico dedurre l'inserimento del Greco nell'associa- zione mafiosa de qua dal suo presunto coinvolgimento in un prospettato traffico di stupefacenti assenta mente gestito dai coindagati Sestito e Papa leo. L'affermazione è irragionevole per le seguenti ragioni: a) nessuna incriminazione in materia di droga era stata concretamente addebitata all'assistito; b) secondo la stessa impostazione accusatoria, lo smercio della droga era un'attività criminosa estranea al programma dell'associazione mafiosa, tant'è che nessuna delle pur numerosissime violazioni della legge sugli stupefacenti contestate dagli inquirenti era connotata dall'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La partecipazione del Greco a riti di affiliazione, che sa- rebbe stata rivelata dall'attività intercettiva, non restituiva plausibilità alle conclusioni avversate sul presupposto che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., la mera investitura formale è comunque insufficiente, allorquando, come nel caso di specie, il soggetto non si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma comune. 2.2. Violazione degli artt. 416 bis cod. pen. e 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che "pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cit., è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice deve motivare puntualmente in ordine alla rile- vanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, an- che nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato ex art. 416 bis.1, cod. pen., non risulti la dissociazione dal sodalizio: a tal fine, vanno valutate anche le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto, indicative della partecipazione pregressa e della perdurante adesione allo stesso. Nel caso di specie, a fronte di un'affiliazione risalente a tre anni prima (maggio 2018), nessuna acquisizione investigativa suggeriva l'ipotesi dell'ultrattività e della permanenza della carica associativa attribuibile al Greco. Il c.d. "tempo silente", ossia l'intervallo temporale esistente tra i fatti addebitati e il momento della emissione della ordinanza applicativa della misura cautelare, e il ruolo secondario che, in seno al gruppo, avrebbe ricoperto il Greco avrebbero dovuto essere valutate a suo favore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inesistenza di un grave quadro indi- ziario in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione ex art. 416 bis cod. pen., è infondato. In linea generale va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'impugnazione di legittimità è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure che - benché formal- mente prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda. Nel caso di specie, il ricorso, benché formalmente diretto a denunciare l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi a carico dell'indagato, si esaurisce in realtà in una disorganica contesta- zione, nel merito, delle vicende fattuali e delle risultanze degli accertamenti che il Tribunale del riesame giudicava idonei a confermare la gravità del compendio indi- ziario a carico del Greco relativamente al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Le censure - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle argo- mentazioni del provvedimento gravato - si pongono in diretto confronto col materiale documentale, di cui il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un di- verso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità. La difesa si è limitata principalmente a prospettare circostanze fattuali dalle quali si desumerebbe la mancanza di partecipazione del Greco ad attività illecite e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che illustrava compiuta- mente una serie di elementi - sopra sintetizzati - indicativi della piena partecipazione al clan e del coinvolgimento in attività criminose per conto dello stesso, quali: a) lo stretto collegamento col Sestito e col Papaleo; b) il coinvolgimento in affari illeciti con quest'ultimo; c) la vicenda riguardante la manifestata intenzione del Papaleo di attentare alla sua vita. A completamento della corretta individuazione degli indici rivelatori della condotta partecipativa all'associazione di stampo mafioso, la Corte di appello ha evidenziato altresì il dato della sua affiliazione, la ricezione della prima, della seconda e della terza dote di 'ndrangheta nonché la sua presenza in occasione dell'affiliazione di altri 4, soggetti. Pertanto, il suo inserimento in momenti significativi della dinamica associativa co-stituisce un logico indicatore della sussistenza della affectio societatis, non essendo altrimenti comprensibile l'affidamento posto dagli altri sodali nella sua riservatezza e il suo coinvolgimento in situazioni particolarmente delicate nella vita di un clan. La prova dell'inserimento stabile nel contesto associativo può infatti essere de- sunta da fatti diversi dalla consumazione di reati-scopo, così come da condotte di- verse da un formale rito di affiliazione, ragionevolmente indicativi del fenomeno della concreta e duratura messa a disposizione del soggetto in favore del sodalizio (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Il ricorrente si limita a contestare singoli elementi indiziari, talora di per sé non significativi, ma ben più pregnanti se valutati in stretta connessione con gli altri. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, l'inserimento nel sodalizio criminoso non è stato desunto esclusivamente dal suo coinvolgimento in affari illeciti di droga, bensì è risultato accertato da una serie di plurimi e convergenti elementi indiziari. La condotta di partecipazione è dimostrata dallo svolgimento di un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno asso- ciativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini cri- minosi, in rapporto di stabile e organica compenetrazione col tessuto organizzativo del sodalizio (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418). 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari è manifestamente infondato. Va premesso che, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostra- zione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esi- genze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131). Peraltro, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Ciò posto sui principi operanti in materia il Tribunale del riesame ha illustrato in modo esauriente ed analitico che non sussistevano elementi idonei a superare la doppia presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3 cit. ed ha evidenziato l'inidoneità del mero decorso del tempo a ritenere diminuite le esigenze cautelari, occorrendo quindi una prova positiva dell'effettivo recesso dell'indagato dall'associa- zione de quo. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c
Sentenza Cassazione n. 14947/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris